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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 19/04/2005, n. 170
D. P.R. 19/04/2005, n. 170
D. P.R. 19/04/2005, n. 170
- D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che demanda al Governo la potestà di regolamentare il settore dei lavori pubblici nelle materie e secondo le modalità indicate nello stesso articolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; Visto l'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il quale prevede l'adozione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della difesa, di un apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della legge quadro, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione ai lavori connessi alle esigenze della difesa militare; |
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Titolo I - Organizzazione dei lavori del Genio Militare |
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Capo I - Potestà Regolamentare |
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Art. 1. - Ambito di applicazione e calcolo degli importi1. Il presente regolamento, di seguito denominato regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, R e successive modificazioni, di seguit |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento, per Genio militare si intende l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa che assicura: a) la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di sostegno all'attività istituzionale delle Forze armate; b) l'amministrazione, la gestione ed il mantenimento dei beni immobili, comunque in uso alle Forze armate per scopi istituzionali. 2. Per ufficiale del Genio si intende l'ufficiale dell'Arma del Genio o dei Corpi tecnici dotato dei titoli culturali e professionali richiesti dalla legge, in relazione alla natura dell'intervento ed alla funzione assegnatagli, indipendentemente dal suo eventuale inserimento nell'ambito delle strutture ordinative e funzionali che costituiscono il Genio militare. |
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Art. 3. - Infrastrutture finanziate con i fondi nazionali1. Le infrastrutture, finanziate con fondi nazionali con le modalità previste |
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Art. 4. - Infrastrutture finanziate con fondi comuni della NATO1. I lavori e le opere finanziati dalla NATO, anche integrati con finanziamento nazionale, in relazione ai quali il Ministero della difesa svolge il ruolo di nazione ospite, sono realizzati con le procedure della NATO. 2. Le infrastrutture destinate al sostegno di missioni della NATO e da queste finanziate totalmente o parzialmente, sono identificate nelle seguenti categorie: a) aeroporti; |
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Art. 5. - Infrastrutture sul territorio nazionale finanziate da Paesi alleati1. La realizzazione di infrastrutture sul territorio nazionale, finanziate da Paesi alleati, è disciplinata da appositi memorandum |
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Art. 6. - Infrastrutture realizzate al di fuori del territorio nazionale1. Le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 13, possono essere richieste nella |
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Art. 7. - Funzionamento delle infrastrutture per la difesa militare1. Ai sensi dell'articolo 12 comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Rep |
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Art. 8. - Mantenimento per l'uso delle infrastrutture della difesa militare1. Per i lavori di cui all'articolo 7, l'amministrazione e la gestione delle infrastr |
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Capo II - Esercizio della vigilanza sui lavori del Genio militare |
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Art. 9. - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici |
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Art. 10. - Istruttoria e provvedimenti conseguenti1. In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell'articolo 9, l'Autorità delibera l'apertura dell'istruttoria in merito alla situazione sottoposta ad esame e ne dà comunicazione a tutti i so |
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Art. 11. - Esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità1. L'Autorità provvede alla contestazione della violazione del dovere di informazione di cui all'articolo 4, commi 6 e 17, della legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzati |
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Art. 12. - Attività di controllo del Ministero della difesa sul rispetto delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture1. Il Ministero della difesa svolge un'autonoma attività di controllo sul rispetto delle procedure per verificare: |
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Art. 13. - Vigilanza sul mantenimento, l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture1. Gli organi tecnici centrali di Forza armata esercitano l'azione di vigilanza sul mantenimento |
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Art. 14. - Provvedimenti1. Geniodife informa lo Stato maggiore di Forza armata al quale l'ente appartiene nei |
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Art. 15. - Potere sanzionatorio degli organi del Ministero della difesa1. Lo Stato maggiore competente assegna un termine massimo di trenta giorni per la pr |
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Titolo II - Organi del procedimento e disciplina di accesso agli atti |
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Capo I - Organi del procedimento |
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Art. 16. - Fasi del procedimento attuativo1. Il procedimento attuativo di ogni singolo intervento si compone di tre fasi: |
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Art. 17. - Responsabili del procedimento1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge, può essere nominato un responsabile per ogni singola fase di cui all'articolo 16, comma 1, o un responsabile unico. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili per ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito degli organici dell'Amministrazione. |
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Art. 18. - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di progettazione1. Il responsabile per la fase di progettazione: a) promuove gli accertamenti e le indagini preliminari necessari per la verifica della fattibilità tecnica ed economica degli interventi in relazione agli aspetti operativi che ne hanno generato l'esigenza; b) verifica, in via generale, la conformità ambientale, paesistica e territoriale dell'intervento e promuove, ove necessario, l'avvio delle procedure per il rilascio dei pareri da parte dei competenti organi di tutela ambientale e territoriale; |
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Art. 19. - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di affidamento1. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento: a) certifica l'ammissibilità dei sistemi di affidamento proposti dal responsabile per la fase di proge |
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Art. 20. - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione1. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione: a) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori; |
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Art. 21. - Conferenza di servizi1. Ove l'esecuzione di un intervento comporti il coordinamento e l'emissione di pareri da parte di più enti esterni all'Amministrazione, il responsabile del procedi |
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Art. 22. - Accesso agli atti1. Sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell' |
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Art. 23. - Progetti classificati1. L'accesso agli atti connessi a progetti classificati, come definiti all'articolo 2 |
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Titolo III - Programmazione e progettazione |
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Capo I - La programmazione dei lavori |
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Sezione Prima - Lavori a finanziamento nazionale |
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Art. 24. - Disposizioni preliminari1. Gli enti programmatori elaborano, con il supporto di studi di fattibilità r |
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Art. 25. - Programmazione triennale - Elenco annuale1. La programmazione triennale degli interventi, di singolo importo superiore a 100.000 euro, elaborata dagli Enti programmatori è articolata in settori corrispondenti ai capitoli di spesa previsti per le attività infrastrutturali del Ministero della difesa ed è basata sulle risorse finanziarie prevedibili, incluse quelle derivanti dal trasferimento della proprietà di beni immobili di cui all'articolo 19, comma 5-ter, della legge. 2. Lo schema di programma è redatto, entro il 30 settembre di ogni anno, anche mediante l'aggiornamento di quello precedente sull |
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Art. 26. - Pubblicità del programma1. Gli enti programmatori, di concerto con Geniodife, inviano, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge, all'Osservatorio |
