Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.
Il provvedimento approva l'unito testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica in G.U. 11/06/1990, n. 134
- D.L. 03/05/1991, n. 142 (L. 03/07/1991, n. 195)
- D.L. 05/10/1993, n. 398 (L. 04/12/1993, n. 493)
- L. 24/12/1993, n. 537
- D.P.R. 20/12/1994, n. 760
- D.L. 08/02/1995, n. 32 (L. 07/04/1995, n. 104)
- D.L. 23/06/1995, n. 244 (L. 08/08/1995, n. 341)
- L. 07/08/1997, n. 266
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Art. 1.
1. È approvato l'unito testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia
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Testo unico delle leggi per gli
interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio
1981 e del marzo 1982
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TITOLO I
- Organizzazione degli interventi
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Art. 2. - Dichiarazione di
preminente interesse nazionale
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Art. 3. - Fondo per il
risanamento e la ricostruzione
1. (Art. 3, c. 1, legge n. 219/1981). - Al risanamento ed allo sviluppo dei territori indicati nell'articolo 1 si fa fronte con le disponibilità costituite da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonché da fondi e finanziamenti comunitari.
2. (Art. 3, c. 3, legge n. 219/1981). - Le risorse di cui al precedente comma affluiscono all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, denominato «Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981» ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione delle norme vigenti.
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Art. 4. - Ripartizione del
fondo
1. (Art. 4, c. 2, legge n. 219/1981). - Il CIPE provvede a ripartire fra le regioni Basilicata, Campania, Puglia e Calabria le somme alle stesse spettanti nel triennio secondo le previsioni del bilancio pluriennale dello Stato.
2. (Art. 4, c. 3, legge n. 219/1981). - Il CIPE con riferimento al triennio ed in coerenza con gli indirizzi, le scelte ed i programmi del piano triennale, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle complessive valutazioni di spesa di cui al precedente articolo 3 e tenendo conto delle predeterminate condizioni di utilizzo dei finanziamenti comunitari richiamati al medesimo articolo 3, indica la ripartizione della spesa tra le amministrazioni statali e locali competenti con specificazione di quanto è riservato alle zone disastrate, nonché le occorrenti risorse finanziarie per i singoli interventi, sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni ed in relazione alle priorità e alla esecutività dei medesimi interventi.
3. (Art. 6, c. 1, legge n. 910/1986; Art. 16, c. 1, legge n. 41/1986). - Il fondo di cui al precedente articolo 3 è ripartito dal CIPE con criteri unitari che tengano conto delle autorizzazioni di spesa relative al medesimo periodo derivanti da precedenti disposizioni legislative e salvo revisioni annuali da parte del CIPE stesso in relazione all'effettivo andamento degli interventi e nei limiti di dotazione di competenza e di cassa iscritte in bilancio. Previa verifica dello stato di attuazione dei programmi di intervento, il CIPE è autorizzato altresì ad approvare le occorrenti variazioni compensative ai riparti di cui al presente articolo.
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Art. 5. - Indirizzo e
coordinamento
1. (Art. 9, c. 1, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e di coordinamento, ai sensi degli
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537113818028
TITOLO II - Ricostruzione e
riparazione dell'edilizia residenziale e delle opere pubbliche
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Capo I - Interventi regionali
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Art. 7. - Attuazione degli
interventi
1. (Art. 6, c. 1, legge n. 219/1981). - I comuni, le comunità montane, le province e gli altri enti pubblici, nel termine del 30 giugno di ciascun anno, definiscono e trasmettono alla regione i propri programmi di intervento per la ricostruzione e la riparazione delle opere.
2. (
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Art. 8. - Compiti regionali
1. (Art. 7, legge n. 291/1981; Art. 2, c. 1, legge n. 12/1988). - Le regioni Basilicata, Campania, Puglia e Calabria svolgono in particolare i seguenti compiti:
a) coordinamento dei piani di assetto territoriale ed emanazione degli indirizzi per i piani comunali;
b) assistenza tecnica ai comuni, alle comunità montane ed agli altri enti pubblici nell'attuazione dell'opera di ricostruzione;
c) coordinamento dei programmi costruttivi di cui al successivo articolo 22, e, in tale
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537113818033
Art. 9. - Articolazione degli
interventi
1. L'opera di ricostruzione e riparazione nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche si articola nei limiti delle disposizioni del presente testo unico attraverso:
a) (Art. 8, lett. a), legge n. 219/1981; Art. 1-sexies, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981) l'assegnazione, con le modalità di cui ai successivi articoli da 10 a 14, di contributi per la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani e rurali destinati ad abitazione ovvero a tutti coloro che ne dimostrino con atto notorio il possesso non violento né clandestino;
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537113818034
Art. 10. - Contributi e
finanziamenti per la ricostruzione
1. (Art. 9, c. 1, legge n. 219/1981; Art. 5, c. 2, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984; Art. 23, c. 1, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). - Per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato:
a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo;
b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unità immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, così determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale è elevato al 50 per cento qualora le unità immobiliari siano assoggettate nei piani di recupero ad interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 31, comma 1, lett. c), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il contributo di cui alla presente lettera può essere utilizzato anche dai proprietari di unità immobiliari distrutte o da demolire per effetto del terremoto che intendano ricostruire la unità immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello in cui era situato l'immobile, pu
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537113818035
Art. 11. - Contributi e
finanziamenti per la riparazione
1. (Art. 2, c. 9-bis, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). - Le disposizioni contenute nel precedente articolo con le limitazioni previste nei successivi commi si applicano anche alle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione da riparare a seguito degli eventi sismici indicati nell'articolo 1.
