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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 24/01/2006, n. 36
D. Leg.vo 24/01/2006, n. 36
D. Leg.vo 24/01/2006, n. 36
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 08/11/2021, n. 200
- D. Leg.vo 18/05/2015, n. 102
- L. 04/06/2010, n. 96
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 117 della Costituzione; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A; N19 Vista la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico; N19 |
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Art. 1. - Oggetto ed ambito di applicazione1. Il presente decreto legislativo disciplina le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico e delle imprese pubbliche e private, ai sensi di quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater. N20 2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono affinché i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalità previste dal medesimo decreto, inclusi i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da bibliote |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità di sistema portuale, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché i loro consorzi o associazioni a qualsiasi fine istituiti; N22 a-bis) imprese pubbliche: le imprese definite all'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; N23 b) organismi di diritto pubblico: gli organismi definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; N22 b-bis) università: qualsiasi organismo pubblico che fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio accademici; N24 c) |
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Art. 3. - Documenti esclusi dall'applicazione del decreto1. Il presente decreto non si applica ai seguenti documenti: a) quelli detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione; N30 a-bis) quelli nella disponibilità di imprese pubbliche: 1) prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale; 2) connessi ad attività direttamente esposte alla concorrenza e non soggette alle norme in materia di appalti; N31 b) quelli nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi |
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Art. 4. - Norma di salvaguardia1. Sono fatte salve: a) la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; |
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Art. 5. - Richiesta di riutilizzo di documenti1. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico esaminano le richieste e rendono disponibili i documenti, con le modalità di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, prorogabile di ulteriori venti giorni nel caso in c |
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Art. 6. - Formati disponibili1. Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche mettono a disposizione i propri documenti, ove possibile insieme ai rispettivi metadati, secondo le modalità e i formati previsti dall'articolo 2, lettere c-bis) e c-ter), nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 12. 2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non han |
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Art. 7. - Tariffazione1. I dati sono resi disponibili gratuitamente, fatta salva la possibilità di recuperare i costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonché per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato. N38 2. N39 3. Il comma 1 non trova applicazione per: a) le biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi; N40 |
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Art. 8. - Contenuti delle licenze standard per il riutilizzo1. Le pubbliche amministrazioni, gli or |
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Art. 9. - Strumenti di ricerca di documenti disponibili1. Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico, le imprese pubbliche e le imprese private di cui |
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Art. 9-bis - Dati della ricerca1. I dati della ricerca sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente a quanto previ |
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Art. 11. - Accordi di esclusiva1. I documenti delle pubbliche amministrazioni, degli organismi di diritto pubblico, delle imprese pubbliche e delle imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, possono essere riutilizzati da tutti gli operatori interessati alle condizioni previste dal presente decreto, anche qualora uno o più soggetti stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra i terzi e le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblic |
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Art. 12. - Regole tecniche |
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Art. 12-bis - Serie specifiche di dati di elevato valore1. Alle specifiche serie di dati di elevato valore individuate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva UE n. 1024/2019 all'interno delle categorie previste dall'articolo 13 e dall'allegato I della medesima direttiva, si applicano le seguenti disposizioni: a) sono rese disponibili gratuitamente, salvo che: |
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Art. 13. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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