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Art. 27. - Progetti esentati dall'obbligo della pubblicità1. Sono esentati dall'obbligo della pubblicità gli interventi secretati ai sen |
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Art. 28. - Accantonamento per accordi bonari e contenziosi1. Nel bilancio è inserita un'aliquota, pari almeno al tre percento della spesa prevista per l'attuazione degli interventi programmati, da d |
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Sezione seconda - Lavori con finanziamento sui fondi comuni della NATO |
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Art. 29. - Disposizioni preliminari1. La programmazione degli interventi è attuata dagli organismi della NATO in |
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Art. 30. - Proposta militare di programma1. Le proposte di inserimento nella programmazione sono effettuate normalmente dal Co |
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Art. 31. - Schede di progetto1. La definizione di massima degli interventi da proporre per la programmazione &egra |
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Art. 32. - Approvazione dei progetti1. I programmi, suddivisi in blocchi di interventi, sono approvati dal Consiglio atla |
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Art. 33. - Adempimenti di competenza nazionale1. Dopo l'approvazione del programma, Geniodife attiva le azioni per garantire la dis |
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Art. 34. - Fondi per la progettazione1. Ove per la progettazione degli interventi, inseriti in programma, si ricorra a pro |
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Art. 35. - Fondi per accordi bonari1. I fondi necessari per gli accordi bonari sono chiesti da Geniodife con le stesse p |
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Sezione terza - Lavori sul territorio nazionale finanziati da utenti alleati |
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Art. 36. - Disposizioni preliminari1. La programmazione degli interventi è attuata nell'ambito di apposite commis |
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Art. 37. - Proposte di programma1. Le proposte di programma sono avanzate dal paese alleato con schede di progetto co |
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Art. 38. - Approvazione del programma1. Le proposte sono valutate dalla componente italiana della commissione mista di cui |
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Sezione quarta - Progetti realizzati fuori dal territorio nazionale |
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Art. 39. - Disposizioni preliminari1. I progetti sono previsti nelle norme che autorizzano l'intervento delle Forze arma |
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Art. 40. - Lavori a sostegno di rapido dispiegamento1. In funzione dell'urgenza, gli interventi di cui all'articolo 39, possono essere di |
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Art. 41. - Lavori a sostegno della continuazione delle missioni1. Qualora il dispiegamento delle Forze armate prosegua per tempi tali da far ritener |
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Art. 42. - Lavori per opere a sostegno di missioni umanitarie1. I comandanti delle forze dispiegate formulano le proposte di realizzazione degli i |
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Art. 43. - Opere speciali per la difesa ambientale1. Per la realizzazione di interventi di difesa e di ripristino ambientale, conseguen |
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Capo II - La progettazione |
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Sezione prima - Lavori con finanziamento nazionale - Lavori con finanziamento della NATO |
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Art. 44. - Disposizioni preliminari1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo. 2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento per la progettazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità. 3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto |
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Art. 45. - Norme tecniche1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e alle norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia nel momento della loro redazione. |
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Art. 46. - Quadri economici1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo: a) lavori a misura, a corpo, in economia; b) somme a disposizione d |
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Sezione seconda - Progetto preliminare |
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Art. 47. - Documenti componenti il progetto preliminare1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento per la progettazione, dai seguenti elaborati: a) relazione illustrativa; b) relazione tecnica; |
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Art. 48. - Relazione illustrativa con giustificazione dell'esigenza militare del progetto1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, contiene: a) la descrizione dell'intervento da realizzare in ordine alla giustificazione dell'esigenza militare dell'opera; b) l'illustrazione dei motivi della soluzione prescelta, sotto il profilo della localizzazione e della funzione, nonch&e |
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Art. 49. - Applicazione di criteri progettuali e di standard costruttivi1. I progetti sono redatti in aderenza a criteri standard di progettazione, ove esist |
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Art. 50. - Applicazione di standard NATO1. I progetti della NATO devono essere redatti in piena aderenza ai criteri di proget |
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Art. 51. - Relazione tecnica1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazi |
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Art. 52. - Studio di prefattibilità ambientale1. Lo studio di prefattibilità ambientale, in relazione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale, comprende: a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilit& |
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Art. 53. - Schemi grafici del progetto preliminare1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria ed alla tipologia dell'intervento, tenuto conto della necessità di includere le misure e gli interventi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), sono costituiti: a) per le opere ed i lavori puntuali: 1) dallo stralcio del piano regolatore del sedime interessato, sul quale sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esa |
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Art. 54. - Estimativo sommario della spesa1. Il computo sommario della spesa è effettuato: |
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Art. 55. - Capitolato prestazionale1. Il capitolato speciale delle prestazioni contiene: |
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Sezione terza - Progetto definitivo |
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Art. 56. - Documenti componenti il progetto definitivo1. Il progetto definitivo è redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato. 2. Esso comprende: a) la relazione descrittiva; b) le relazioni geologica, geotecnica, idrologic |
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Art. 57. - Relazione descrittiva del progetto definitivo1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, nonché il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi. 2. In particolare la relazione: a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione; |
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Art. 58. - Relazione geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto definitivo1. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, d |
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Art. 59. - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo1. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, compreso l |
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Art. 60. - Studio di fattibilità ambientale o studio di impatto ambientale1. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza |
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Art. 61. - Elaborati grafici del progetto definitivo1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare. 2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli già predisposti con il medesimo progetto: a) dallo stralcio del piano regolatore generale del sedime con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento; b) dalla planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze; c) dalla planimetria in scala non |
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Art. 62. - Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimen |
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Art. 63. - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche t |
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Art. 64. - Documentazione in ordine alla disponibilità delle aree1. Ove per l'esecuzione delle opere sia necessario procedere ad esproprio, il responsabile del procedimento acquisisce dagli organi tecnici del Ministero della d |
