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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 07/06/2000, n. 150
L. 07/06/2000, n. 150
- L. 27/12/2019, n. 160
- D.L. 28/01/2019, n. 4 (L. 28/03/2019, n. 26)
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Capo I - Princìpi generali |
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Art. 1. - Finalità ed àmbito di applicazione1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei princìpi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. 2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 3. È fatta salva l |
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Art. 2. - Forme, strumenti e prodotti1. Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le |
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Art. 3. - Messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di |
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Art. 4. - Formazione professionale1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'àmbito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attivit&a |
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Art. 7. - Portavoce1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'ammin |
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Art. 8. - Ufficio per le relazioni con il pubblico1. L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati. 2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefiniz |
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Art. 9. - Uffici stampa1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa. 2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, |
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Capo II - Disposizioni particolari per le amministrazioni dello Stato |
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Art. 11. - Programmi di comunicazione1. In conformità a quanto previsto dal capo I della presente legge e dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni statali elab |
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Art. 12. - Piano di comunicazione1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone annualmente il piano di |
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Art. 13. - Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario1. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai fini della formulazione di un preventivo parere, i progetti di comunica |
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Art. 14. - Finanziamento dei progetti1. La realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, integrativi |
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Art. 15. - Procedure di gara1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni è effettuata, anche in deroga ai l |
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Art. 16. - Abrogazioni1. Sono abrogati l'articolo 5, commi 6, 7 e 8, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e |
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