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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 15/06/2015, n. 84
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- D.P.C.M. 19/06/2019, n. 99
- L. 30/12/2018, n. 145
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PremessaIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni; Visti gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, |
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende: a) per «Ministro» il Ministro della giustizia; b) per «Ministero» il Mi |
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Art. 2. - Dipartimenti del Ministero1. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Ministero si articola nei seguenti uffici centrali di gestione amministrativa: |
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Titolo II - Amministrazione centrale |
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Art. 3. - Capo del dipartimento1. Ad ogni dipartimento è preposto un Capo del dipartimento. 2. Al Capo del dipartimento spettano i compiti e le funzioni specificamente previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo e dal presente regolamento, nonché: a) le funzioni di proposta e parere al Ministro nelle materie di competenza del dipartimento; in materia di atti normativi, anche internazionali, tali funzioni sono esercitate in coordinamento con l'attività dell'Ufficio legislativo del Ministero e con l'Ufficio di Gabinetto e a supporto dei medesimi; N1 b) le funzioni di determinazione dei programmi attuativi degli indirizzi del Ministro; indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale del dipartimento; adozione di circolari nelle materie di competenza; |
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Art. 4. - Dipartimento per gli affari di giustizia1. Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera a), del decreto legislativo. 2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Direzione generale degli affari interni: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari; procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario o da ausiliari dell'autorità giudiziaria; recupero dei crediti liquidati, in favore dell'amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale; vigilanza e controllo sui corpi di reato; rapporti con Equitalia Giustizia S.p.a.; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza e indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia e patrocinio a spese dello Stato; servizio elettorale; proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di bollo e regis |
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Art. 5. - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi1. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera b), del decreto legislativo. 2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Direzione generale del personale e della formazione: ruolo e matricola del personale dirigenziale e non dirigenziale; reclutamento, nomina e prima assegnazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; reclutamento, nomina e prima assegnazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari diversi da quelli nazionali nei casi previsti dall'articolo 35, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; reclutamento per mobilità; piano delle assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; gestione del personale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; trasferimento del personale amministrativo da e per altre amministrazioni; comandi verso altre amministrazioni e collocamenti fuori ruolo; provvedimenti disciplinari più gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni; forma |
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Art. 5-bis. - Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia1. Il Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera d-bis), del decreto legislativo. Il Dipartimento garantisce l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione della giustizia. Il capo del Dipartimento assume le funzioni di responsabile della transizione digitale ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le suddette funzioni possono essere delegate a un direttore generale dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali. 2. Per l’espletamento delle funzioni del Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia sono istituiti i seguenti u |
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Art. 6. - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera c), del decreto legislativo. 2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, oltre ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali di livello generale, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Direzione generale del personale: attuazione delle politiche delle risorse umane; assunzione e gestione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria e del personale del comparto funzioni centrali, anche di qualifica dirigenziale; assunzione |
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Art. 7. - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali di cui all’articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo. 2. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze di seguito indicate: a) Direzione genera |
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Titolo III - Amministrazione periferica |
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Art. 8. - Organi di decentramento amministrativo |
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Art. 9. - Funzioni degli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria1. Sulla base di programmi, indirizzi e direttive impartite dalla direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, ferma la facoltà di delega di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ag |
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Art. 10. - Risorse finanziarie degli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria |
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Art. 11. |
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Art. 12. |
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Art. 13. |
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Art. 14. |
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Art. 15. |
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Titolo IV - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 16. - Disposizioni finali1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lette |
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Art. 17. - Divieto di nuovi o maggiori oneri1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. |
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Tabella A (articolo 16, comma 6) - ISTITUZIONE DELLE DIREZIONI GENERALI REGIONALI DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIAsostituisce la tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2 |
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Tabella C (articolo 16, comma 4)
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Tabella D (articolo 16, commi 1 e 9)
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Tabella E (articolo 16, commi 1 e 9)
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Tabella F (articolo 16, comma 4)
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Tabella G (articolo 16, commi 1 e 9)
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