Rivista online e su carta in tema di
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- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.P.R. 27/05/1991, n. 395
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Art. 1.1. É approvato l' accluso regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recan |
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TITOLO I.--GENERALITÀ |
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CAPO I. -- DEFINIZIONI E COMPETENZE |
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Art. 1.--Definizioni1. Ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896 recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche, di seguito denominata "legge", e del presente regolamento si intende per: a) "risorse geotermiche" l' energia termica derivante dal calore terrestre estraibile mediante fluidi geotermici; b) "fluidi geotermici" i fluidi, con eventuali sostanze associate, derivanti da processi naturali |
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Art. 2.--Competenze1. Le funzioni amministrative, compresa quella di vigilanza sull' applicazione delle norme di polizia |
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Art. 3.--Piccole utilizzazioni locali1. Al fine della valutazione della potenza termica di cui all' art. 1, comma 6, e all' art. 9 della l |
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Art. 4.--Capacità tecnica ed economica1. La capacità tecnica ed economica é valutata dal Ministero dell' industria, del comme |
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CAPO II.-- AGGIORNAMENTO DELL' INVENTARIO DELLE RISORSE GEOTERMICHE |
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Art. 5.--Aggiornamento dell' inventario delle risorse geotermiche1. Ai fini degli adempimenti di cui all' art. 2, comma 4, della legge, il Ministro dell' industria, d |
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TITOLO II.--PERMESSO DI RICERCA |
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CAPO I. -- RILASCIO DEL PERMESSO DI RICERCA |
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Art. 6.--Domanda di permesso di ricerca1. La domanda di permesso di ricerca redatta in carta legale, deve essere presentata in duplice copia al Ministero dell' industria, del commercio e dell' artigianato--Direzione generale delle miniere--Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia; copia dell' istanza deve essere trasmessa alla Sezione competente per territorio, unitamente ad una copia dei documenti di cui ai punti b), f), g) ed h) del successivo art. 7, comma 1; |
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Art. 7.--Documentazione1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) la certificazione attestante la nazionalità del richiedente o, se trattasi di società, la copia dell' atto costitutivo e dello statuto della medesima, nonché il certificato della competente Cancelleria attestante la rappresentanza legale. In caso di soggetto straniero, la certificazione anzidetta o la copia legale dell' atto costitutivo e dello statuto della società debbono essere muniti, in calce, della dichiarazione di conferma della Rappresentanza italiana nel paese d' origine del richiedente b) due esemplari, firmati e bollati, del |
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Art. 8.--Programma di lavoro1. La domanda di permesso di ricerca é corredata da una relazione tecnica, con eventuale documentazione illustrativa, sugli aspetti geografici e geologico-strutturali specifici dell' area richiesta evidenziando eventualmente l' esistenza delle condizioni previste dall' art. 4, comma 3, della legge, e sui temi di ricerca che si intendono sviluppare, con even |
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Art. 9.--Area del permesso di ricerca1. L' area del permesso di ricerca deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di |
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Art. 10.--Studio delle modifiche ambientali relative al permesso di ricerca in terraferma1. Nel caso in cui la domanda di permesso di ricerca si riferisca ad aree ricadenti in terra lo studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali, di cui all' art. 4, comma 1, della legge, deve contenere, unitamente ad una sintesi del programma di lavoro di cui all' art. 8: a) una relazione descrittiva, con l' indicazione su carta in scala non inferiore a 1:100.000, delle caratteristiche geomorfologiche, idrografiche, di utilizzazione del |
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Art. 11.--Studio delle modifiche ambientali relative al permesso di ricerca in mare1. Nel caso in cui la domanda di permesso di ricerca si riferisca ad aree ricadenti in mare lo studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali, di cui all' art. 4, comma 1, della legge, deve contenere, unitamente ad una sintesi del programma di lavoro di cui all' art. 8: a) una relazione descrittiva, con l' indicaz |
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Art. 12.--Permesso di ricerca su area adiacente di terra e di mare1. Nel caso in cui la domanda di permesso di ricerca copra aree adiacenti di terra e di mare lo studi |
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Art. 13.--Minimizzazione dell' impatto ambientale1. Ai fini dell' impatto ambientale il programma dei lavori di ricerca deve essere studiato in modo t |
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CAPO II--ESERCIZIO DEL PERMESSO DI RICERCA E CONDOTTA DEI LAVORI |
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Art. 14.--Esercizio del permesso di ricerca1. Il titolare del permesso di ricerca é tenuto ad eseguire il programma di lavoro secondo le regole della buona tecnica, iniziando le indagini geologiche, geofisiche e geochimiche e le operazioni di perforazione entro i termini stabiliti nel decreto di rilascio del permesso. Il titolare deve prendere ogni idonea misura per proteggere l' am |
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Art. 15.--Autorizzazione ai rilievi geofisici1. Il titolare del permesso prima di dare inizio alle indagini geofisiche di cui all' articolo precedente deve presentare, per l' approvazione, il programma esecutivo al |