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Art. 65. - Estimativo definitivo1. La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari dell'Amministrazione o dai listini correnti nell'area interessata. 2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato: |
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Sezione quarta - Progetto esecutivo |
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Art. 66. - Documenti componenti il progetto esecutivo1. Il progetto esecutivo definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi il dimensionamento e il calcolo dei manufatti prefabbricati prodotti in serie, le specifiche condizioni di posa in opera di macchine ed impianti, compreso l'ingresso e l'uscita ed il collegamento delle canalizzazioni e condutture, la predisposizione degli alloggiamenti e dei fori nelle strutture e nelle pareti, i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionam |
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Art. 67. - Relazione generale del progetto esecutivo1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati |
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Art. 68. - Relazioni specialistiche1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, l |
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Art. 69. - Elaborati grafici del progetto esecutivo1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti: a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo; |
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Art. 70. - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici. 2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione. 3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio e alla destinazione specifica dell'intervento. Devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché devono consentire di determinarne il prezzo. |
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Art. 71. - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. 2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi: a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione. 3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, |
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Art. 72. - Piani di sicurezza e di coordinamento1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo, o definitivo nel caso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge, che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute |
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Art. 73. - Cronoprogramma1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compe |
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Art. 74. - Elenco dei prezzi di estimativo1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei proge |
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Art. 75. - Estimativo esecutivo e quadro economico1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indica |
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Art. 76. - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto1. Il progetto di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a: a) termini di esecuzione e penali; b) programma di esecuzione dei lavori; c) sospensioni o riprese dei lavori; d) oneri a carico dell'appaltatore; e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo; f) liquidazione dei corrispettivi; g) controlli; h) specifiche modalità e termini di collaudo; i) modalità di soluzione delle controversie. |
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Sezione quinta - Verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti |
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Art. 77. - Verifica del progetto preliminare1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento per la fase di progettazione ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla catego |
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Art. 78. - Validazione del progetto1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento per la fase di progettazione procede a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente. In caso di appalto integrato la verifica ha per oggetto il progetto definitivo. 2. La validazione riguarda fra l'altro: a) la corrispondenza de |
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Art. 79. - Modalità delle verifiche e della validazione1. Per le verifiche tecniche di cui agli articoli 77 e 78, il responsabile del procedimento per la fase di progettazione provvede: a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, tramite organismi di controllo |
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Art. 80. - Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono approvati da Geniodife, previ |
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Sezione sesta - Lavori realizzati su territorio nazionale finanziati da Paesi alleati |
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Art. 81. - Disposizioni preliminari1. I progetti dei lavori di cui all'articolo 5, comma 2, sono a totale carico e spese |
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Art. 82. - Documentazione progettuale1. I progetti dei lavori di cui all'articolo 5, comma 2, sono redatti in conformit&ag |
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Art. 83. - Approvazione dei progetti1. I progetti di cui all'articolo 82 sono approvati da Geniodife prima dell'avvio del |
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Sezione settima - Lavori realizzati fuori dal territorio nazionale |
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Art. 84. - Disposizioni preliminari1. I progetti sono redatti da Geniodife, di norma, tramite gli organi del Genio, in r |
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Art. 85. - Documentazione progettuale per lavori particolarmente urgenti1. Per interventi di somma urgenza, a supporto di un immediato dispiegamento, provved |
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Art. 86. - Documentazione progettuale per lavori a supporto della missione1. I lavori o le opere a supporto di missioni fuori dal territorio nazionale, finanzi |
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Titolo IV - Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 87. - Ambito di applicazione1. I progetti sono redatti, di norma, da ufficiali, marescialli e funzionari civili dei ruoli tecnici, dotati della capacità tecnico-professionale di cui all'articolo 2, comma 2. 2. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 17, comma 4, della legge, sono affidati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis), della legge i servizi attinenti a |
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Art. 88. - Limiti alla partecipazione alle gare1. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'articolo 87, in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea. |
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Art. 89. - Esclusione dalle gare1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal presente |
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Art. 90. - Requisiti delle società di ingegneria1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni, nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell' |
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Art. 91. - Requisiti delle società professionali1. Le società professionali predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci |
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Art. 92. - Commissioni giudicatrici1. La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazi |
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Art. 93. - Penali1. I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e delle attività ad essa connesse precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. |
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Capo II - Concorso di idee |
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Art. 94. - Modalità di espletamento1. Il concorso di idee è espletato con le modalità del pubblico incanto, esclusivamente da Geniodife, ed è normalmente preceduto da pubblicità secondo la disciplina di cui all'articolo 119, comma 2, qualora l'importo complessivo dei premi sia pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di servizi, e all'articolo 119, comma 3, qualora inferiore. |
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Art. 95. - Contenuto del bando1. Il bando per il concorso di idee contiene: a) nome, indirizzo, numeri di telefono, telefax ed e-mail dell'ufficio delegato; |
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Capo III - Concorsi di progettazione |
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Art. 96. - Modalità di espletamento1. L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto da pubblicità secondo quanto previsto all'articolo 119, comma 2 qualora l'importo complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi cui è preordinato il concorso è pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di servizi, e all'articolo 119, comma 3, qualora inferiore. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non può essere inferiore a novanta giorni. 2. Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con licitazione |