2. (Art. 2, c. 2, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984; Art. 3, c. 1, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). - Il contributo massimo per la riparazione è pari:
a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;
b) all'80 per c
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537113818036
Art. 12. - Maggiorazione dei
contributi
1. (Art. 2, c. 3, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). - Il contributo indicato nei precedenti articoli 10 e 11 è maggiorato delle somme occorrenti per la realizzazione, a servizio dell'alloggio, di superfici non residenziali, anche se non preesistenti all'evento sismico, nei limiti del 40 per cento della superficie residenziale utile ammessa a contributo.
2. (Art. 2, c. 4, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). - Il predetto contributo è altresì maggiorato delle somme necessari
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537113818037
Art. 13. - Interventi su
immobili d'interesse storico-artistico o appartenenti a comunità
religiose
1. (Art. 3, c. 1, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). - Per la riparazione degli immobili di proprietà privata, riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, non utilizzati per fini pubblici, oltre al contributo di cui all'art. 11, comma 2, lett. c), è altresì assegnato sulla residua spesa un contributo pluriennale costante dell'8 per cento per la durata del mutuo a tal fine contratto per un massimo di venti anni. Il contributo è assegnato dal comune, che determina le priorità, sentita la soprintendenza competente anche sulla congruità della spesa preventivata. Il contributo verrà erogato alla ditta proprietaria, dopo che la stessa avrà dimostrato di aver già eseguito i lavori relativi al 30 per cento della spesa occorrente.
2. (Art. 3, c. 2, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). - Per gli immobili di proprietà privata, riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, alla data del 22 novembre 1987, nonché per quelli di interesse storico-nazionale riconosciuti tali secondo le disposizioni di precedenti leggi, il contributo di cui all'art 11 comma 2 lett. c), è assegnato indipendentemente dal completamento dell'opera interessata. Il contributo è utilizzato per effettuare in ordine di priorità, gli interventi strutturali, quindi gli interventi non strutturali esterni e, per il residuo, per le opere interne e di rifinitura. Qualora il detto contributo non sia sufficiente a coprire il completamento delle riparazioni degli immobili, l'importo del contributo medesimo potrà essere aumentato sino alla copertura
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537113818038
Art. 14. - Assegnazione dei
contributi a soggetti diversi dal proprietario
1. (Art. 5, c. 2, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). - Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti anche economici, hanno titolo in sostituzione del proprietario, all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.
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537113818039
Art. 15. - Condominio di
edifici
1. (Art. 12, c. 7, legge n. 219/1981; Art. 10, legge n. 80/1984). - Per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici i proprietari delle unità immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione. Si applica per la determinazione della maggioranza la disposizione del successivo comma 3.
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537113818041
Art. 17. - Particolare
disciplina in materia di locazione
1. (Art. 4-ter, c. 1, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980; Art. 5-quater, D.L. n. 333/ 1981, conv. con mod. legge n. 456/1981). - Il locatario di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se è costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio ed è esentato dal pagamento del canone fino al collaudo dei lavori che consentano l'agibilità e l'abilitabilità degli immobili medesimi.
2.
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537113818042
Art. 18. - Termini e
documentazione per l'assegnazione dei contributi per la ricostruzione
e per la riparazione
1. (Art. 2, c. 1, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981). - I contributi di cui ai precedenti articoli 10 e 11 sono concessi, unitamente alla autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni di cui all'articolo 19, comma 1. In deroga all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo, non è richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori.