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Art. 16.--Autorizzazione alla perforazione dei pozzi1. Il titolare del permesso, prima di dare inizio all' esecuzione di pozzi, deve presentare il programma esecutivo, per l' approvazione, alla Sezione competente. 2. Il programma, corredato di documentazione grafica, deve indicare l' ubicazione dei pozzi, i temi di ricerca previsti, la profondità da raggiungere, gli impianti da impiegare, la forza motrice prevista ed i programmi di tubaggio. 3. La postazione non può essere fissata a distanza inferiore a 500 metri dalla linea di confine del permesso, salvo deroghe autorizzate dall' Ingegnere capo della Sezione competente, che peraltro ha facoltà di imporre una distanza maggiore. 4. Il pozzo deve essere contrassegnato in modo da renderne sicura l' individuazione sul campo. A tale contrassegno il titolare |
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Art. 17.--Obblighi del permissionario nei confronti di altri titolari1. Il permissionario deve consentire che i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione finitimi, per riconosciuta necessit& |
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Art. 18.--Stato di avanzamento dei lavori e conservazione campioni1. Il titolare del permesso é tenuto a comunicare, alla scadenza di ogni quadrimestre solare, all' Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione comp |
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Art. 19.--Comunicazione di incidenti di sondaggio1. Ogni incidente di sondaggio rilevante, o altro evento, che possa provocare modifiche al previsto s |
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Art. 20.--Profilo geo-stratigrafico1. Le diagrafie rilevate nei pozzi devono essere tenute a disposizione della Sezione competente. |
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Art. 21.--Rinvenimento dei fluidi geotermici1. In caso di rinvenimento di fluidi geotermici il titolare del permesso deve darne comunicazione, entro 15 giorni, all' Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la |
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Art. 22.--Riconoscimento del carattere nazionale e locale1. Ai fini del riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse geotermiche rinvenute, il permissionario deve trasmettere all' Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente la documentazione completa delle prospezioni effettuate nell' ambit |
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Art. 23.--Rinvenimento di idrocarburi1. Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi in quantità signif |
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Art. 24.--Abbandono di pozzo sterile1. Il permissionario, nel caso in cui intenda abbandonare il pozzo ritenuto sterile o non suscettibile di assicurare produzione commerciale, dev |
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Art. 25.--Sospensione dei lavori di ricerca1. Il titolare del permesso può sospendere di propria iniziativa i lavori di ricerca solo per ragioni di forza maggiore o per giustificati motivi tecnico-economici, dandone immediata notizia aIl' |
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Art. 26.--Iniezione e reiniezione dei fluidi1. Nell' ambito dei permessi di ricerca l' iniezione e la reiniezione dei fluidi, quali definite dall |
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Art. 27.--Obblighi del permissionario1. Il titolare del permesso di ricerca é tenuto: a) ad eseguire le operazioni con la più rigorosa osservanza delle norme di sicurezza |
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Art. 28.--Modifiche al programma di lavoro1. Qualora il titolare del permesso di ricerca intenda apportare modifiche rilevanti al programma di lavoro, deve sottoporre il nuovo program |
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Art. 29.--Proroga della vigenza1. Il titolare del permesso di ricerca che intenda ottenere una proroga della vigenza deve presentare la relativa domanda all' Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia in duplice copia ed alla Sezione competente almeno 60 giorni prima della scadenza del permesso stesso. |
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Art. 30.--Rinuncia al permesso di ricerca1. Il titolare del permesso di ricerca che intenda rinunciarvi deve farne dichiarazione all' Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sez |
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Art. 31.--Rinuncia parziale all' area1. Il permesso di ricerca non può essere ampliato nel corso della vigenza. |
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TITOLO III.--DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE |
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CAPO I.--RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE |
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Art. 32.--Concessione di coltivazione1. Fermo restando quanto disposto nel precedente art. 22, comma 2, al titolare del permesso, che mediante perforazione di pozzi abbia rinvenuto risorse geotermiche ricono |
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Art. 33.--Domanda di concessione di coltivazione1. La domanda di concessione di coltivazione per risorse geotermiche riconosciute di interesse nazion |
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Art. 34.--Documentazione1. Alla domanda di concessione di coltivazione devono essere allegati i seguenti documenti: a) la certificazione di cui all' art. 7, comma 1, lettera a); b) due esemplari, firmati e bollati, dei fogli di cui all' art. 39; |
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Art. 35.--Relazione tecnica e programma di lavoro1. La domanda di concessione di coltivazione é accompagnata da una dettagliata ed aggiornata relazione tecnica, con documentazione illustrativa, sui risultati dei lavori eseguiti nell' ambito del permesso di ricerca con particolare riferimento: a) alla interpretazione dei dati geologici, geofisici, geochimici e di perforazione acquisiti o comunque disponibili per l' area del permesso b) alla interpretazione delle prove di produzione ed alla capacità produttiva dei pozzi di scoperta dei fluidi geotermici; c) alle caratteristiche ed al valore economico delle eventuali sostanze minerali associate d) alle caratteristiche geologiche, strutturali, petrofisiche e geometriche delle formazioni mineralizzate e) ai parametri che individuano il comportamento idraulico del serbatoio; |