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Art. 97. - Contenuto del bando1. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati dall'articolo 95, contiene l'indicazione: a) della procedura di aggiudicazione prescelta; b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dall'articolo 96, comma 6; c) |
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Art. 98. - Valutazione delle proposte progettuali1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione |
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Capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di servizi |
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Art. 99. - Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo1. I servizi di cui all'articolo 87 di importo inferiore a 100.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia, con motivazione basata sulla capacità professionale e di esperienza degli stessi in relazione al progetto da affidare, anche con procedura in economia. 2. I servizi di cui all'articolo 87, il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e il valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di servizi, possono essere affidati mediante licitazione privata. Ai servizi di importo pari o superiore alla predetta soglia di applicazione |
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Art. 100. - Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene: a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telefax ed e-mail dell'Amministrazione; b) l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 87, con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; c) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali; d) l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e le percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe professionali; e) l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi di mercato, delle eventuali prestazioni accessorie; |
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Art. 101. - Modalità di svolgimento della gara1. L'offerta è racchiusa in un plico che contiene: a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella lettera di invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione circa la permanenza delle condizioni di cui agli articoli 87 e 88; b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita: 1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali; 2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'inc |
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Capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o suporiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di servizi |
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Art. 102. - Disposizioni generali1. I servizi di cui all'articolo 87, sono affidati mediante licitazione privata o pubblico incanto qualora il corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 100, commi 3, 4 e 5, sia pari o superiore al valore della soglia st |
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Art. 103. - Requisiti di partecipazione1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti con riguardo: a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 87, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta; |
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Art. 104. - Licitazione privata1. I bandi di gara contengono le indicazioni previste dall'articolo 100, comma 1, lettere da a) ad n) e lettera q), nonché dall'articolo 103, commi 1 e 3, e sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all'articolo 118, comma 2. |
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Art. 105. - Lettera di invito1. La lettera di invito a presentare offerta è inviata nella stessa data ai soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data di spedizione de |
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Art. 106. - Pubblico incanto1. Quando si ricorre alla procedura del pubblico incanto, nel bando di gara saranno i |
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Art. 107. - Verifiche1. Le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, sono |
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Capo VI - Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria connessi a lavori classificati |
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Art. 108. - Disposizioni generali1. I servizi di cui all'articolo 87 connessi a lavori classificati come definiti all'articolo 2, |
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Art. 109. - Requisiti di partecipazione1. I concorrenti all'affidamento dei servizi di cui all'articolo 87, comma 2, nei cas |
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Titolo V - Sistemi di realizzazione dei lavori |
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Capo I - Appalti e concessioni |
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Art. 110. - Disposizioni preliminari1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'acquisizione da parte del responsabile del procedimento per la progettazione dell'attestazione del direttore dei lavori in merito: a) alla accessibilità delle aeree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; |
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Art. 111. - Categorie di opere generali e specializzate, strutture, impianti e opere speciali1. Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le opere e i lavori appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate. 2. Per opere generali si intendono le opere o i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte. 3. Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. |
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Art. 112. - Condizione per la partecipazione alle gare1. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare |
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Art. 113. - Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente - Cause di esclusione dalle gare di appalto1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. 2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all'articolo 111, comma 4, indicate nel bando di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei |
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Art. 114. - Procedure di scelta del contraente1. L'appalto dei lavori è affidato mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata sulla base delle motivate indicazioni del responsabile del procedimento per la fase della progettazione. |
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Art. 115. - Licitazione privata semplificata1. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 euro, gli Enti appaltanti dell'Amministrazione possono procedere, previa autorizzazione di Geniodife, all'affidamento dei lavori anche con licitazione privata semplificata. In tale caso deve essere compilato annualmente l'elenco dei soggetti da invitare sulla |
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Art. 116. - Trattativa privata preceduta da gara informale1. L'Amministrazione, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge, individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rota |
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Art. 117. - Termini per le gare1. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, per appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 DSP, il termine di ricezione della domanda di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. Le domande di partecipazione possono essere inoltrate mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia o telefono; ove inoltrate con mezzo diverso dalla lettera, devono comunque essere confermate per lettera spedita entro il termine di ricezione delle domande stesse. 2. Geniodife o l'ente delegato all'appalto, ricevute le domande di partecipazione, invita nella stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito contiene: a) l'indirizzo dell'ufficio al quale possono essere richiesti il capitolato d' |
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Art. 118. - Lavori con finanziamento della NATO1. I lavori con finanziamento della NATO sono appaltati a licitazione privata secondo le procedure indicate nel documento AC/4-D/2261 (Ed. 1996) e successivi aggiornamenti, che prevede la partecipazione all'appalto solo per ditte con sede nei Paesi dell'alleanza. 2. Geniodife provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il bando di gara contenente le informazioni sui lavori da eseguire, secondo le procedure di cui all'articolo 119, ad esclusione della pubblicità a livello comunitario. P |
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Art. 119. - Forme di pubblicità1. Le caratteristiche essenziali degli appalti dei lavori di importo pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. 2. Per i lavori di importo pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale. La pubbl |
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Art. 120. - Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili, concessione di costruzione e gestione di lavori della Difesa, promotore1. Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori è costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle proprietà di beni immobili, il bando di gara prevede l'importo minimo del prezzo che l'offerente dovrà versare per l'acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori. 2. I concorrenti presenteranno offerta avente ad oggetto alternativamente: a) il prezzo per l'acquisizione del bene; |
