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D. P.R. 15/02/2006

Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.
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[Premessa]



Il Presidente della Repubblica


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto in particolare l’art. 14, terzo comma, del predetto testo unico che disciplina l’utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia autonoma di Trento prevedendo che tale utilizzazione, nell’ambito delle rispettive competenze, ha luogo sulla base di un piano generale stabilito d’intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato;

Visto l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche», che disciplina le procedure per l’adozione di detto piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche prevedendo, in particolare:

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Art. 1.

È reso esecutivo, a norma dell’art. 8, quinto comma, del decreto del Presidente della Re

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Art. 2.

Le norme di attuazione di detto piano (parte VII del documento) saranno pubblicate nella Gazzetta Uff

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PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE
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Parte ottava – Norme di attuazioneCAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1. - Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche

1. Il presente piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) è approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e degl

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Art. 2. - Effetti del piano

1. Ferme restando le competenze riservate alla provincia autonoma di Trento dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, il piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche determina le direttive, gli indirizzi e i vincoli ai quali devono conformarsi i piani e i programmi provinciali, con riferimento alle m

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Art. 3. - Modifiche e integrazioni del piano

1. Ai fini delle successive modifiche sostanziali del piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche o per l’approvazione di eventuali piani stralcio del piano medesimo, si osservano le indicazioni procedimentali stabilite dal protocollo d’intesa, datato agosto 2002, sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e dai presidenti delle province autonome e regioni interessate, in attuazione degli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 e in conformità alla sentenza della Corte costituzionale 6-7 novembre 2001, n. 353.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì qualora si renda necessario integrare il piano generale, al fine di conformarne i contenuti alle indicazioni della legislazione statale e comunitaria.

3. La provincia può apportare modificazioni e integrazioni al piano generale o ai relativi piani stralcio, in osservanza delle proc

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CAPO II - BILANCIO IDRICO
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Art. 4. - Equilibrio del bilancio idrico

1. L’uso delle risorse idriche, sia superficiali che sotterranee, nonché lo svolgimento delle attività che si ripercuotono, direttamente o indirettamente, sulle acque devono garantire che non sia pregiudicato un equilibrato rapporto tra il regime qualitativo e quello quantitativo delle risorse idriche.

2. Il bilancio idrico è diretto, in particolare, ad assicurare l’equilibrio tra la disponibilità di risorse reperibili o attivabili

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Art. 5. - Bilancio idrico

1. Per le finalità dell’art. 4, la provincia redige e aggiorna periodicamente la proposta di bilancio idrico per aree omogenee e, sulla base di queste, per l’intero territorio provinciale, correlandone le indicazioni con quelle derivanti dalle azioni di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee.

2. Al fine di definire il bilancio idrico, la provincia procede alla valutazione:

a) dell

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Art. 6. - Revisione e adeguamento delle utilizzazioni

1. Sulla base del bilancio idrico e comunque del censimento o del quadro conoscitivo generale delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, la provincia

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CAPO III - UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE
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Art. 7. - Criteri per l’utilizzazione delle acque pubbliche

1. Fatto salvo quanto specificamente disposto dalle presenti norme di attuazione, le concessioni e le autorizzazioni a derivare acque pubbliche possono essere accordate nel rispetto dei seguenti criteri, determinati in funzione delle particolari tipologie d’uso:

A) uso potabile e domestico: la dotazione di acqua per usi potabili e domestici non deve eccedere i seguenti valori medi giornalieri:

— 250 litri/giorno per ciascun residente e per ciascun posto letto turistico e ospedaliero;

— 100 litri/giorno per ciascun pendolare.

Nell’ambito di ciascuna rete acquedottistica la portata complessiva per tali usi va riferita ai valori sopra indicati in rapporto al bacino di utenza effettivo; essa può essere ripartita su più opere di captazione e su più concessioni, facendo riferimento alle previsioni ufficiali di dinamica della popolazione fino ad un arco temporale massimo di trent’anni.

Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse idriche pregiate e di assicurare adeguati standard di servizio va comunque perseguita l’integrazione delle reti potabili su ampi bacini di utenza (servizi idrici integrati).

In correlazione con l’attivazione dei servizi idrici integrati, le concessioni e le autorizzazioni esistenti di utilizzazione delle acque sono adeguate ai parametri indicati dalla presente lettera, secondo quanto stabilito dalla legislazione provinciale in materia.

È fatta salva la facoltà della provincia di riservare quote eccedenti i valori sopra indicati per esigenze di soccorso o di riserve potabili.