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537113818043
Art. 19. - Disciplina delle
commissioni comunali e del procedimento di assegnazione del
contributo
1. (Art. 2, c. 1 e 3, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981; Art. 16, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982; Art. 4, c. 5, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). - La commissione di cui all'articolo 18, comma 1, è composta da quattro membri, di cui almeno due tecnici, è presieduta dal sindaco o suo delegato ed è eletta dal consiglio comunale con voto limitato tale da garantire la presenza di una rappresentanza della minoranza consiliare. Ai membri della commissione è corrisposto per ogni perizia esaminata e definita un compenso della misura di lire 25.000. I comuni terremotati ai fini dell'espressione del parere di cui al primo comma del precedente articolo possono costituire più commissioni, in relazione al numero delle domande presentate per i contributi di cui agli articoli 10 e 11.
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537113818044
Art. 20. - Apertura di credito
e mutui
1. (Art. 23, c. 5, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). - Con il provvedimento di assegnazione di cui al precedente articolo viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettua i prelevamenti in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2.
2. (Art. 23, c. 6, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). - I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione approvata dal Ministro del tesoro.
3. (
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537113818045
Art. 21. - Erogazione dei
contributi per la ricostruzione e la riparazione
1. (Art. 4, c. 3, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). - 1. Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con propria disposizione il sindaco, tenendo conto della complessità e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni meteorologiche locali, nonché di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facoltà di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori. N3
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537113818046
Art. 22. - Esecuzione degli
interventi
1. (Art. 16, c. 1, legge n. 219/1981). - Gli interventi di cui al precedente articolo 9, lettere d), e), f) e g) possono essere realizzati in modo unitario, con programmi costruttivi organici, a carattere settoriale od intersettoriale, ed essere dimenticati anche su base sovracomunale.
2. (Art. 16, c. 2, legge n. 219/1981). - L'esecuzione degli interventi, comprese la progettazione e l'esecuzione di complessi organici di opere e di lavori, nonché l'acquisizione dei suoli necessari per l'esecuzione, anche mediante esproprio per pubblica utilità, può essere affidata in concessione a società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, anche di altri Paesi della Comunit&agra
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537113818047
Capo II - Interventi statali
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537113818048
Art. 23. - Ricostruzione e
riparazione di opere pubbliche e di proprietà di enti pubblici
1. (Art. 23, c. 7, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982; Art. 17, c. 1, legge n. 219/1981). - Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere di competenza dei Ministeri per i beni culturali, di grazia e giustizia, dei trasporti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, realizzati sulla base di programmi annuali predisposti da ciascuna amministrazione, finalizzati all'equilibrato sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, sono approvati e finanziati ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 e sono eseguiti in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 22.
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537113818049
TITOLO III
- Attività produttive
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Capo I - Agricoltura
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Art. 25. - Piccola proprietà
contadina
1. (Art. 19, legge n. 219/1981). - A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagame
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537113818053
Art. 26. - Garanzia per le
operazioni di credito agrario
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537113818054
Capo II - Industria, commercio,
artigianato, turismo, spettacolo e cooperazione
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537113818055
Art. 27. - Ricostruzione e
riparazione degli stabilimenti industriali
1. (Art. 21, c. 1, legge n. 219/1981; Art. 23, c. 9, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). - Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni di cui all'art. 1 è concesso, in base a domanda presentata entro il 31 dicembre 1982, un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali necessari allo svolgimento della attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito del sisma.
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537113818056
Art. 28. - Ricostruzione e
riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato,
turismo e spettacolo
1. (Art. 22, c. 1, legge n. 219/1981). - A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici, nonché dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 è concesso un contributo pari al 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto.
2. (Art. 22, c. 3, legge n. 219/1981; Art. 23, c. 10, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). - Il contributo di cui al comma precedente è esteso alla spesa necessaria per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere, nonché a quelle relative all'acquisto del terreno qualora, per ragioni sismiche, di vincoli urbanistico-ambientali e di convenienza economic
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537113818057
Art. 29. - Contributi per
l'ammortamento dei mutui - Altre provvidenze
1. (Art. 23, c. 1, legge n. 219/1981). - Alle imprese beneficiarie della agevolazione di cui ai precedenti articoli 27 e 28 è concesso alle relative scadenze un contributo, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, pari al 50 per cento delle rate di mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termine scadenti tra la data del sisma e la data della erogazione della prima quota di contributo di cui al primo comma degli articoli 27 e 28.