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Art. 121. - Procedure accelerate1. Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non è possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 117, possono essere stabiliti i termini seguenti: a) un te |
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Art. 122. - Segretezza e sicurezza |
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Art. 123. - Tipologie di lavori eseguibili in economia1. I lavori eseguibili in economia sono individuati nell'ambito delle seguenti categorie generali: a) manutenzione o riparazione di opere od impianti per assicurare la necessaria continuità dei servizi o quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge; b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 euro; |
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Art. 124. - Lavori con finanziamento della NATO o realizzati sul territorio nazionale da Paesi alleati eseguibili in economia1. I lavori di cui all'articolo 4, finanziati dalla NATO con la procedura «URGE |
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Capo II - Criteri di aggiudicazione |
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Art. 125. - Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi1. Quando la gara di pubblico incanto o di licitazione privata si tiene con il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3. 2. Nel caso di lav |
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Art. 126. - Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari1. Se la licitazione privata è aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce. 2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1, che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornit |
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Art. 127. - Offerta economicamente più vantaggiosa1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i «pesi» o «punteggi» da assegnare agli elementi di valutazione previsti dall'articolo 21, comma 2, della legge devono essere globalme |
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Art. 128. - Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari1. Nei casi di appalto-concorso i membri delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21, comma 4, della legge, sono scelti con pubblico sorteggio, ad eccezione del Presidente che è nominato direttamente dal Ministro della difesa o da suo delegato. |
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Art. 129. - Aggiudicazione dei lavori con finanziamento della NATO1. I lavori appaltati con le procedure della NATO sono aggiudicati con il criterio del |
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Titolo VI - Soggetti abilitati ad assumere lavori della difesa |
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Art. 130. - Riunione di imprese1. Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti dei lavori della difesa imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire, mandato collettivo speciale con |
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Art. 131. - Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fall |
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Art. 132. - Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della le |
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Art. 133. - Società tra imprese riunite1. Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. |
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Art. 134. - Consorzi stabili di imprese1. I consorzi stabili di imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), e all'articolo 12, della legge, hanno la facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti dell |
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Titolo VII - Garanzie |
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Art. 135. - Cauzione provvisoria1. La cauzione provvisoria prevista dall'articolo 30, comma 1, della legge può essere costituita a scelta dell'offer |
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Art. 136. - Cauzione definitiva1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. |
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Art. 137. - Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o a |
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Art. 138. - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi1. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subìti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurat |
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Art. 139. - Polizza di assicurazione indennitaria decennale1. Per i lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della legge, l'appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ulti |
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Art. 140. - Polizza assicurativa del progettista1. L'Amministrazione richiede ai progettisti esterni, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all'articolo 30, comma 5, della legge. Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che l'Amministrazione deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affront |
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Art. 141. - Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione1. Nei casi di progettazione eseguita da propri dipendenti, l'Amministrazione si assu |
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Art. 142. - Requisiti dei fideiussori1. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all'eserci |
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Art. 143. - Garanzie di concorrenti riuniti1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13, della legge, le gara |
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Titolo VIII - Il Contratto |
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Art. 144. - Stipulazione ed approvazione del contratto1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione d |
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Art. 145. - Documenti facenti parte integrante del contratto1. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati: |
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Art. 146. - Contenuto dei capitolati e dei contratti1. Il capitolato generale, i capitolati speciali e i contratti disciplinano, fra l'altro, nel rispetto delle disposizioni della legge e del presente regolamento: |
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Art. 147. - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e |
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Art. 148. - Anticipazione1. Nei casi consentiti dalla legge l'Amministrazione eroga all'appaltatore, entro venti giorni dall |
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Art. 149. - Pagamenti in acconto1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispet |
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Art. 150. - Cessione del corrispettivo d'appalto1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge, le cessioni di crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materi |
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Art. 151. - Ritardato pagamento1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comm |
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Art. 152. - Penali1. I capitolati speciali di appalto e i contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. 2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal respo |
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Art. 153. - Risoluzione dei contratti per reati accertati1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'appl |
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Art. 154. - Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento per l'esecuzione una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. |
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Art. 155. - Inadempimento di contratti per cottimo1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore l'Am |
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Art. 156. - Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti1. Il responsabile del procedimento per l'esecuzione, nel comunicare all'appaltatore la determinazion |
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Art. 157. - Recesso dal contratto e valutazione del decimo1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Qualora il recesso intervenga prima della consegna dei lavori, l'appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese contrattuali. |
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Art. 158. - Contratti stipulati all'estero1. Nei casi in cui i lavori fuori del territorio nazionale, di cui all'articolo 86, s |
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Art. 159. - Contratti stipulati da Paesi alleati da eseguire sul territorio nazionale1. Nei casi in cui il Paese alleato sia autorizzato ad eseguire direttamente lavori s |
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Titolo IX - Esecuzione dei lavori |
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Capo I - Direzione dei lavori |
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Art. 160. - Principi generali1. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 3, 4 e 7, è svolto dagli organi del Genio previsti negli ordinamenti d |