Su richiesta del concessionario la provincia può inoltre ammettere, con provvedimento motivato e per periodi di tempo determinati, l’utilizzazione di una quota eccedente i valori sopra indicati per altre tipologie d’uso, subordinatamente al pagamento del canone demaniale fissato per il diverso uso e purché ciò sia compatibile con le necessità di tutela del regime idraulico e qualitativo del corpo idrico derivato, con l’equilibrio del bilancio idrico e con il rispetto del deflusso minimo vitale;

B) uso irriguo: l’utilizzazione d’acqua per scopi irrigui non può eccedere il valore unitario di 0,5 l/s/ha; è ammesso il riferimento fino ad un massimo di 2 l/s/ha nei soli casi in cui risulti assolutamente necessario il ricorso a tecniche di irrigazione a scorrimento.

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Art. 8. - Ghiacciai

1. È vietata l’utilizzazione diretta delle acque di ghiacciaio, sia in forma solida che

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Art. 9. - Laghi e fasce lacuali

1. In relazione alle molteplici funzioni idrogeologiche, ecologiche e paesaggistiche degli oltre trecento laghi naturali presenti nel territorio provinciale, il prelievo d’acqua dagli stessi è ammesso - in quanto compatibile con le esigenze ambientali - nel rispetto dei seguenti limiti e modalità:

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Art. 10. - Acque sotterranee

1. Le concessioni e le autorizzazioni di derivazione d’acque sotterranee possono essere assentite in via subordinata rispetto ad altre forme di approvvigionamento, esse devono inoltre privilegiare gli usi potabili e non devono arrecare pregiudizio alle

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Art. 11. - Deflusso minimo vitale

1. Al fine di assicurare il minimo deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi, nonché allo scopo di garantire gli equilibri degli ecosistemi interessati e di assicurare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ai sensi delle norme statali e provinciali vigenti, le derivazioni di acque da corpi idrici superficiali sono soggette al rilascio del deflusso minimo vitale (DMV).

2. La determinazione del DMV è effettuata dalla provincia per ambiti idrografici omogenei nell’ambito del piano provinciale di cui all’art. 3, comma 10. Modeste variazioni ai valori di DMV determinati dal predetto piano provinciale possono essere disposte direttamente dalla provincia, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, in esito alle attività di cui al comma 6.

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Art. 12. - Adeguamento delle reti

1. Le opere di captazione, di raccolta, di adduzione e di distribuzione delle risorse idriche devono

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Art. 13. - Misuratori di portata

1. Gli utenti di acqua pubblica devono installare dispositivi per la misurazione dei quantitativi di acqua derivata, nonché eventualmente di quella restituita, nei casi, nei tempi e secondo le modalità e i criteri tecn

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Art. 14. - Disposizioni per il risparmio e per il riutilizzo delle risorse idriche

1. L’uso delle acque è informato al principio dello sviluppo sostenibile; in particolare è indirizzato al risparmio, al riutilizzo e al rinnovo della risorsa, per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. I singoli usi devono garantire una fornitura globalmente sufficiente di acque di buona qualità per un utilizzo durevole, equilibrato ed equo, con priorità per il consumo umano.

2. Chiunque gestisca e utilizzi la risorsa idrica è tenuto ad adottare le

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CAPO IV - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO
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Art. 15. - Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica, se non è diversamente disposto, alle aree a rischio idrogeologico indicate nella cartografia informatizzata e georeferenziata (GIS) descritta nella parte IV dell’elaborato di piano con riferimento al rischio idraulico, di frana e di valanga.

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Art. 16. - Interventi consentiti nelle aree R4

1. Nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato - contrassegnate R4 nella cartografia del piano - sono consentiti esclusivamente:

a) gli interventi di sistemazione volti alla riduzione o all’eliminazione del rischio, approvati dagli organi competenti in base alla legislazione provinciale, sulla base di uno specifico studio che analizzi le condizioni di rischio precedenti e successive alla realizzazione dell’opera;

b) gli interventi di demolizione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di mitigazione della vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture. Tali interventi sono consentiti a condizione che non aggravino la vulnerabilità dei luoghi rispetto al rischio esistente e che non precludano la possibilità di ri

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Art. 17. - Interventi consentiti nelle aree R3

1. Nelle aree a rischio idrogeologico elevato - contrassegnate R3 nella cartografia di piano - oltre agli interventi consentiti nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, sono consentite esclusivamente:

a) le opere di infrastrutturazione del territorio, di bonifica e di

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Art. 18. - Aree a rischio medio e moderato (R2 e R1)

1. La definizione degli interventi ammissibili nelle aree a rischio idrogeologico medio, contrassegna

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Art. 19. - Modifica delle aree a rischio

1. La modifica della perimetrazione o del livello di rischio delle aree di cui al presente capo è effettuata sulla base di:

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Art. 20. - Manutenzione delle opere

1. Le opere di difesa destinate alla mitigazione del rischio idrogeologico devono essere mantenute in

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Art. 21. - Rapporti con la pianificazione urbanistica e forestale

1. La disciplina delle aree a rischio idrogeologico dettata dal presente piano prevale sulla corrispondente disciplina stabilita dal

