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D. P.R. 06/06/2005, n. 134

Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose.
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 7 e 35, primo comma, lettera b), della legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica

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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1. - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti a cui debbono rispondere le navi mercantili nazionali, adi

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) SOLAS: la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare ed il relativo protocollo del 1978 (SOLAS 74/78), e successive modificazioni;

b) MARPOL: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), e successive modificazioni;

c) regolamento di sicurezza: il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

d) IMO: International Maritime Organization (Organizzazione internazionale marittima);

e) Codice IMDG: codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, così come adottato dall'IMO con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, e successive modificazioni;

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Art. 3. - Merci pericolose

1. Il trasporto di merci pericolose deve essere effettuato in conformità alle

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Art. 4. - Istruzioni per l'equipaggio e documentazione da tenere a bordo

1. Ai fini della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori marittimi, il comando di bordo delle navi di bandiera nazionale dev

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Art. 5. - Vigilanza

1. L'Autorità marittima vigila sulle operazioni di imbarco, stivaggio, sbarco e trasbo

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Capo II - Requisiti di idoneità delle navi e delle unità di trasporto del carico adibite al trasporto di merci pericolose
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Art. 6. - Navi soggette alla convenzione SOLAS - Navi delle classi B, C e D, nuove e B esistenti di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

1. Alle navi di seguito indicate si applicano le prescrizioni SOLAS, cui le navi sono soggette, in relazione alla loro data di costruzione:

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Art. 7. - Prescrizioni per le navi in esercizio soggette alla convenzione SOLAS costruite prima del 1° settembre 1984 e per le navi non soggette alla convenzione SOLAS

1. Fermo restando quanto stabilito dalla SOLAS, cui le navi sono soggette in relazione alla loro data di costruzione ovvero, per le navi non soggette alla SOLAS, dal regolamento di sicurezza o dal decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, alle navi di seguito indicate si applicano le prescrizioni particolari di cui ai commi 2 e 3 o, in alternativa, per le navi di cui al comma 1, lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1:

a) navi soggette alla SOLAS costruite prima del 1° settembre 1984, se navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale, se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda in navigazione internazionale, se navi da passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;

b) navi non soggette alla SOLAS, se navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione nazionale, se navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale, costruite prima del 1° febbraio 1992, se navi passeggeri delle classi B esistenti, costruite prima del 1° settembre 1984, e C e D esistenti di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.

2. I locali da carico adibiti al trasporto di merci pericolose non devono avere comunicazioni dirette con altri locali non idonei al trasporto delle suddette sostanze. Quanto sopra non si applica ai locali ro/ro, qualora le aperture o gli accessi verso i suddetti altri locali siano dotati di porta con dispositivo automatico di chiusura e con una soglia di altezza non inferiore a 500 mm.

3. Salvo esplicite disposizioni contrarie, ai fini dell'applicazione delle tabelle 1 e 2 di cui all'allegato I al presente regolamento, sia per le merci pericolose trasportate «su ponti scoperti», sia per quelle trasportate in altri locali, valgono le disposizioni delle successive lettere:

a) le navi devono essere provviste di impianti tali da assicurare una pronta disponibilità di acqua dal collettore principale antincendio alla pressione richiesta dalla convenzione SOLAS cui le navi sono soggette in relazione alla loro data di costruzione oppure dal regolamento di sicurezza; ciò può essere ottenuto mantenendo il collettore costantemente sotto pressione oppure mediante sistemazioni, ubicate in idonee posizioni, per la messa in moto a distanza delle pompe antincendio;

b) la quantità di acqua disponibile deve essere tale da alimentare, alla suddetta pressione, boccalini a doppio uso, in numero, caratter

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Art. 8. - Navi in legno

1. Sulle navi in legno i locali adibiti al trasporto di merci pericolose che presenta

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Art. 9. - Esenzioni per navi in navigazione locale

1. L'autorità marittima, sentito l'organismo tecnico e tenendo presente la tip

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Art. 10. - Unità di trasporto del carico: costruzione e collaudo dei contenitori, carri ferroviari, veicoli stradali e cisterne