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Art. 36.--Studio della valutazione preventiva delle modifiche ambientali relative alla concessione di coltivazione1. Lo studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali di cui all' art. 11, comma 1, della legge, deve contenere, unitamente ad una sintesi del programma di lavoro di cui all' art. 35: a) una descrizione dettagliata degli impianti minerari previsti per la coltivazione delle risorse geotermiche e per l' esecuzione del progetto geotermico b) la descrizione delle eventuali alternative prese in esame per il progetto geotermico, con l' indicazione delle ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale; c) una relazione dettagliata, con l' indicazione su carte tematiche in scala non inferiore a 1:25.000, delle caratteristiche e dei vincoli di cui all' art. 10 punto a) per le aree terrestri e all' art. 11 punto a) per le aree marine, con particolare riferimento alle zone interessate dai pozzi e dagli impianti; d) un quadro di riferimento ambie |
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Art. 37.--Programma di ripristino finale1. Il concessionario deve presentare all' Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geoter |
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Art. 38.--Domanda ai sensi dell' art. 10 comma 2 della legge1. Trascorso inutilmente il termine di cui all' art. 10, comma 1, della legge l' Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ne dà comunicazione nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. A partire da tale data chiunque sia in possesso dei n |
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Art. 39.--Area della concessione1. Per le domande intese ad ottenere concessione di coltivazione in aree ricadenti interamente in terra o in zone contigue di terra e di mare l' area oggetto della domanda deve essere definita con le coordinate geografiche dei vertici con riferimento alla rappresentazione di essa su foglio originale, bollato e firmato dal richiedente, della carta d' Italia edita dall' Istituto geografico militare alla scala |
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CAPO II. -- ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI |
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Art. 40.--Esercizio della concessione di coltivazione1. Il titolare della concessione di coltivazione é tenuto ad eseguire il programma di lavoro e |
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Art. 41.--Limiti1. Per quanto riguarda la ricognizione dei limiti della concessione di coltivazione si applicano, con |
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Art. 42.--Criteri di coltivazione1. La coltivazione del campo geotermico deve essere effettuata secondo i criteri tecnico-economici pi |
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Art. 43.--Tutela del campo geotermico1. Il Ministro per l' industria, il commercio e l' artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli i |
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Art. 44.--Sospensione dei lavoriAbrogato dal decreto legislativo 112/98.N3 |
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Art. 45.--Comunicazioni di dati all' autorità mineraria1. entro il giorno 20 di ciascun mese, il concessionario deve riferire all' Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente sui lavori svolti nel mese precedente e comunicare i dati relativi alla produzione di fl |
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Art. 46.--Utilizzo di imprese specializzate1. Per l' esecuzione di lavori di sviluppo e coltivazione del campo geotermico e di ricerca nell' amb |
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Art. 47.--Obblighi del concessionario nei confronti di altri titolari1. Il concessionario deve consentire che i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione finitimi, per riconosciuta necessit&agr |
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Art. 48.--Pozzi orientati dalla terraferma1. Il titolare di concessione ubicata lungo il litorale non può opporsi all' esecuzione, nell' |
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Art. 49.--Autorizzazione alla perforazione dei pozzi1. Il titolare della concessione, prima di dare inizio all' esecuzione di pozzi, deve presentarne il programma, per l' approvazione, alla Sezione competente. 2. Il programma, corredato di documentazione grafica, deve indicare la postazione dei pozzi, la profondità da raggiungere, gli impianti da impiegare, la forza motrice prevista ed i programmi di tubaggio. |
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Art. 50.--Rinvenimento di fluidi geotermici, di idrocarburi e di falde idriche dolci1. Il rinvenimento di fluidi geotermici nel corso dello sviluppo del campo deve essere denunciato dal concessionar |
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Art. 51.--Profili geo-stratigrafici1. Per quanto riguarda i campioni raccolti nel corso delle perforazioni, le diagrafie rilevate nei po |
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Art. 52--Prove di produzione1. Le prove di produzione, a seguito di ulteriore ritrovamento di fluidi geotermici, devono essere iniziate, salvo giustificati motiv |
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Art. 53 .--Abbandono di pozzo sterileAbrogato dal decreto legislativo 112/98.N4 |
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Art. 54.--Installazione di impianti fissi di produzione in area marina1. Per la installazione di impianti fissi di produzione, il titolare di concessione di coltivazione r |
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Art. 55.--Iniezione e reiniezione dei fluidi1. Nell' ambito delle concessioni di coltivazione la iniezione e la reiniezione dei fluidi, quali def |
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Art. 56.--Campo geotermico internazionale1. Qualora si accerti che un campo geotermico si estende da ambo le parti della linea di confine o di |
