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D. Leg.vo 14/07/2020, n. 73

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, l’allegato A, n. 25);

Vista la direttiva 2018/2002 del P

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Capo I - MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102
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Art. 1. - Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Finalità

1. All’

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Art. 2. - Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Definizioni

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;”;

b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

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Art. 3. - Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Obiettivo nazionale di risparmio energetico
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Art. 4. - Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell’efficienza energetica negli edifici

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l’efficienza energetica anch

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Art. 5. - Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “fino al 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 2030”; le parole “all’articolo 4-bis non appena istituita” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 4”; le parole “o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep” sono soppresse;

b) al comma 2, la parola “promuovono” è sostituita dalla seguente: “promuove”, e dopo le parole “della direttiva 2012/27/UE” sono inserite le seguenti: “, e successive modificazioni”;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. La gestione delle proposte di intervento di cui al comma 3, nonché di tutta la documentazione e degli adempimenti ad esse inerenti, è assicurata tramite un apposito portale informatico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e da esso gestito.

3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale di cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il

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Art. 6. - Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Acquisti delle Pubbliche amministrazioni

1. All’articolo 6 de

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Art. 7. - Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio di efficienza energetica

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, la parola “Regime” è sostituita dalla seguente: “Obiettivo”;

b) al comma 1, le parole “da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, è determinato secondo la metodologia di attuazione ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE” sono sostituite dalle seguenti: “è determinato ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni, sia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, che per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030 e i periodi successivi”;

c) al comma 1-bis, dopo le parole “di cui al comma 1,” sono inserite le seguenti: “relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020,”; le parole “dall’articolo 7, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 7, paragrafo 4”; dopo le parole “della direttiva 2012/27/UE,” sono inserite le seguenti: “e successive modificazioni,”;

d) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

“1-ter. L’obiettivo di cui al comma 1 è conseguito tramite misure di promozione dell’efficienza energetica nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, paragrafi da 7 a 12, nonché degli

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Art. 8. - Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia

1. All’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici o esperti in gestione dell’energia, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale, entro il 5 dicembre 2015 e, successivamente, ogni quattro anni, in conformità ai dettati di cui all’allegato 2. Tale obbligo di periodicità non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all’allegato 2. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all’ENEA che ne cura la conservazione.”;

b) al comma 2, le parole: “UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all’articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l’esclusione degli

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Art. 9. - Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

1. All’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) del comma 5, dopo le parole “UNI EN 15459”, sono inserite le seguenti: “. Eventuali casi di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;”;

b) al comma 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono fac

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Art. 10. - Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

1. All’articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Entro il 30 ottobre 2020, e successivamente ogni cinque anni, previa specifica richiesta della Commissione europea, il GSE predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province Autonome un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazion

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Art. 11. - Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 12. - Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e formazione

1. L’articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è sostituito dal seguente:

“Art. 13 (Programma nazionale di informazione e formazione sull’efficienza energetica). — 1. Entro il 31 gennaio 2021, e successivamente con cadenza triennale, l’ENEA, di concerto con il GSE, predispone un programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l’uso efficiente dell’energia e, previa acquisizione delle osservazioni degli stakeholder tramite consultazione pubblica, lo sottopone all’approvazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il programma di cui al comma 1 si conclude nell&rsq

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Art. 13. - Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 102 del 2014

1. All’articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è abrogato;

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Art. 14. - Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale per l’efficienza energetica

1. All’articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alle lettere a) e b), la par

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Art. 15. - Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni

1. All’articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “commi 1 e 3, sono soggetti” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 3, se tenute a tale obbligo, sono soggette”;

b) al

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Capo II - MODIFICHE AGLI ALLEGATI AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102
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Art. 16. - Abrogazione dell’allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Potenziale dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

1. L’allegato 3 del decr

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Art. 17. - Modifiche all’allegato 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Analisi costi-benefici

1. All’allegato 4 del de

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Art. 18. - Modifiche all’allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione

1. All’allegato 7 del

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Art. 19. - Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico

1. Dopo l’allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, è aggiunto il seguente:

“Allegato 9 - Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico

1. Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore.

Al fine di consentire agli utenti di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei contabilizzatori di calore almeno una volta all’anno.

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Capo III - MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N. 115
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Art. 20. - Modifiche all’allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008

1. L’allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, è sostituito dal seguente:

“Allegato I (previsto dall’articolo 3, comma 2) - TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE


TABELLA DI CONVERSIONE


Fonte di energia

kJ (NCV)

kgep (NCV)

kWh (NCV)

1 kg di carbone

28.500

0,676

7,917

1 kg di carbon fossile

17.200-30.700

0,411-0,733

4,778-8,528

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Art. 21. - Disposizioni finali e abrogazioni
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