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537113818058
Art. 30. - Provvidenze per la
cooperazione
1. (Art. 1-bis, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986; Art. 24, c. 3, legge n. 219/1981; Art. 12, c. 1, legge n. 80/1984; Norma di coordinamento). - Le regioni Basilicata e Campania provvedono a ripartire, secondo criteri definiti dai rispettivi Consigli regionali, sulla base di quanto deliberato dal CIPE, il fondo di 100 miliardi istituito a carico dello stanziamento di cui all'articolo 3, per le finalità di cui ai successivi commi del
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537113818059
Art. 31. - Impiego di
lavoratori in cassa integrazione
1. (Art. 25, c. 1, legge n. 219/1981). - I lavoratori qualificati o specializzati, originari delle aree terremotate, che godono del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria presso imprese del centro-nord, possono essere avviati a posti di lavoro in relazione a richieste di manodopera presentate alle sezioni circoscrizionali della Campania e della Basilicata che non sia po
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537113818061
TITOLO IV - Norme particolari
per le zone disastrate e quelle gravemente danneggiate
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537113818062
Art. 33. - Direttive generali
1. (Art. 27, c. 1, legge n. 219/1981). - La ricostruzione avviene, di massima, nell'ambito degli insediamenti esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico e sociale, nel territorio comunale, e può essere realizzata anche con ampliamenti, completame
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Art. 34. - Ricostruzione dei
comuni disastrati e dei comuni gravemente danneggiati
1. (Art. 28, c. 1, legge n. 219/1981; Art. 3, c. 8, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). - I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano il piano regolatore generale nel rispetto degli indirizzi di assetto territoriale fissati dalla regione.
2. (Art. 28, c. 9, legge n. 219/1981; Art. 3, c. 8, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). - I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati, già dotati alla data del sisma del piano regolatore generale, sono tenuti ad adeguarlo alle esigenze emergenti dagli eventi sismici.
3. (Art. 28, c. 2, legge n. 219/1981). - I comuni indicati nei precedenti commi sono obbligati altresì ad adottare o confermare tra i seguenti piani esecutivi necessari:
a) il piano di zona redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, dimensionato anche sulla base del fabbisogno di aree urbanizzate per la realizzazione di edifici residenziali distrutti e non ricostruibili in sito;
b) il piano degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove risultino necessarie aree urbanizzate per la realizzazione di edifici destinati ad attività produttive compresi quelli commerciali e turistici;
c) i piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che disciplinano la ricostruzione in sito degli edifici demoliti e da demolire, la ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la sistemazione delle aree di sedime di edifici demoliti o da demolire che non possono essere ricostruiti in sito.
4. (Art. 6, c. 1, legge n. 80/1984). - Nei comuni dichiarati disastrati il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma può es
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537113818064
Art. 35. - Gestione e cessione
delle aree e degli immobili acquisiti al patrimonio comunale
1. (Art. 8, c. 2, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). - Le domande presentate ai sensi dell'articolo 18, comma 3, equivalgono a manifestazioni di volontà di accedere all'utilizzo del contributo complessivo per la realizzazione di unità immobiliari secondo le indicazioni del consiglio comunale.
2. (Art. 8, c. 3, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). - Il consiglio stesso definisce le domande, nel quadro di un programma organico di intervento che tenga conto dell'esigenza di pervenire al recupero del preesistente patrimonio edilizio e delle caratteristiche etnico-sociali, ambientali e culturali dell'assetto territoriale.
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Art. 36. - Poteri sostitutivi e
interventi di recupero
1. (Art. 9, c. 3-bis, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). - Il sindaco previa apposita deliberazione del consiglio comunale, notifica ai proprietari una intimazione affinché diano inizio alle opere previste nei piani di cui all'articolo 34, comma 3, lett. a) e b) e, in caso di ingiustificata inerzia protratta per un periodo non inferiore a tre mesi, provvede a sostituirsi a spese dei proprietari nell'indicata attività mediante elaborazione progettuale ed esecuzione delle opere, previa occupazione temporanea delle aree e degli immobili.
2. (Art. 9, c. 3-ter, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). - La procedura di cui al comma precedente trova applicazione, altresì, nei confronti di immobili o aree incluse negli strumenti urbanistici di cui all'articolo 34, comma 3, per la realizzazione di opere che, non ricollegabili con l'evento sismico, sono escluse dai benefici di cui al presente testo unico.
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537113818068
Art. 39. - Sviluppo industriale
nelle zone disastrate
1. (Art. 32, c. 1, 2 e 3, legge n. 219/1981; Norma di coordinamento). - Le aree localizzate nelle zone disastrate ed individuate, ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dalle regioni Basilicata e Campania sono infrastrutturate e destinate ad incentivare gli insediamenti industriali di piccola e media dimensione, nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale.
2. (Art. 32, c. 4, legge n. 219/1981; Art. 9, c. 3, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). - In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali, con investimenti fissi fino a lire 24 miliardi e le cui domande siano state presentate entro il 31 dicembre 1982, sono ammesse al contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria.
