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D. Leg.vo 04/03/2014, n. 27

Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchia

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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1. - Oggetto

1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina riguardante la res

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Art. 2. - Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente decreto si applica alle AEE, come definite alla lettera a) dell’articolo 3, che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I.

2. Il presente decreto non si applica:

a)

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Art. 3. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) ‘apparecchiature elettriche ed elettroniche’ o ‘AEE’, le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua;

b) ai fini di cui alla lettera a), ‘che dipendono’, in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste;

c) ‘utensili industriali fissi di grandi dimensioni’, un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, che funzionano congiuntamente per un’applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;

d) ‘alle installazioni fisse di grandi dimensioni’, una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati e installati da professionisti, destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito e apposito e disinstallati da professionisti;

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Art. 4. - Prevenzione

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non devono contenere le sostanze di cui all’allegato II.

2. Nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima in peso non superiore a quella indicata all’allegato II. Le modalità dettagliate per garantire la conformità ai predetti valori massimi di concentrazione, anche tenendo conto dei rivestimenti superficiali, sono adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo

2, della direttiva 2011/65/UE.

3. Il comma 1 si applica:

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Art. 5. - Adattamento degli allegati III e IV al progresso tecnico e scientifico

1. Il fabbricante, il mandatario, l’importatore, il distributore, può presentare alla Commissione europea domanda di:

a) inclusione nelle liste di esenzione degli allegati III e IV di materiali e componenti di AEE per applicazioni specifiche;

b) rinnovo delle esenzioni di cui all’allegato III;

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Art. 6. - Riesame e modifica dell’elenco delle sostanze con restrizioni di cui all’allegato II

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dello sviluppo economico, propone alla Commissione europea di riesaminare e modificare l’elenco delle sostanze con restrizione di uso di cui all’allegato II.

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Capo II - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
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Art. 7. - Obblighi dei fabbricanti

1. All’atto dell’immissione di AEE sul mercato, i fabbricanti garantiscono che queste siano state progettate e fabbricate conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 4.

2. I fabbricanti predispongono la documentazione tecnica necessaria di cui all’articolo 14 ed eseguono personalmente o fanno eseguire la procedura di controllo interno della produzione conformemente all’allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE.

3. Qualora la conformità degli AEE alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrat

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Art. 8. - Obblighi dei mandatari

1. Il fabbricante può nominare un mandatario mediante mandato scritto.

2. Gli obblighi di cui all’articolo 7, comma 1, e la stesura della documentazi

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Art. 9. - Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato solo AEE conformi al presente decreto.

2. Gli importatori, prima di immettere un’AEE sul mercato, assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’idonea procedura di valutazione della conformità e che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, l’AEE rechi la marcatura CE e sia accompagnata dai documenti prescritti e il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 7, commi 6, 7 e 8.

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Art. 10. - Obblighi dei distributori

1. I distributori che mettono un’AEE a disposizione sul mercato agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili, curando che l’AEE rechi la marcatura CE, sia accompagnata dai documenti prescritti, ovvero istruzioni ed avvertenze d’uso, almeno in lingua italiana e che il fabbricante e l’importatore si s

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Art. 11. - Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del p

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Art. 12. - Identificazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici notificano, su richiesta, all’autorità di v

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Capo III - CONFORMITÀ DELLE AEE
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Art. 13. - Dichiarazione UE di conformità

1. La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di cui all’articolo 4.

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Art. 14. - Documentazione del prodotto

1. La documentazione tecnica di cui all’articolo 7, comma 2, è redatta secondo la norma armonizzata EN 50581:2012, e successive modificazioni.

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Art. 15. - Principi generali della marcatura CE

1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articol

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Art. 16. - Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE

1. La marcatura CE è apposta sull’AEE finita o sulla targhetta segnale

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Art. 17. - Presunzione di conformità

1. Salvo prova contraria, si presume che le AEE munite di marcatura CE si

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Art. 18. - Obiezione formale a una norma armonizzata

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,

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Capo IV - VIGILANZA E SANZIONI
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Art. 19. - Vigilanza del mercato

1. Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità delle AEE alle disposizioni del presente decreto, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero della salute, che si avvalgono delle Camere di commercio, ai sensi dell’

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Art. 20. - Controlli

1. L’autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all’articolo 19, effettua la sorveglianza sugli AEE a norma degli articoli da 15 a 29 del Regolamento (CE) n. 765/2008. In particolare, controlla in modo adeguato e su scala adeguata gli AEE attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attività tiene conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni pertinenti.

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Art. 21. - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato AEE in violazione dell’articolo 7, comma 1, e 9, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato una AEE priva della documentazione tecnica di cui all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

3. Salvo che il fa

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Capo V - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 22. - Aggiornamento

1. All’aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati

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Art. 23. - Abrogazione

1. L’

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Art. 24. - Norme transitorie e finali

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Art. 25. - Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o mag

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Allegato I - Categorie di AEE disciplinate dal presente decreto

1. Grandi elettrodomestici

2. Piccoli elettrodomestici

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Allegato II - Sostanze con restrizioni d'uso di cui all'articolo 4, comma 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei

N2

Piombo (0,1 %)

Mercurio (0,1 %)

Cadmio (0,0

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Allegato III - Applicazioni esentate dalle restrizioni di cui all’articolo 4, comma 1

 

 

Esenzione

Ambito e date di applicazione

1 N36

Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica):

 