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Art. 161. - Ufficiali incaricati della direzione lavori1. L'incarico di direttore dei lavori è assegnato, di norma, agli ufficiali de |
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Art. 162. - Compiti del direttore dei lavori1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. 2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coord |
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Art. 163. - Assistente dei lavori1. Per ogni lavoro deve essere nominato un assistente dei lavori; nei casi più complessi possono essere nominati anche più assistenti con specifiche competen |
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Art. 164. - Compiti dell'assistente dei lavori1. L'assistente dei lavori svolge essenzialmente i seguenti incarichi: a) verificare i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore; b) verificare, prima della messa in opera, che |
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Art. 165. - Capo dell'organo esecutivo1. Il capo dell'organo esecutivo del Genio è, di norma, un ufficiale dirigente del Genio. |
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Art. 166. - Sicurezza nei cantieri1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte di norma dal direttore dei lavori. Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, o per altra ragione motivata dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, l'Amministrazione provvede a nominare il coordinatore scegliendolo fra i propri dipende |
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Capo II - Esecuzione dei lavori |
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Art. 167. - Ordini di servizio1. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento per l'esecuzione al direttore dei lavori e da quest'ultimo all'appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori, comunicate all'appaltatore che ne restit |
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Art. 168. - Consegna dei lavori1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, Geniodife, o l'organo tecnico centrale di Forza armata per i lavori di cui all'articolo 7, autorizza la consegna dei lavori. 2. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge. Per i cottimi fiduciari, il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta. |
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Art. 169. - Verbale di consegna1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera eventualmente concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il |
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Art. 170. - Differenze riscontrate all'atto della consegna - Cause ostative1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. |
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Art. 171. - Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale |
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Art. 172. - Sospensione e ripresa dei lavori1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori, ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Rientrano tra le circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. La durata della sospensione deve essere adeguata, nel caso in specie, alla complessità e all'importanza delle modifiche da introdurre al progetto. |
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Art. 173. - Variazioni ed addizioni al progetto approvato1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25 della legge. 2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori. 3. Qualora per uno dei casi previsti dalla legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare all'Amministra |
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Art. 174. - Diminuzione dei lavori1. L'Amministrazione, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stes |
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Art. 175. - Concordamento nuovi prezzi1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: a) desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 65, comma 1; |
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Art. 176. - Controversie con l'appaltatore1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento per l'esecuzione le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e |
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Art. 177. - Sinistri alle persone e danni alle proprietà1. Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle p |
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Art. 178. - Danni causati da forza maggiore1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al |
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Art. 179. - Appalto integrato1. Nell'ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 144 il responsabile del procedimento per l'esecuzione, previa comunicazione dell'avvenuta stipula da parte del responsabile del procedimento per l'affidamento dispone, con apposito ordine di servizio, che l'appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara. 2. Il responsabile del procedimento per l'esecuzione, qualora ne rav |
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Art. 180. - Subappalto1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria. 2. Il subappaltatore |
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Art. 181. - Sistemi di esecuzione dei lavori in economia1. I lavori in economia possono essere eseguiti con tre sistemi: |
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Art. 182. - Lavori in amministrazione diretta1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento per |
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Art. 183. - Lavori a mezzo cottimi1. Possono essere eseguiti a mezzo cottimi tutti gli interventi di cui agli articoli 122, 123 e 124. 2. L'importo dei cottimi non deve essere superiore a 200.000 euro, salvo i limiti di 50.000 euro per quelli di cui all'articolo 123, comma 1, lettera b). Gli interventi indicati all'articolo 122, concernenti la segretezza e la sicurezza, e all'articolo 123, comma 1, punto h), lavori da eseguire all'estero e all'articolo 124, lavori a finanzi |
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Art. 184. - Lavori effettuati a mezzo reparti Genio, anche con l'ausilio di truppa1. Di norma, i lavori in economia in amministrazione diretta sono eseguiti da appositi reparti. Questi possono, altresì, procedere a mezzo cottimi, purché gli stessi siano gi&agr |
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Art. 185. - Decretazione per l'esecuzione dei lavori in economia1. La decretazione per l'esecuzione dei lavori in economia è effettuata da: a) Geniodife o dagli organi tecnici centrali di Forza armata limitatamente agli interventi di cui all'articolo 7, per i lavori da |
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Art. 186. - Lavori d'urgenza1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia sia determinata dalla necessit |
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Art. 187. - Provvedimenti in casi di somma urgenza1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il capo dell'organo esecutivo del Genio, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 186, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di imminente pericolo di danno a persone ovvero cose. |
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Art. 188. - Perizia suppletiva per maggiori spese1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insuf |
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Titolo X - Accordo bonario e definizione delle controversie |
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Art. 189. - Accordo bonario1. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'articolo 31-bis, della legge, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento per l'esecuzione e all'organo di collaudo ove costituito. Entro il termine stabilito dall'articolo 204, per le proprie deduzioni all'esplicazione delle riserve, il direttore dei lavori trasmette al responsabile del procedimento e all'organo di collaudo, se costituito, la propria relazione riservata. 2. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento d |
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Art. 190. - Definizione delle controversie1. Nel caso in cui gli atti contrattuali prevedono che le eventuali controversie insorte tra l'Amministrazione e l'appaltatore siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 32 della legge. L'arbitrato ha natura rituale. 2. La ditta e l'Amministrazione nominano, nella domanda di arbitrato e nell'atto di resistenza alla domanda, un proprio arbitro. L'arbitro dell'Amministrazione &egra |
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Art. 191. - Controversie su lavori con finanziamento della NATO o di Paesi alleati1. Alle controversie con la ditta, per i lavori finanziati dalla NATO o dai Paesi alleati, sono applicabili le stesse procedure di cui agli artic |
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Titolo XI - Contabilità dei lavori |
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Capo I - Scopo e forma della contabilità |
