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D. P.R. 15/01/1972, n. 8

Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali e uffici.

Con le modifiche introdotte da:
- L. 29/05/1974, n. 218
- L. 16/05/1978, n. 196

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Art. 1.

Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di urbanistica sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a Statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative statali concernenti:

a) l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la determinazione dell'estensione del piano intercomunale previsto dall'art. 12 della predetta legge n. 1150 e la sua approvazione;

c) l'approvazione dell'elenco dei comuni soggetti all'obbligo della formazione del piano regolatore generale e la adozione delle misure previste dall'art. 8, quinto comma, della citata legge n. 1150, relativamente all'obbligo medesimo;

d) l'approvazione dei piani regolatori generali; l'autorizzazione e l'approvazione delle relative varianti, ivi comprese quelle soggette a procedimento speciale in quanto connesse agli insediamenti scolastici, universitari ed ospedalieri;

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Art. 2.

Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda le funzioni amministrative concernenti:

a) le strade costituenti la viabilità locale e provinciale, nonché quella regionale risultante dalla classificazione regionale delle strade locali e provinciali e di quelle statali di cui alle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, che, sentita la regione interessata, fossero declassificate ai sensi dell'a

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Art. 3.

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per le opere di competenza delle regioni stesse e per q

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Art. 4.

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigil

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Art. 5.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti ed istituti

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Art. 6.

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di polizia giudiziaria

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Art. 7.

Fino a quando con legge dello Stato non sia provveduta al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni

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Art. 8.

Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

a) alla rete autostradale ed alle strade statali classificate ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 ed a quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate secondo quanto previsto dall'art. 2, lettera a) del presente decreto;

b) alla classificazione e declassificazione delle strade statali sentite le regioni interessate;

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Art. 9.

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provvede con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al preceden

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Art. 10.

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi

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Art. 11.

Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al pr

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Art. 12.

Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede i seguenti uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici:

a) gli uffici del genio civile a competenza generale, ivi comprese le sezioni autonome relative, con esclusione delle sezioni per le opere idrauliche e per l'edilizia statale e degli uffici speciali del genio civile per le opere di edilizia statale, per le opere idrauliche, per le opere marittime e per il servizio idrografico;

b) i provveditorati regiona

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Art. 13.

Ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle regioni dagli uffici di cui al precedente art. 12, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto.

La delega riguarda le attribuzioni esercitate dagli u

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Art. 14.

Il trasferimento alle regioni degli uffici statali di cui al precedente art. 12 comporta la successione d

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Art. 15.

Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 12, vengono consegnati alla regione cui l'ufficio, viene trasferito. La consegna avvie

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Art. 16.

Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con

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Art. 17.

Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, è indicato nella tabella allegata.

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Art. 18.

Con effetto dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative stat

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Art. 19.

Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella parte seconda della tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle regioni o a servizi centrali che svolgano funzioni amministrative

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Art. 20.

La legge della regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite, al momento del passaggio stesso,

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Art. 21.

Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da

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Tabelle allegate

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