D.P.R. 18/06/1998, n. 233 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.P.R. 18/06/1998, n. 233

Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche.
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[Premessa]


Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 21, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

V

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Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di istituto
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Art. 1. - Finalità

1. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia prevista dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,

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Art. 2. - Parametri

1. L'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa è riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle già dotate di personalità giuridica, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa. A tal fine sono definiti, a norma dell'articolo 3, gli ambiti territoriali, di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità delle suddette istituzioni, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socio-culturali del territorio, nonché alla sua organizzazione politico-amministrativa.

2. Ai fini indicati al comma 1, per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali.

3. Nelle piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte

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Art. 3. - Piani provinciali di dimensionamento

1. I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 21, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle regioni.

2. Entro il 31 ottobre 1998 il presidente della provincia, anche in assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al comma 1, convoca la conferenza provinciale alla quale partecipano, oltre alla provincia, i comuni e le comunità monta

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Art. 4. - Attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia

1. I dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica adottano, in attuazione dei piani approvati dalle regioni, i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli

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Art. 5. - Organici pluriennali

1. La consistenza complessiva degli organici del personale della scuola, ivi compresi i dirigenti scolastici, predeterminata a livello nazionale per il triennio 1998-2000 a norma delle vigenti disposizioni, è articolata su base regionale e ripartita per aree provinciali o sub-provinciali. Le successive rideterminazioni sono attuate ai sensi della normativa in vigore, in relazione alle funzioni di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica attribuite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, tenendo conto:

a) del numero degli alunni previsti, distinti per età e per ordine e grado di scuole;

b) del numero degli istituti previsti, delle loro dimensioni e dell'articolazione delle stesse istituzioni sul territorio;

c) delle caratteristiche demografiche e orografiche di

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Art. 6. - Dotazione finanziaria di istituto

1. Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su base regionale, in proporzione alla popolazione scolastica e al numero di istituti di istruzione. Essi sono articolati a livello provinciale o sub-provinciale e sono distinti

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Art. 7. - Esclusioni

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica, ai conservatori di mu

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Art. 8. - Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono abrogati gli articoli

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