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CAPO V - SISTEMAZIONE DEI CORSI D’ACQUA E DEI VERSANTI
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Art. 22. - Finalità

1. Le opere di sistemazione e di manutenzione dei corsi d’acqua e dei versanti sono finalizzate alla prevenzione degli effetti indotti dal dissesto idrogeologico e dalle esondazioni. Esse comprendono tutti gli interventi sia estensivi che intensivi volti al consolidamento ed alla protezione dei suoli, al miglioramento delle funzioni protettive dei bos

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Art. 23. - Portate di piena

1. Al fine di una corretta caratterizzazione idraulica dei corsi d’acqua, la stima delle portate di piena e dei relativi tempi di ritorno che negli stessi possono verificarsi &e

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Art. 24. - Portate di progetto

1. La progettazione delle opere di sistemazione e di ponti o di altri attraversamenti aerei sui corsi d’acqua è effettuata sulla base di una portata di riferimento che può variare in funzione dello specifico contesto territoriale. La portata di progetto è individua

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Art. 25. - Gestione programmata dei livelli di invaso dei serbatoi

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme in materia di protezione civile e di deflusso minimo vitale, ai fini della laminazione delle piene dei corsi d’acqua, la provincia può adottare misure, anche prescritte, nei confronti dei titolari di diritti di derivazione e di utilizzazione a qualsiasi titolo di acque pubbliche, volte alla regolar

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Art. 26. - Estrazione di inerti dagli alvei

1. Le estrazioni di materiale inerte dagli alvei sono ammesse per finalità di sicurezza e di m

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Art. 27. - Interventi sulla vegetazione in alveo

1. Al fine di assicurare un adeguato rapporto tra la funzionalità idraulica e quella ecologica

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Art. 28. - Tutela del demanio idrico

1. Nell’ambito delle aree del demanio idrico che possono essere interessate, anche solo occasio

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Art. 29. - Salvaguardia dei corsi d’acqua

1. Al fine di assicurare un’adeguata sicurezza al deflusso dei corsi d’acqua superficiali nonché

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Art. 30. - Smaltimento delle acque di pioggia

1. Fatta salva la disciplina in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e quella di salvaguardia delle acq

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CAPO VI - AMBITI FLUVIALI
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Art. 31. - Ambito di applicazione

1. Il presente capo reca la disciplina per la tutela delle tre tipologie di ambiti fluviali descritte

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Art. 32. - Ambiti fluviali di interesse idraulico

1. Gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle aree nelle quali assume un ruolo preminente la possibilità di espansione dei corsi d’acqua e quindi di invaso delle piene.

2. Nella prima applicazione del pr

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Art. 33. - Ambiti fluviali di interesse ecologico

1. Allo scopo di garantire adeguata funzionalità agli ambiti fluviali di interesse ecologico,

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Art. 34. - Ambiti fluviali di interesse paesaggistico

1. Allo scopo di salvaguardare i paesaggi fluviali, con particolare riguardo ai loro caratteri di con

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Art. 35. - Aggiornamenti

1. Le attività di aggiornamento degli ambiti fluviali in termini di mera riperimetrazione effe

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CAPO VII - NORME FINALI E ABROGAZIONE
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Art. 36. - Misure di coordinamento interregionale

1. La provincia esercita le funzioni di cui all’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 secondo il principio della leale collaborazione con le regioni e la provincia autonoma confinanti, promuovendo con esse appositi accordi, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ai sensi delle altre norme vigenti, finalizzati alla regolazione di aspetti procedimentali di coordinamento e di ogni altro aspetto gestionale afferente la derivazione. In particolare, le predette forme di collaborazione hanno ad oggetto la tutela dell’ambiente, del patrimonio idrico, nonché degli interessi e della sicurezza delle popolazioni coinvolte, con riferimento agli aspetti tecnico-gestionali, patrimoniali e finanziari nonché di vigilanza connessi con l’utilizzazione delle acque pubbliche, e sono dirette a garantire l’unitarietà dell’azione amministrativa e l’armonizzazione degli interessi espressi dai territori sui quali incide la derivazione.

2. Parimenti la provincia esercita, in osservanza dei pri

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Art. 37. - Rilevazioni idriche

1. La Provincia autonoma di Trento provvede - in osservanza delle norme di attuazione dello statuto - alle misurazioni idrometriche, idrologiche e meteorologiche, alle osservazioni climato

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Art. 38. - Entrata in vigore e attuazione del piano

1. Il presente piano ha effetto il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che lo rende esecutivo, ai sensi dell’art. 8, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

2. Con decorrenza dalla data di cui al comma 1, cessa di applicarsi il piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, fatti salvi gli effetti e gli atti da esso derivanti.

3. La Provincia autonoma di Trento svolge attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del piano generale per l’utilizzazione delle acque pu

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