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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 12/04/2006, n. 184
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 30/04/2022, n. 36
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 07/08/2013, n. 98)
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Premessa |
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Art. 1. - Oggetto1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a |
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Art. 2. - Ambito di applicazione1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato lim |
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Art. 3. - Notifica ai controinteressati1. N2 Fermo quanto previsto dall’articolo 5, la pubblica amministrazione cu |
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Art. 4. - Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di |
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Art. 5. - Accesso informale1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilment |
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Art. 6. - Procedimento di accesso formale1. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinter |
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Art. 7. - Accoglimento della richiesta e modalità di accesso1. L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. |
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Art. 8. - Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni1. I provvedimenti generali organizzatori di cui all’articolo 1, comma 2, riguardano in particolare: a) le modalità di compilazione delle richieste di ac |
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Art. 9. - Non accoglimento della richiesta1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, co |
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Art. 10. - Disciplina dei casi di esclusione1. I casi di esclusione dell’accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell’articolo 24 della legge, nonché c |
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Art. 11. - Commissione per l’accesso1. Nell’esercizio della vigilanza sull’attuazione del principio di piena conoscibilità dell’azione amministrativa, la Commissione per l’accesso, di cui all’articolo 27 della legge: |
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Art. 12. - Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l’accesso1. Il ricorso alla Commissione per l’accesso da parte dell’interessato avverso il diniego espresso o tacito dell’accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell’accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l’accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. 2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all’articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d’accesso. Nel termine di quindici giorni dall’avvenuta comunicazione i controinteressati p |
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Art. 13. - Accesso per via telematica1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, assicurano che il diritto d’accesso po |
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Art. 14. - Disposizioni transitorie e finali1. Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti locali dal comma 2, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai soggetti indicati nell’articolo 23 della legge. Gli atti adottati da tali soggetti vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno da t |
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Art. 15. - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, |
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