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Art. 192. - Fondi a disposizione dell'Amministrazione1. Il fondo da porre a disposizione dell'Amministrazione risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato (articolo 46, comma 1, lettera b)), ha le seguenti destinazioni: a) rilievi, accertamenti e indagini preliminari, nonché eventuali prove di laboratorio e verifiche |
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Art. 193. - Fondi a disposizione per la realizzazione di progetti NATO1. I fondi messi a disposizione dalla NATO hanno le seguenti destinazioni: |
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Art. 194. - Lavori da realizzarsi in economia a mezzo tariffa allegata al contratto1. Ove nel corso di esecuzione dei lavori si renda necessario provvedere all'esecuzio |
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Art. 195. - Lavori di manutenzione a quantità indeterminata1. I lavori di manutenzione che non comportano trasformazioni delle strutture esistenti, possono eccezionalmente, ovvero quando siano venuti meno i presupposti della programmazione, esser |
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Art. 196. - Allibramento e contabilizzazione dei lavori1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, dei lavori in economia non previsti contrattualmente, ma resi necessari per consentire la prosecuzione e l'ultimazione dei lavori, delle somministrazioni di materiali e manodopera necessari per eseguire interventi imprevisti finalizzati, comunque, all'esecuzione delle opere. |
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Art. 197. - Elenco dei documenti amministrativi e contabili1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono: a) il giornale dei lavori; b) i libretti di misura delle lavorazioni e |
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Art. 198. - Giornale dei lavori1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei la |
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Art. 199. - Libretti di misura dei lavori1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni, ed in particolare: a) il genere di lavorazione, classificata secondo la denominazione di contratto; |
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Art. 200. - Annotazione dei lavori a corpo1. I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il l |
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Art. 201. - Modalità della misurazione dei lavori1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni evitando eccessivi frazionamenti contabili. La tenuta dei libretti può |
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Art. 202. - Note settimanali delle somministrazioni1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somm |
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Art. 203. - Registro di contabilità1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro di contabilità le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento per l |
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Art. 204. - Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. 2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menz |
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Art. 205. - Sommario del registro di contabilità1. Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo d |
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Art. 206. - Stato di avanzamento lavori1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal prin |
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Art. 207. - Contabilizzazione separate di lavori1. Nel caso di appalti a più capitoli di finanziamento, la contabilità |
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Art. 208. - Contratti rinnovabili1. Nel caso di lavori rinnovabili in più esercizi annuali, i lavori relativi a |
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Art. 209. - Certificato di ultimazione dei lavori1. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in dop |
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Art. 210. - Conto finale dei lavori1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento. 2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente: |
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Art. 211. - Reclami dell'appaltatore sul conto finale1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatene la correttezza, il responsabile del procedimento per l'esecuzione invita l'appaltatore a prendere cognizione del co |
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Art. 212. - Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale1. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui all'articolo 211, il responsabile del procedimento per l'esecuzione trasmette, per le successive azioni di collaudo delle opere, a Geniodife o all'organo tecnico centrale di Forza armata per gli interventi di cui all'articol |
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Capo II - Contabilità dei lavori in economia |
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Art. 213. - Contabilità delle spese di lavori in amministrazione diretta1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati con fatture commerciali o note compilate dal direttore dei lavori relativamente a prelievi di materiali dai magazzini dell'Amministrazione. |
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Art. 214. - Contabilità delle spese di lavori per cottimi1. I cottimi sono contabilizzati con annotazione sul libretto dell'assistente e successiva trascrizione sul registro di contabilità. La trascrizione sul registro di contabili |
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Art. 215. - Contabilità dei lavori eseguiti con i reparti del Genio1. Oltre alle documentazioni di cui agli articoli 213 e 214, la contabilità deve contenere, ove previsto, anche le note degli operai occa |
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Art. 216. - Pagamento delle spese in economia1. Per i lavori eseguiti direttamente a cura degli enti i pagamenti sono effettuati dall'ufficio amministrativo dell'ente, o per esso competente, sulla base di fondi specificatamente assegnati sui capitoli di manutenzione. |
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Capo III - Norme generali per la tenuta della contabilità |
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Art. 217. - Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile. |
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Art. 218. - Iscrizione di annotazioni di misurazione1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stat |
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Art. 219. - Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio con l'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta. |
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Art. 220. - Firma dei soggetti incaricati1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sot |
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Capo IV - Revisione delle contabilità |
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Art. 221. - Contabilità soggette a revisione1. Tutte le contabilità dei lavori eseguiti a ditta, a cottimo fino all'import |
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Art. 222. - Modalità delle revisioni. Correzioni dei documenti contabili1. La revisione è effettuata da uffici di revisione organicamente inseriti nelle strutture alle quali è demandata la nomina dei collaudatori. |
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Titolo XII - Collaudo dei lavori |
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Capo I - Disposizioni preliminari |
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Art. 223. - Oggetto del collaudo1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e |
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Art. 224. - Funzionari che possono assumere l'incarico di collaudo1. I collaudi sono di norma eseguiti da ufficiali del Genio con anzianità di grado superiore a quella del direttore dei lavori con specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo che non abbiano avuto ingerenze nelle fasi di progettazione, affidamento ed e |
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Art. 225. - Nomina del collaudatore1. Entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, l'autorità responsabile dell'approvazione del contratto attribuisce l'incarico del collaudo a uno dei soggetti individuati all'articolo precedente. |
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Art. 226. - Avviso ai creditori1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, qualora eseguiti all'esterno di sedimi o installazioni militari, il responsabile del procedimento per l'esecuzione dà avviso al Sindaco o ai Sin |
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Art. 227. - Documenti da fornirsi al collaudatore1. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione trasmette all'organo di collaudo, entro centoventi giorni dalla data di ultimazione dei lavori, oltre alla documentazione relativa al conto finale: a) copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute; |
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Art. 228. - Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi1. Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento per l'esecuzione, nonché l'autorità che gli ha attribuito l'incarico. |
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Capo II - visita e Procedimento di collaudo |
