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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 09/01/2006, n. 14
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[Premessa] |
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Art. 1. - Autorizzazione alla ratifica1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sul paesag |
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Art. 2. - Ordine di esecuzione1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla |
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Art. 3. - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazz |
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AllegatoOmissis |
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CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO (traduzione non ufficiale) |
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Preambolo1. Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale; 2. Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; 3. Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risors |
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Capitolo I - Disposizioni generali |
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Articolo 1 - Definizioni1. Ai fini della presente Convenzione: a. "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalla popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali c/o umani e delle loro interrelazioni; |
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Articolo 2 - Campo di applicazione1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territ |
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Articolo 3 - Obiettivi1. La presente Convenzioni si prefigge di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione |
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Capitolo II - Misure nazionali |
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Articolo 4 - Ripartizione delle competenze1. Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi Articoli 5 e 6, secondo la ripart |
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Articolo 5 - Misure generali1. Ogni parte si impegna a: a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto d |
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Articolo 6 - Misure specificheA. Sensibilizzazione 1. Ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione. B. Formazione ed educazione 1. Ogni Parte si impegna a promuovere: |
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Capitolo III - COOPERAZIONE EUROPEA |
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Articolo 7 - Politiche e programmi internazionali1. Le Parti si impegnano a cooperare nel momento in cui prendono in considerazione la dimensione paes |
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Articolo 8 - Assistenza reciproca e scambio di informazioni1. Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della pres |
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Articolo 9 - Paesaggi transfrontalieri1. Le Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regional |
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Articolo 10 - Controllo dell'applicazione della Convenzione1. I competenti Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del Consi |
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Articolo 11 - Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa1. Il Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa può essere assegnato agli Enti locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente e della presente Convenzione, abbiano attuato una politica o preso provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestion |
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Capitolo IV - Clausole finali |
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Articolo 12 - Relazioni con altri strumenti giuridici1. Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l'applicazione di disposizioni più |
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Articolo 13 - Firma, ratifica, entrata in vigore1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti |
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Articolo 14 . Adesione1. Dal momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potr&ag |
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Articolo 15 - Applicazione territoriale1. Ogni Stato o la Comunità Europea può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori in |
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Articolo 16 - Denuncia1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante una noti |
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Articolo 17 - Emendamenti1. Ogni Parte o i Comitati di esperti indicati all'articolo 10 possono proporre emendamenti alla presente Convenzione. 2. Ogni proposta di emendamento è notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio d'Euro |
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Articolo 18 - Notifiche1. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato o alla Comunità Europea che abbia aderito alla presente Convenzione: a. ogni firma |
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