3. (Art. 3-bis, D.L. n. 309/1986, conv. con mod. legge n. 472/1986). - La misura del contributo di cui al comma precedente è aggiornata nei limiti delle somme all'uopo stanziate, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto centrale di statistica tra il 31 dicembre 1982 e la data di consegna dell'area destinata alla realizzazione dello stabilimento industriale. Tale adeguamento non è dovuto sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione. Il limite di 24 miliardi di cui al precedente comma può essere superato ai soli fini dell'indicato adeguamento.
4. (Art. 8, c. 1, 2 e 2-bis, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987). - I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi del precedente comma 1 non assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati prioritariamente, sulla base delle domande presentate a pena di decadenza entro il 30 giugno 1987, alle nuove iniziative industriali con investimenti fino a 50 miliardi, che intendono operare nei settori da sviluppare nel Mezzogiorno, individuati al punto 6, lettere o), p), t), u), ai), al), am), an), ao), ar), as) e at), della delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1
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537113818069
Art. 40. - Piani di
insediamento produttivo
1. (Art. 8, c. 4, legge n. 730/1986). - Nei comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati delle regioni della Basilicata e Campania
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537113818070
Art. 41. - Aree da destinare
all'esercizio del commercio e dell'artigianato
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537113818071
Art. 42. - Immobili ed
attrezzature per l'esercizio del commercio e dell'artigianato
1. (Art. 34, c. 1, legge n. 219/1981). - Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 39 e 41 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base dei piani o degli indirizzi di assetto territoriale adottati dalla regione, sottopone al CIPE un programma della Società finanziaria meridionale (FIME) per la progettazione e la realizza
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537113818072
TITOLO V
- Progetti regionali di sviluppo
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537113818073
Art. 43. - Definizione dei
progetti
1. (Art. 35, c. 1, legge n. 219/1981). - Le regioni Basilicata e Campania provvedono alla predisposizione di piani di assetto del territ
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537113818074
Art. 44. - Programma di
attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo
1. (Art. 4, c. 1, legge n. 80/1984). - Per l'attuazione dei piani e dei progetti di cui al precedente articolo i consigli regionali della Basilicata e della Campania, approvano e inviano al CIPE i rispettivi piani triennali di sviluppo. Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
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537113818075
Art. 45. - Finanziamento dei
progetti regionali di sviluppo
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537113818076
Art. 46. - Programma speciale
di metanizzazione
1. (Norma di coordinamento). - È data integrale attuazione al programma integrativo speciale di metanizzazione delle regioni Campania e Basilicata, approvato dal CIPE con deliberazione del 16 dicembre 1981 ai sensi dell'articolo 37 della
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537113818077
TITOLO VI
- Norme procedurali, di organizzazione e fiscali
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537113818078
Capo I - Semplificazione delle
procedure
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537113818079
Art. 47. - Controlli
1. (Art. 54, c. 1, legge n. 219/1981). - Per tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi ed alla concessione di contributi, da parte dello Stato, previsti dal presente testo unico, i relativi controlli s
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537113818080
Art. 48. - Piani urbanistici
dei comuni danneggiati dal terremoto
1. (Art. 23, c. 15, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982; Art. 3, c. 9, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984; Art. 28, c. 14, legge n. 219/1981; Art. 3-sexies, D.L. n. 696/1982, conv. con mod. legge n. 883/1982). - Per sopperire, in particolare, alle esigenze di ricostruzione, i comuni danneggiati, dichiarati sismici con decreto del 7 marzo 1981 emesso dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 14-undecies del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dal
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537113818081
Art. 49. - Autorizzazione ai
lavori
1. (Art. 56, c. 1, legge n. 219/1981). - Per tutti gli interventi di riparazione e di ristrutturazione edilizia degli edifici e delle abitazioni comunque colpiti dall'evento sismico, la concessione prevista dall'art. 9, lettere a) e b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i relativi lavori.
2. (Art. 56, c. 2, legge n. 219/1981). - La norma di cui al precedente comma trova applicazione per quelle ristrutturazioni urbanistiche che siano conformi agli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.
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537113818083
Art. 51. - Lavori di ripristino
e restauro del patrimonio d'interesse culturale
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537113818084
Capo II - Norme di
organizzazione
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537113818085
Sezione I - Università degli
studi della Basilicata
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537113818088
Art. 54. - Disponibilità
edilizie, di arredamento e di attrezzature
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537113818090
Sezione II - Facoltà di
ingegneria nell'Università di Salerno
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537113818091
Art. 56. - Istituzione
1. (Art. 48, c. 1, legge n. 219/1981). - A decorrere dall'anno accademico 1981-1982 è istituita presso l'Università degli studi di Salerno la facoltà di ingegneria comprendente, in prima applicazione, i corsi di laurea in ingegneria e tecnologia industriale e in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale.
