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D. Leg.vo 15/02/2016, n. 33

Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
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Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;

Vista la

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Art. 1. - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione della

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni, ferme restando, e per quanto non espressamente previsto, le definizioni contenute nell'articolo 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:

a) «rete pubblica di comunicazioni»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

b) «operatore di rete»: un'impresa che è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione;

c) «gestore di infrastruttura fisica»: un'impresa ovvero un ente pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione d

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Art. 3. - Accesso all'infrastruttura fisica esistente

1. Ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete ha il diritto di offrire ad operatori di reti l'accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

2. Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza.

3. Alla richiesta scritta è allegata una relazione esplicativa, in cui sono indicati gli elementi del progetto da realizzare, comprensivi di un cronoprogramma degli interventi specifici.

4. L'accesso

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Art. 4. - Accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche e sportello unico telematico. Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture

1. Al fine di facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, anche attraverso l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente ed il dispiegamento più efficiente delle infrastrutture fisiche nuove, si procede ad una mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, “di seguito SINFI”, le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica. I dati così ricavati sono resi disponibili in formato di tipo aperto e interoperabile, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degl

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Art. 5. - Coordinamento delle opere di genio civile ed accesso all'infrastruttura in corso di realizzazione

N5

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile adotta ogni iniziativa utile ai fini del coordinamento con altri operatori di rete in relazione al processo di richiesta dei permessi e ai fini della non duplicazione inefficiente di opere del genio civile e della condivisione dei costi di realizzazione. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta apposite linee guida al fine di garantire che in sede di esecuzione delle opere di cui al primo periodo, eseguite successivamente all’adozione delle linee guida medesime, sia incentivata l’installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive qualora necessarie a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete. In assenza di infrastrutture disponibili, l’installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è

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Art. 6. - Trasparenza in materia di opere di genio civile in corso di realizzazione o programmate

1. Al fine di negoziare accordi sul coordinamento di opere di genio civile di cui all'articolo 5, su specifica richiesta scritta di un operatore di rete il proprietario o il gestore dell'infrastruttura fisica e l'operatore di rete mette a disposizione le seguenti informazioni minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o programmate, relative alla infrastruttura fisica per le quali è stata rilasciata un'autorizzazione, è in corso una procedura di concessione dell'autorizzazione oppure si prevede di presentare per la pri

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Art. 7. - Disposizioni per la semplificazione nel rilascio delle autorizzazioni

N5

1. All'articolo 88, comma 7, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: “quarantacinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”, le parole: “quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “dieci giorni” e le parole: “dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti: “otto giorni”.

2. Il comma 8 dell'articolo 88 del medesimo Codice è sostituito dal seguente: “8.

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Art. 8. - Infrastrutturazione fisica interna all'edificio ed accesso

1. I proprietari di unità immobiliari, o il condominio ove costituito in base alla legge, di edifici realizzati nel rispetto di quanto previsto dell'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o comunque successivamente equipaggiati secondo quanto previsto da tale disposizione, hanno il diritto, ed ove richiestone, l'obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo. Laddove un condominio anche di edifici esistenti realizzi da sé un impianto multiservizio in fibra ottica e un punto di accesso in c

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Art. 9. - Organismo di risoluzione delle controversie

1. Qualora sorga una controversia relativa ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individuato quale organismo competente alla risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche o tra operatori di rete.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel p

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Art. 10. - Sanzioni

1. La decisione vincolante dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adottata in sede di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 9 costituisce un ordine ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche.

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Art. 11. - Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autono

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Art. 12. - Disposizioni di coordinamento

1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, recante Codice delle comunicazioni elettroniche prevalgono in caso di conflitto con le disposizioni del presente decreto.

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Art. 13. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

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Art. 14. - Abrogazioni

1. Il comma 5-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni

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Art. 15. - Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016, salvo quelle contenute nell'articolo 4, comma 1, unitamente alle relative previsioni sanzionatorie di cui all'articolo 10, comma 3, nonché quelle contenute nell'articolo 14, comma 2, che trovano immediata applicazione.

2. Il presente de

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