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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 12/04/1996
D. P.R. 12/04/1996
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visto l'art. 1 della L. 12 gennaio 1991, n. 13; Visto l'art. 9 della L. 9 marzo 1989, n. 86; Vista la L. 8 agosto 1990, n. 241; Vista la L. 22 febbraio 1994, n. 146, |
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Art. 1. - Ambito di applicazione1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che l'attuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti indicati negli allegati A e B avvenga nel rispetto delle disposizioni della direttiva 85/337/CEE secondo gli indirizzi contenuti nel presente atto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente atto nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. 2. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzett |
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Art. 2. - Finalità1. La procedura di valutazione d'impatto ambientale deve assicurare che: a) nei processi di formazione delle decisioni relative alla real |
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Art. 3. - Soggetti del procedimento |
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Art. 4. - Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano1. Nel disciplinare i contenuti e la procedura di valutazione di impatto ambientale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che siano individuati: |
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Art. 5. - Procedura di valutazione di impatto ambientale1. La domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale è trasmessa al committente o dall'autorità proponente all'autorità competente. 2. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1 il committente o l'autorità proponente trasmette la domanda completa di copia del progetto e dello studio di impatto ambientale alla provincia ed ai comuni interessati, e nel caso di aree naturali protette di cui all'art. 1, comma 4, anche ai relativi enti di gestione, che devono esprimere il proprio parere |
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Art. 6. - Studio di impatto ambientale1. Lo studio d'impatto ambientale è predisposto a cura e spese del committente o dell'autorità proponente, secondo le indicazioni di cui all'allegato C. 2. Per i progetti che sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale, è facoltà del committente o dell'autorità proponente richiedere all'autorità co |
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Art. 7. - Giudizio di compatibilità ambientale1. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve concludersi con un giudizio motivato prima dell'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo che consente |
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Art. 8. - Misure di pubblicità1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'individuazione degli uffici presso i quali in via permanente o per casi specifici sono depositati i documenti e tutti gli atti inerenti i procedimenti conclusi, ai fini della consultazione del pubblico. |
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Art. 9. - Partecipazione al procedimento1. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo può presentare, in forma scritta, all'autorità competente osservazioni, sull'opera soggetta alla procedura di valutazione d'impatto ambientale nel termine di quarantacinque giorni dalla |
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Art. 10. - Procedura di verifica1. Per i progetti di cui all'art. 1, comma 6, il committente, o l'autorità proponente, richiede la verifica di cui al medesimo comma. Le informazioni che il committente o l'autorità proponente deve fornire per la predetta verifica riguardano una |
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Art. 11. - Procedure per i progetti con impatto ambientale interregionale1. Le |
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Art. 12. - Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri1. Nel caso di |
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Allegato A ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 3a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha. b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo. c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno. d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceuti |
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Allegato B ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 41. Agricoltura: a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha; b) iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha; c) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), 750 posti scrofe; d) progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha; e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha; f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha. 2. Industria energetica: "ed estrattiva"N1 a) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW. "b) attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie; c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda; d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 Km; e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento; f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km".N1 "g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma".N2 3. Lavorazione di metalli: a) impianti di arrostimento o sintetizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume; b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora; c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: |
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Allegato C INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 21. Descrizione del progetto comprese in particolare: una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento; una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati; |
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Allegato D ELEMENTI DI VERIFICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 6 E 71. Caratteristiche. Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi: dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità); utilizzazione delle risorse naturali; |
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