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Art. 57.--Obblighi del concessionario1. Il titolare della concessione di coltivazione é tenuto: a) ad eseguire le oper |
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Art. 58.--Proroga della concessione1. Il titolare della concessione di coltivazione che intenda ottenere una proroga della vigenza deve presentare la relativa domanda all' Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente. 2. La domanda può essere presentata se sono decorsi al |
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Art. 59.--Ampliamento o riduzione dell' area della concessione1. Il titolare della concessione di coltivazione può chiederne l' ampliamento nell' ambito del permesso di ricerca ancora vigente, oppure rinunciare a part |
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Art. 60.--Rinuncia1. Il titolare della concessione di coltivazione che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione all' Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente, senza apporvi condizione alcuna. |
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Art. 61.--Modifiche al programma dei lavori1. Qualora il titolare della concessione intenda apportare modifiche rilevanti al programma di lavoro |
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Art. 62.--Modalità per la revoca della concessione di coltivazione in caso di ampliamento del campo geotermico1. Il concessionario che, durante i lavori di sviluppo di un campo geotermico di interesse locale, ravvisi la possibilità di realizzare un |
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TITOLO IV--DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI |
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CAPO I.-- OPERAZIONI INERENTI ALLA COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE |
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Art. 63.--Coltivazione delle risorse geotermiche e delle sostanze associate1. La coltivazione delle risorse geotermiche e delle sostanze associate rinvenute mediante la perforazione di pozzi può essere effettuata in regime di permesso di ricerca soltanto per quantitativi limitati e per periodi di tempo |
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Art. 64.--Iniezione e reiniezione dei fluidi1. L' iniezione e la reiniezione dei fluidi nelle stesse formazioni di provenienza o comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile e industriale, sono autorizzate dall' Ingegnere capo della Sezione competente. 2. La domanda intesa ad ottenere l' autorizzazione alla iniezione o alla reiniezione di fluidi nel sottosuolo deve essere corredata di una dettagliata relazione tecnica, con documentazione illustrativa, e del programma dei controlli da effettuare ai fini della tutela dell' ambiente e delle risorse minerali. 3. Le operazioni suddette devono essere effettuate all' interno delle aree dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione di cui il richiedente é titolare ovvero in permessi o concessioni limitrofe previa autorizzazione dei relativi titolari utilizzando idonei pozzi |
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CAPO II.-- NORME COMUNI ALLA VIGENZA DEI TITOLI |
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Art. 65.--Decadenza1. Costituiscono motivi di decadenza dal titolo minerario, in quanto applicabili e non previsti dall' art. 15, comma 1, della legge : a) quelli indicati negli articoli 38 e 39 della legge 11 gen |
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Art. 66.--Norme sulla contitolarità1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione possono essere accordati a persone fisiche o giuridiche italiane o degli Stati membri della Comunità economica europea, o a società aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati, o alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalit&agra |
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Art. 67.--Gestione unica dei campi geotermici1. La coltivazione di giacimenti contigui o vicini, anche se appartenenti a concessionari diversi, pu |
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CAPO III. -- REVISIONE DEI TITOLI IN CORSO |
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Art. 68.--Revisione dei permessi di ricerca in corso1. I permessi di ricerca in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati, se il permissionario ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal permesso di ricerca, fino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione e co |
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Art. 69.--Revisione delle concessioni in corso1. Le concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate, se il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, fino alla loro originaria scadenza. Il concessionario deve chiedere, entro il termine di un anno dall' entrata in vigore del presente regolamento, la conferma del titolo nonché l' adeguamento de |
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CAPO IV. -- CUSTODIA |
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Art. 70.--Custodia1. Il titolare della concessione, in seguito a cessazione della stessa per scadenza del termine, per rinuncia o per pronuncia di decadenza, é costituito custode, a titolo gratuito, della miniera sino alla data di compilazione del verbale di riconsegna della miniera stessa e delle sue pertinenze alla Pubblica Amministra |
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CAPO V-- RISERVATEZZA DEI DATI |
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Art. 71.--Riservatezza dei dati1. Per tutti i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico comunicati all' Amministrazione ai |
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CAPO VI. -- BANDO |
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Art. 72.--Bando1. Ai fini dell' erogazione dei contributi previsti dall' art. 20 della legge il Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato emanerà ogni anno un bando determinando criteri per la presentazione |
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