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Art. 229. - Estensione delle verificazioni di collaudo1. Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. 2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione di concessioni, aut |
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Art. 230. - Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo1. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mez |
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Art. 231. - Processo verbale di visita1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni: a) la località e la provincia; b) il titolo dell'opera o del lavoro; c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti; d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro |
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Art. 232. - Relazioni1. L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavo |
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Art. 233. - Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche |
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Art. 234. - Difetti e mancanze nell'esecuzione1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo |
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Art. 235. - Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato1. Qualora esistano eccedenze su quanto autorizzato ed approvato, comunicate dall'appaltatore in sede di collaudo, pena la decadenza di ogni eventuale diritto di risarcimento, o rilevate dall'organo di collaudo, quest'ultimo sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce all'autorità che gli ha conferito l'incarico e al responsabile del procedimento per la fase |
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Art. 236. - Certificato di collaudo1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere: a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro; |
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Art. 237. - Consegna anticipata delle opere1. Qualora l'ente utente abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio di cui all'articolo 236, comma 3, il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione può autorizzare la presa in consegna anticipata a condizioni che: |
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Art. 238. - Obblighi per determinati risultati1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia assun |
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Art. 239. - Lavori non collaudabili1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa |
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Art. 240. - Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo1. Il certificato di collaudo è firmato dall'appaltatore, dal direttore dei lavori e dagli assistenti dei lavori contestualmente alla sua redazio |
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Art. 241. - Ulteriori provvedimenti amministrativi1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette all'Amministrazione i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi: |
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Art. 242. - Svincolo della cauzione1. Alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 245, si procede, con |
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Art. 243. - Commissioni collaudatrici1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirett |
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Art. 244. - Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica1. Ai fini dell'articolo 28, comma 6, della legge, sono lavori di grande rilevanza ec |
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Art. 245. - Certificato di regolare esecuzione1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori e v |
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Art. 246. - Approvazione degli atti di collaudo1. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'Am |
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Art. 247. - Compenso spettante ai collaudatori1. I compensi spettanti ai funzionari di cui all'articolo 224, comma 1 e 2, sono determinati secondo le previsioni del regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, della legge, adottato con decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2003, n. 90. Ai predetti funzionari compete anche il riconoscimento degli oneri di missione secondo le normative vigenti. |
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Capo III - Collaudo dei lavori in economia |
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Art. 248. - Lavori soggetti a collaudo1. Sono soggetti a collaudo tutti i lavori di cui agli articoli 122, 123 e 124, eseguiti con cottimi, in amministrazione dirett |
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Art. 249. - Nomina dei collaudatori1. I collaudatori sono nominati da Geniodife e dall'organo tecnico centrale di Forza |
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Art. 250. - Documenti da consegnare al collaudatore1. Per il collaudo dei lavori sono forniti al collaudatore il progetto, i rendiconti |
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Art. 251. - Certificato di collaudo1. Il collaudatore, effettuate le operazioni di verifica tecnica dei lavori e contabi |
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Capo IV - Collaudo dei lavori non a fondi nazionali e da eseguire all'estero |
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Art. 252. - Collaudo delle opere a finanziamento della NATO1. Il collaudo delle opere realizzate con il finanziamento della NATO è eseguito co |
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Art. 253. - Collaudo delle opere finanziate dai Paesi alleati1. Il collaudo delle opere realizzate con il finanziamento di Paesi alleati è disposto da |
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Art. 254. - Collaudo opere realizzate fuori dal territorio nazionale1. Nel caso di opere eseguite dai reparti del Genio o da ditte dell'Unione europea il collaudo è disposto d |
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Capo V - Consegna delle opere |
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Art. 255. - Consegna delle opere all'Ente di impiego1. Al termine delle operazioni di collaudo e nei casi di cui all'articolo 237, si provvede alla consegna dell'infrastruttura realizzata, o sogget |
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Art. 256. - Responsabilità del consegnatario1. Con la consegna delle opere, di cui all'articolo 255, il comandante dell'ente diventa responsabile per la conservazione. |
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Titolo XIII - Delegificazione e disposizioni transitorie |
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Art. 257. - Abrogazione di norme1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: |
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Art. 258. - Disposizioni transitorie1. Le norme che disciplinano i compiti dei dipendenti dell'Amministrazione, comunque interessati all' |
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Allegato A - (previsto dall'art. 101, comma 1, lettera b), numero 3)Scheda referenze professionali |
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Allegato B - (previsto dall'art. 101, comma 1, lettera b), numero 3)Classificazione dei servizi |
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Allegato C - Modelli di bandi di gara e di avvisi di appalti pubblici di lavori (previsto dall'art. 119, comma 11) -Preinformazione 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono telex e telefax dell'Ente appaltante. 2. a) Luogo di esecuzione; |
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Allegato D - Procedure aperte (previsto dall'art. 119, comma 11)1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'Ente appaltante. 2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta; b) forma del contratto oggetto del bando di gara. 3. a) Luogo di esecuzione; b) natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se nota, una stima del calendario entro i quali tale opzioni possono essere esercitate; c) se l' |
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Allegato E - Procedure ristrette (previsto dall'art. 119, comma 11)1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'Ente appaltante. 2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta; b) eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata; c) forma del contratto oggetto del bando di gara. 3. a) Luogo di esecuzione; b) natura ed entità dei lavori da ef |
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Allegato F - Procedure negoziate (previsto dall'art. 119, comma 11)1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice. 2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta; b) eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata; c) forma del contratto oggetto del bando di gara. 3. a) Luogo di esecuzione; b) natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, |
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Allegato G - Appalti aggiudicati (previsto dall'art. 119, comma 11)1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice. 2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura. 3. Data di aggiudicazione dell'appalto. |
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