2. (Art. 48, c. 2, legge n. 219/1981). - I corsi del biennio propedeutico di ingegneria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1971, n. 1379, già funzion
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537113818092
Sezione III - Beni culturali
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537113818093
Art. 57. - Istituzione di
soprintendenze e programmi del Ministero
1. (Art. 5-sexies, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981). - Le sezioni operative delle soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali della Campania istituite con decreto 4 luglio 1981 del Ministro per i beni culturali e ambientali, sono trasformate in:
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537113818094
Sezione IV - Lavori pubblici
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537113818095
Art. 58. - Potenziamento delle
strutture periferiche del Ministero
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537113818096
Sezione V - Altre norme di
organizzazione
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537113818097
Art. 59. - Personale tecnico
1. (Art. 2, c. 1, legge n. 80/1984). - I comuni colpiti dal sisma dichiarati disastrati o gravemente danneggiati che non abbiano ancora dato attuazione all'articolo 2, commi da 1 a 6, della legge 18 aprile 1984, n. 80, sono tenuti ad istituire o ad adeguare il proprio ufficio tecnico nei limiti indicati dal comma seguente.
2. (Art. 2, c. 2, legge n. 80/1984). - La complessiva dotazione organica comprensiva dei posti preesistenti e di quelli istituiti dopo il sisma e alla data del 19 aprile 1984 già approvati dalla commissione centrale per la finanza locale non può comunque incrementarsi
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537113818098
Art. 60. - Personale
convenzionato
1. (Art. 12, legge n. 730/1986; Norma di coordinamento). - Al personale convenzionato da enti, amministrazioni e dal Commissario straordinario di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti indicati nell'articolo 1 del presen
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537113818100
Art. 62. - Delegazione speciale
della Cassa depositi e prestiti
1. (Art. 15-ter, c. 1, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980). - La speciale delegazione della Cassa depositi e prestiti per le zone colpite dai terremoti di cui all'articolo 1 istituita con l'articolo 15-ter del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 874, provvede al finanziamento dei piani di ricostruzione o riparazione delle opere pubbliche di pertinenza degli enti locali e per la relativa assistenza tecnica.
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537113818101
Art. 63. - Compiti della Cassa
depositi e prestiti in materia di edilizia abitativa
1. (Art. 2, c. 1, D.L. n. 75/1981, conv. con mod. legge n. 219/1981; Art. 16, c. 16, legge n. 41/1986). - La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'articolo precedente provvede altresì al finanziamento degli enti locali colpiti dal sisma ed alla relativa assistenza tecnica ai fini del completamento dei programmi abitativi:
a) per l'acquisto, nei comuni nei quali maggiore è il numero degli abitanti rimasti privi di alloggio - per effetto del terremoto - di unità immobiliari da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ad a
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537113818102
Art. 64. - Adempimenti
preliminari a carico dei comuni
1. (Art. 2-bis, c. 1, D.L. n. 75/1981, conv. con mod. legge n. 219/1981). - I comuni, all'atto della richiesta del mutuo di cui al precedente articolo dovranno indicare, con delibera consiliare immediatamente esecutiva, le aree da destinare alla localizzazione delle abitazioni da costruirsi ai sensi del precedente articolo 63, comma 1, lett. b), scegliendole nell'ambito delle aree per le quali è prevista, nello strumento urbanistico vigente o adottato, la destinazione ad edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.
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537113818103
Art. 65. - Procedure per il
completamento degli interventi
1. (Art. 16, c. 16, legge n. 41/1986). - In aggiunta al finanziamento originario di 1.000 miliardi di lire autorizzato con l'articolo 2, comma 3, del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, la Cassa depositi e prestiti per il completamento d
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537113818104
Art. 66. - Trasferimento di
sede dei dipendenti pubblici
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537113818106
Art. 68. - Benefici a favore
dei supplenti delle scuole private
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537113818107
Capo III - Agevolazioni fiscali
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537113818108
Art. 69. - Acquisto di immobili
1. (Art. 72, c. 1, legge n. 219/1981; Art. 8, c. 3, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). - Gli atti di primo acquisto, stipulati fino al 31 dicembre 1990, di aree da destinare alla costruzione di edifici, anche se distrutti o danneggiati, destinati ad essere ricostruiti o riparati, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la pr
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537113818109
Art. 70. - Esenzione da imposte
e tasse
1. (Art. 73, c. 1, legge n. 219/1981). - Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi alla attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici indicati nell'articolo 1 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'
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537113818111
Art. 72. - Limiti alla
cumulabilità
1. (Art. 75, c. 1, legge n. 219/1981). - Le provvidenze disposte con il presente testo unico non sono cumulabili con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali.