1. I contenitori devono essere collaudati ed omologati in conformità alle norme previste dalla Convenzione CSC.

2. I carri ferroviari ed i carri cisterna ferroviari devono essere omologati e

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Art. 11. - Caricazione, stivaggio e rizzaggio a bordo delle unità di trasporto del carico

1. Le unità di trasporto del carico devono essere caricate, stivate e rizzate a bordo delle navi secondo le disposizioni di cui al manuale di stivaggio (Cargo Security Manual) previsto dalla rego

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Art. 12. - Certificazioni

1. Le navi di cui all'articolo 6, comma 1, devono essere in possesso del «documento di conformita», di cui al paragrafo 4, della regola 19 del cap. II-2 della SOLAS, rilasciato dall'Amministrazione di bandiera o da un organismo autorizzato dalla stessa, per le navi di bandiera straniera, o dall'organismo tecnico per le navi di bandiera nazio

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Capo III - Disposizioni per le operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo e trasporto
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Art. 13. - Operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo

1. Fatte salve le norme di sicurezza delle operazioni portuali previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e quelle di sicurezza portuale emanate dalle autorità marittime o portuali, le operazioni di imbarco e sbarco sono eseguite sotto la sorveglianza e la direzione del comandante della nave o di un ufficiale da lui appositamente delegato, nell'osservanza delle sottoelencate prescrizioni:

a) alzare a riva nelle ore diurne la bandiera B del codice internazionale dei segnali e nelle ore notturne esporre un fanale a luce rossa visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di due miglia;

b) l'imbarco e lo sbarco di merci pericolose debbono essere effettuati direttamente tra la banchina e le navi e viceversa;

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Art. 14. - Precauzioni da osservare durante il trasporto

1. Qualora durante il trasporto si verifichino spandimenti, il comandante della nave provvede agli interventi di emergenza ed avverte le autorità del primo porto di approdo.

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Art. 15. - Precauzioni da osservare al termine dello sbarco

1. I locali e spazi di carico che hanno contenuto le merci pericolose devono, dopo lo

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Art. 16. - Autorizzazione all'imbarco e nulla osta allo sbarco. Transhipment

1. Chi intende imbarcare, ovvero sbarcare, merci pericolose nei porti nazionali prese

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Capo IV - Prescrizioni particolari integrative relative alle varie classi di merci pericolose
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Art. 17. - Ammissibilità all'imbarco e movimentazione di veicoli e carri ferroviari che trasportano esplosivi (classe 1)

1. Sono ammessi all'imbarco i carri ferroviari chiusi e i veicoli chiusi rispondenti alla vigente normativa.

2. I veicoli ed i carri ferroviari sopraccitati devono essere provvisti dei sottoelencati documenti in corso di validità ed, in particolare:

a) carta di circolazione, per i veicoli, con annotazione sulla idoneità degli stessi al trasporto

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Art. 18. - Ammissibilità all'imbarco e movimentazione di contenitori carichi di esplosivi (classe 1)

1. Sono ammessi all'imbarco i contenitori di tipo chiuso, che siano in possesso della sottoelencata documentazione:

a) dichiarazione del caricatore attestante che:

1) sono stati esaminati prima di essere caricati e sono risultati in buone

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Art. 19. - Operazioni di imbarco e sbarco di esplosivi (classe 1)

1. Durante le operazioni di imbarco e sbarco devono essere osservate le seguenti norme:

a) le navi devono essere attraccate in modo da consentire il rapido disormeggio;

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Art. 20. - Trasbordo di esplosivi (classe 1)

1. Ferme restando le prescrizioni dell'articolo 19, per il trasbordo degli esplosivi devono essere osservate le seguenti norme:

a) i mezzi nautici impiegati per il trasbordo devono essere in buone condizioni di manutenzione e devono avere:

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Art. 21. - Lavori a bordo in presenza di esplosivi (classe 1)

1. È vietato eseguire lavori di riparazione di qualsiasi genere nei locali dove siano collocati esplosivi.

