Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 27/04/1978, n. 384
D. P.R. 27/04/1978, n. 384
D. P.R. 27/04/1978, n. 384
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TITOLO I--SCOPI E CAMPO DI APPLICAZIONE |
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Art. 1.Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti "barriere architettoniche" che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorat |
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Art. 2.Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adattate ten |
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TITOLO II--STRUTTURE ESTERNE CONNESSE AGLI EDIFICI |
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Art.3.--Percorsi pedonaliAl fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell’edificio con la rete viaria esterna, e con le aree di parcheggio ed agevolare l’avvicinamento, i percorsi pedonali devono presentare un andamento quanto più possibile semplice in relazione alle principali direttrici di accesso. Caratteristiche--La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di m 1,50. Il dislivello ottimale fra il piano de |
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Art. 4.--ParcheggiAl fine di agevolare il trasferimento dell’autovettura ai percorsi di avvicinamento relativi agli accessi degli edifici, è necessario prevedere il parcheggio in aderenza ad un percorso pedonale, avente comunicazione non interrotta con gli accessi medesimi. Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm. Le due zone c |
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Art. 5.--Soste e circolazione dei veicoli che trasportano minoratiNei centri abitati, nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di cara |
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Art. 6.--Contrassegno specialeAi minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte è rilasciato dai comuni, a seguito di |
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TITOLO III--STRUTTURA EDILIZIA IN GENERALE |
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Art. 7.--AccessiAl fine di agevolare l’accesso all’interno della struttura edilizia è necessario prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali e con essi raccordati mediante rampe. |
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Art. 8.--Piattaforma di distribuzioneAl fine di agevolare lo spostamento all’interno della struttura edilizia il passaggio dai percorsi principali orizzontali ai percorsi principali verticali deve essere mediato |
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Art. 9.--ScaleLe scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione nell’andamento delle scale, per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. La pendenza deve essere costante e le rampe di scala devono preferibilmente avere la lunghezza uguale, ovvero contenere lo stesso numero di gradini. |
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Art. 10.--RampeLa larghezza minima di una rampa deve essere di 1,50 m. La pendenza massima di una ramp |
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Art. 11.--Corridoi e passaggiAl fine di agevolare la circolazione interna, questa deve svolgersi attraverso corridoi e passaggi aventi andamento quanto pi |
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Art. 12.--PorteAl fine di rendere agevole l’uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone a ridotte o impedite capacità fisiche. Le porte, comprese quelle dei gabinetti, devono avere una luce netta minima di m 0,85 con dimensione media ottimale di 0,90 m. |
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Art. 13.--PavimentiI pavimenti all’interno della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale distinzione dei vari ambienti di uso, mediante un’adeguata |
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Art. 14.--Locali igieniciAl fine di consentire l’utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone a ridotte o impedite capacità motorie, i locali igienici stessi devono essere particolarmente dimensionati e attrezzati. Alcuni comunque, non meno di uno, dei locali igienici devono essere accessibili mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe. La porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m e deve essere sempre apribile verso l'esterno. Le dimensioni minime del locale igienico devono essere di 1,80 x 1,80 m. Il locale igienico deve essere attrezzato con: tazza e accessori, lavabo, specchio, corrimani orizzontali e verticali, campanello elettrico |
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Art. 15.--AscensoriIn tutti gli edifici con più di un piano fuori terra deve essere previsto l’ascensore che, per essere idoneo anche al trasporto degli invalidi su poltrone a rotelle, deve presentare le seguenti caratteristiche: avere una cabina di dimensioni minime di 1,50 m d |
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Art. 16.--Apparecchi elettrici di comando e di segnalazioneNegli edifici sociali tutti gli apparecchi di comando, interruttori, campanelli di allarme, manovrabili da parte della gen |
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TITOLO IV--EDILIZIA ABITATIVA E LUOGHI DI LAVORO |
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Art. 17.--Case di abitazioneGli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell’edilizia economica e |
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Art. 18.--Edifici scolasticiGli edifici delle istituzioni pre-scolastiche, scolastiche, comprese le università e le altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola dovranno essere tali da assicurare la loro utilizza |
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TITOLO V--SERVIZI SPECIALI DI PUBBLICA UTILITÀ |
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Art.19.--Tramvie, filovie, autobus, metropolitaneSui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, automobilistico, devono essere riservati ai minorati non deambulanti almeno tre posti in prossimità della porta di uscita. |
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Art. 20.--Treni, stazioni, ferrovieLe principali stazioni ferroviarie dovranno essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l’access |
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Art. 21.--Servizi di navigazione marittima nazionaleLe aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per i minorati trasportati con autovettura o poltrona a rotelle devono avere dimensioni adeguate all’agevole passaggio della autovettura o poltrona a rotelle (per quest’ultima è richiesta larghezza non inferiore a m 1,50) e non presentare pertanto soglie o scalini. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza modesta, in |
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Art. 22.--Servizi di navigazione internaLe passerelle e gli accessi alle navi dovranno essere larghi almeno metri uno, essere |
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Art. 23.--AerostazioniOgni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso cont |
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Art. 24.--Servizi per i viaggiatori in transito nelle stazioni ferroviarie aeroportuali e di metropolitaneIn tutte le stazioni ferroviarie, aeroportuali e di metropolitane i servizi per i via |
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Art. 25.--Impianti telefonici pubbliciAl fine di consentire l’uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di persone a ridotte o impedite capacità motorie sono adottati i seguenti criteri: a) nei posti telefonici pubblici dei capoluoghi di provincia, di nuova costruzione, o ristrutturati, o ai quali sia possibile apportare le confor |
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Art. 26.--Sale e luoghi per riunioni e spettacoliAl fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona della sala deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedite capacità motorie. |
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Allegato A |
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