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537113818113
Art. 74. - Imposta sul valore
aggiunto
1. (Art. 13, c. 1, legge n. 48/1989; Art. 5, c. 1, lettere c) ed f), D.L. n. 799/1980, conv. con mod. legge n. 875/1980). - Nei comuni colpiti dai terremoti di cui all'art. 1 fino alla data del 31 dicembre 1989, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti della imposta sul valore aggiunto:
a) le cessioni di beni e le prestazion
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537113818114
Art. 75. - Esenzione dalla
ritenuta sui depositi e conti correnti
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Art. 76. - Perimento degli
autoveicoli in dipendenza del sisma
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537113818116
Art. 77. Sospensione della
tassa per l'occupazione di spazi pubblici e per talune concessioni
comunali
1. (Art. 35-quater, c. 1, D.L. n. 55/1983, conv. con mod. legge n. 131/1983). - Per gli operatori economici impossibilitati al regolare svolgimento della loro attività a causa della completa distruzione dei locali commerciali provocata dagli eventi sismici indicati nell'articolo 1 che non abbiano beneficiato d
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537113818118
TITOLO VII
- Norme finali e transitorie
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537113818119
Art. 79. - Norme relative alla
cessazione dello stato di emergenza e alla destinazione dei residui
fondi stanziati
1. (Art. 1, c. 3, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984; Art. 1, c. 5, legge n. 113/1983 N1). - A decorrere dal 19 aprile 1984 i prefetti delle province presso le cui tesorerie provinciali furono aperte le contabilità di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con m
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537113818120
Art. 80. - Immobili danneggiati
da più eventi sismici e completamento della ricostruzione
1. (Art. 7, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988; Norma di coordinamento). - I proprietari delle unità immobiliari e dei fabbricati rurali danneggiati dall'evento sismico del 1962, che hanno presentato domanda ai
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537113818121
Art. 81. - Dichiarazione di
morte presunta
1. (Art. 3, c. 1, D.L. n. 799/1980, conv. con mod. legge n. 875/1980). - Nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse per effetto del sisma senza che si abbiano più loro notizie, quando sia trascorso un anno dalla data del sisma stesso.
2. (Art. 3, c. 2, D.L. n. 799/1980, conv. con mod. legge n. 875/1980). - La procedura di cui agli
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537113818122
Art. 82. - Attribuzione della
qualifica di infortunato o di inabile permanente e provvidenze in
favore del volontariato
1. (Art. 13, c. 1, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980). - È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 10 che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento della preesistente invalidità.
2. (Art. 13, c. 2, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980). - Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, cal
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537113818123
Art. 83. - Prestiti esteri
1. (Art. 78, c. 1, legge n. 219/1981). - Il Ministro del tesoro in relazione all'articolo 3, comma 1, è autorizzato ad assumere prestiti all'estero ed a stipulare i relativi atti.
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537113818124
Art. 84. - Rimborso dei mutui
1. (Art. 15-bis, c. 1 e 3, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980). - La direzione generale del tesoro continua a provvedere al rimborso dei mutui accordati dalla Banca europea per gli investimenti nel quadro dell'aiuto eccezionale della Comunità economica europea per il finanziamento di investimenti destinati alla ricostituzione
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537113818125
Art. 85. - Garanzie dello Stato
per i mutui BEI e rischio di cambio
1. (Art. 15-bis, c. 3, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980). - Continuano ad essere garantiti dallo Stato pe
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537113818126
Art. 86. - Collocamento in
aspettativa
1. (Art. 6-ter, c. 1, D.L. n. 245/1989, conv. con mod. legge n. 288/1989). - Fino al 30 giugno 1990 è autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato nei comuni disastrati e in quelli gravemente danneggiati.
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537113818127
Art. 87. - Investimenti per
l'edilizia residenziale
1. (Art. 5, c. 1, legge n. 730/1986). - Gli enti pubblici, comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare, per il periodo 1986-1990, una somma non superiore al 20 per cento dei fondi destinati
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537113818128
Art. 88. - Attribuzioni
particolari del Ministro dei lavori pubblici
1. (Art. 18, c. 1, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). - Il Ministro dei lavori pubblici determina, sentiti i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali interessati, con proprio decret
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537113818129
Art. 89. - Durata dei
provvedimenti sospensivi della efficacia di atti
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537113818130
Art. 90. - Sanzioni penali
1. (Art. 15-quater, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980). - Le pene per i reati previsti dagli articoli
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Art. 92. - Disciplina degli
alloggi prefabbricati
1. (Art. 2, c. 1, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). - Gli alloggi prefabbricati, acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e quelli pervenuti in dono tramite il commissario per le zone terremotate o che pervengano in dono tramite il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con destinazione alle zone terremotate, sono trasferiti in proprietà ai comuni nel cui territorio sono installati.