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Art. 22. - Ammissibilità all'imbarco di recipienti e cisterne contenenti gas (classe 2)

1. Sono ammessi all'imbarco soltanto gas della presente classe contenuti in recipienti o cisterne e relativi accessori le cui caratteristiche di costruzione, collaudo e revisione devono essere conformi ai requisiti prescritti dal codice IMDG e:

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Art. 23. - Operazioni di imbarco e sbarco di recipienti contenenti gas (classe 2)

1. Durante le operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo i recipienti devono essere im

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Art. 24. - Misure di sicurezza per le materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili (classe 4.3)

1. Prima di iniziare qualsiasi operazione nelle stive che hanno contenuto colli con le materie della

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Art. 25. - Operazioni di imbarco e sbarco di materie comburenti (classe 5.1)

1. Durante le operazioni di imbarco e sbarco devono essere osservate le seguenti ulteriori disposizioni:

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Art. 26. - Misure di sicurezza per i perossidi organici (classe 5.2)

1. Qualora in un incendio siano coinvolti colli contenenti perossidi organici è

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Art. 27. - Operazioni di sosta in porto e di imbarco e sbarco di materie radioattive (classe 7)

1. In caso di sosta di materie radioattive, anche in seguito a trasbordo da una nave ad un'altra dello stesso vettore, o di vettori diversi, o in caso di sosta di

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Art. 28. - Misure di sicurezza per le materie radioattive (classe 7)

1. Qualora, nella fase di trasporto o di stazionamento in porto, si verifichino incidenti comportanti una presumibile contaminazione radioattiva non prevista o un significativo incremento del rischio di esposizione delle persone, il vettore deve darne immediata comunicazione al locale Ufficio territoriale del Governo ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco, nonché alle strutture sanitarie locali preposte.

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Capo V - Disposizioni relative ad imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi
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Art. 29. - Imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi Campo di applicazione e disciplina

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli imballaggi, grandi imballaggi ed ai contenitori intermedi utilizzati per il trasporto di

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Art. 30. - Organismi autorizzati

1. Chi intende provvedere all'approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e conteni

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Art. 31. - Modalità di rilascio dell'autorizzazione. Validità

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, l'organismo invia apposita istanza all'Amministrazione, corredata dalla seguente documentazione:

a) elenco delle tipologie di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi che si intendono approvare;

b) dettagliata descrizione delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle prove previste dal codice IMDG;

c) piano di qualificazione del personale;

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Art. 32. - Approvazione degli imballaggi dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi

1. Ai fini dell'approvazione degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi, il richiedente deve presentare apposita istanza all'organismo autorizzato presso il quale intende effettuare le prove, mettendo a disposizione dello stesso la documentazione tecnica ed i campioni.

2. L'organismo autorizzato procede, a richiesta dell'interessato, a sottoporre il prototipo alle prove prescritte dal codice IMDG e, sotto la responsabilità dello stesso, dagli altri regolamenti di trasporto.

3. L'organismo aut

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Art. 33. - Ricondizionamento imballaggi

1. Gli imballaggi ricondizionati, utilizzabili per il trasporto di merci pericolose, debbono essere conformi a quanto prescritto dal codice IMDG.

2. Il richiedente l'approvazione del ricondizionamento degli imballaggi deve presentare apposita istanza all'organismo a

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Art. 34. - Certificazioni

1. I certificati di approvazione degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi rilasciati dall'organismo autorizzato ai sensi dell'articolo 30 hanno validità quinquennale.

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Art. 35. - Revoca certificazioni

1. L'Organismo autorizzato a norma dell'articolo 30 procede, secondo modalità

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Capo VI - Disposizioni finali
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Art. 36. - Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) il regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, e le relative norme provvisorie allegate;

b) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 15 maggio 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 18 agosto 1972, recante norme per il trasporto marittimo di merci pericolose in colli caricate su veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili (contenitori);

c) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 luglio 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 18 agosto 1972, recante approvazione delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, il trasbordo e lo sbarco di merci pericolose in colli appartenenti alla classe 9 - materie pericolose diverse;

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Art. 37. - Modifiche al regolamento di sicurezza

1. Gli articoli 175 e 176 del regolamento di sicurezza, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 175 (Norme applicabili alle navi adibite al trasporto di autov

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Art. 38. - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, è aggiunto il seguente:

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Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

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