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Art. 93. - Recupero di
contributi per omessi lavori concernenti piccole riparazioni
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Art. 94. - Riesame di taluni
strumenti urbanistici
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Art. 95. - Termini in materia
di edilizia abitativa
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537113818136
Art. 96. - Disposizioni
particolari in materia di edilizia residenziale
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Art. 97. - Interpretazione
autentica in materia di integrazione salariale
1. (Art. 5, D.L. n. 338/1989, conv. con mod. legge n. 389/1989). - L'articolo 12 del decreto legge 26 novembre 1980, n. 77
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Art. 98. - Convenzione-tipo per
mutui concernenti l'edilizia abitativa
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537113818139
Art. 99. - Disciplina speciale
per il comune di Teana
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537113818140
Art. 100. - Individuazione
delle risorse per il completamento della ricostruzione
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Art. 102. - Regime delle opere
realizzate mediante donazioni
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Art. 103. - Determinazione dei
prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere
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Art. 104. - Affidabilità di
piccoli lavori a imprese non iscritte nell'albo dei costruttori
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537113818145
Art. 105. - Limite
d'investimento degli insediamenti in corso alla data del 27 gennaio
1987 nelle aree disastrate
1. (Art. 8, c. 2-ter, D.L. n. 8/1987, conv. con mo
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Art. 106. - Riduzione degli
oneri per consumo di energia elettrica
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Art. 108. - Oneri derivanti da
espropri e occupazioni temporanee
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Art. 110. - Validità degli
atti ed efficacia dei rapporti sorti in base a decreti legge non
convertiti
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Art. 112. - Disposizioni
contrarie o incompatibili con il testo unico
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Art. 113. - Rinvio normativo
1. (Norma di coordinamento). - Restano salvi gli effetti delle eventuali ulteriori disposizioni contenute in provvedimenti legislativi emanati successivamente al 31 dicembre 1989.
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Analisi sintetica delle disposizioni rilevanti del settore tecnico contenute nel D.L. 20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2017, n. 123), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi delle disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel Decreto Agosto (D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito in legge dalla L. 13/10/2020, n. 126), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nella Legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
Quadro normativo, interventi e procedure, agibilità degli edifici, cambi di destinazione d’uso, adempimenti e responsabilità dei tecnici alla luce della corrente regolamentazione
Formazione specialistica per addetti ai lavori a valle del DPR 31/2017.
Analisi del procedimento autorizzatorio ordinario e semplificato, casistiche non soggette ad autorizzazione, prassi in via di formazione e consolidamento.
Taglio operativo e ampia sessione di question time. Programma aggiornato al DL Semplificazioni 2021
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
Quadro normativo, interventi e procedure, agibilità degli edifici, cambi di destinazione d’uso, adempimenti e responsabilità dei tecnici alla luce della corrente regolamentazione
Formazione specialistica per addetti ai lavori a valle del DPR 31/2017.
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Taglio operativo e ampia sessione di question time. Programma aggiornato al DL Semplificazioni 2021
I rimedi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
ISBN: 9791255860297
Aggiornato con: D.Lgs. 31/10/2024, n. 164 (correttivo Cartabia) - D.Lgs. 13/09/2024, n. 136 - D.L. 02/03/2024, n. 19 (L. 29/04/2024, n. 56)
Con FORMULARIO e GIURISPRUDENZA
ISBN: 9791255860273
D.Lgs. 25/11/2024, n. 190
Mercato e produzione - Testo commentato articolo per articolo - Sintesi delle novità e degli elementi rilevanti - Diagramma di flusso dei procedimenti - Decreto aree idonee e relativo commento - Normativa di riferimento aggiornata
ISBN: 9791255860235
Gli strumenti per gestire e risolvere il debito fiscale in via concordata
CON FORMULARIO, GIURISPRUDENZA e TAVOLE SINOTTICHE
Aggiornato al D.Lgs. 13/09/2024, n. 136
(Correttivo al Codice della crisi d’impresa - G.U. 27/09/2024, n. 227)
Gli strumenti deflattivi del contenzioso
(Interpello; Ravvedimento operoso; Autotutela; Acquiescenza; Accertamento con adesione; Definizione delle sole sanzioni; Adesione alle comunicazioni di irregolarità; Conciliazione giudiziale) - La transazione tributaria (nella Composizione negoziata della crisi; negli accordi di ristrutturazione; nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione; nel concordato preventivo e nel concordato minore)
ISBN: 9791255860266
AGGIORNATO ALLA L. 25/11/2024, N. 177
Con:
Commento puntuale delle modifiche introdotte - Tabella delle violazioni e delle sanzioni - Tabella delle violazioni con decurtazione di punti
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