1 a) N36

Per usi generali di illuminazione < 30 W: 2,5 mg

Scade il 24 febbraio 2023

1 b) N36

Per usi generali di illuminazione ≥ 30 W e < 50 W: 3,5 mg

Scade il 24 febbraio 2023

1 c) N36

Per usi generali di illuminazione ≥ 50 W e < 150 W: 5 mg

Scade il 24 febbraio 2023

1 d) N36

Per usi generali di illuminazione ≥ 150 W: 15 mg

Scade il 24 febbraio 2023

1 e) N36

Per usi generali di illuminazione, con una struttura di forma circolare o quadrata e un tubo di diametro ≤ 17 mm: 5 mg

Scade il 24 febbraio 2023

1 f) N36

Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica):

 

1 f)-I N36

Per le lampade progettate per emettere principalmente luce nello spettro ultravioletto: 5 mg

Scade il 24 febbraio 2027

1 f)-II N36

Per usi speciali: 5 mg

Scade il 24 febbraio 2025

1 g) N36

Per usi generali di illuminazione < 30 W aventi un tempo di vita di almeno 20 000 ore: 3,5 mg

Scade il 24 agosto 2023

2 a) N36

Mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per lampada):

 

2 a) 1) N36

Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro < 9 mm (per esempio T2): 4 mg

Scade il 24 febbraio 2023

2 a) 2) N36

Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro ≥ 9 mm e ≤ 17 mm (per esempio T5): 3 mg

Scade il 24 agosto 2023

2 a) 3) N36

Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 17 mm e: ≤ 28 mm (per esempio T8): 3,5 mg

Scade il 24 agosto 2023

2 a) 4) N36

Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 28 mm (per esempio T12): 3,5 mg

Scade il 24 febbraio 2023

2 a) 5) N36

Trifosforo con tempo di vita lungo ( ≥ 25 000h): 5 mg.

Scade il 24 febbraio 2023

2 b)

Mercurio in altre lampade fluorescenti fino ad un massimo di (per lampada):

 

2 b) 1

Lampade lineari alofosfato con tubo di diametro > 28 mm (per esempio T10 e T12): 10 mg

Scaduta il 13 aprile 2012

2 b) 2

Lampade non lineari alofosfato (tutti i diametrI): 15 mg

Scade il 13 aprile 2016

2 b) 3 N36

Lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro > 17 mm (per esempio T9): 15 mg

Scade il 24 febbraio 2023. Possono essere utilizzati 10 mg per lampada a partire dal 25 febbraio 2023 fino al 24 febbraio 2025.»

2 b) 4)-I N36

Lampade per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (per esempio lampade a induzione): 15 mg

Scade il 24 febbraio 2025

2 b) 4)-II N36

Lampade che emettono prevalentemente luce nello spettro ultravioletto: 15 mg

Scade il 24 febbraio 2027

2 b) 4)-III N36

Lampade di emergenza: 15 mg

Scade il 24 febbraio 2027

3 N36

Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per usi speciali utilizzate in AEE immesse sul mercato anteriormente al 24 febbraio 2022 e fino ad un massimo di (per lampada):

 

3 a) N36

Lampade corte (≤ 500 mm): 3,5 mg

Scade il 24 febbraio 2025

3 b) N36

Lampade medie (> 500 mm e ≤ 1 500mm): 5 mg

Scade il 24 febbraio 2025

3 c) N36

Lampade lunghe (>1 500mm): 13 mg

Scade il 24 febbraio 2025

4 a) N36

Mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (per lampada): 15 mg

Scade il 24 febbraio 2023

4 a)-I N36

Mercurio in lampade a scarica a bassa pressione senza rivestimento di fosforo, dove l'applicazione richiede che l'intervallo principale dell'emissione spettrale della lampada sia nello spettro ultravioletto: possono essere utilizzati fino a 15 mg di mercurio per lampada

Scade il 24 febbraio 2027

4 b) N36

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Allegato IV - Applicazioni che beneficiano di un’esenzione dalla restrizione di cui all’articolo 4, comma 1, specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo

Apparecchiature che utilizzano o rilevano radiazioni ionizzanti

1. Piombo, cadmio e mercurio nei rivelatori di radiazioni ionizzanti.

2. Cuscinetti di piombo nei tubi radiogeni.

3. Piombo nei dispositivi elettromagnetici per l’amplificazione delle radiazioni: MCP (micro- channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati) e lastra capillare.

4. Piombo nella miscela vetrificabile (frit) dei tubi a raggi X e degli intensificatori d’immagini e piombo nel legante in miscela vetrificabile (frit) per l’assemblaggio di laser a gas e per i tubi a vuoto che convertono le radiazioni elettromagnetiche in elettroni.

5. Piombo nelle schermature contro le radiazioni ionizzanti.

6. Piombo negli oggetti per le prove a raggi X.

7. Stearato di piombo nella tecnica della diffrazione dei raggi X da cristalli.

8. Sorgenti di isotopi radioattivi di cadmio per spettrometri a fluorescenza a raggi X portatili.

Sensori, rilevatori ed elettrodi

1a. Piombo e cadmio in elettrodi iono-selettivi, compreso il vetro degli elettrodi pH.

1b. Anodi di piombo in sensori elettrochimici per la rilevazione di ossigeno.

1c. Piombo, cadmio e mercurio in rivelatori di infrarossi.

1d. Mercurio in elettrodi di riferimento: cloruro di mercurio a basso tenore di mercurio, solfato di mercurio e ossido di mercurio.

Altro

9. Cadmio nei laser elio-cadmio.

10. Piombo e cadmio nelle lampade utilizzate nella spettroscopia di assorbimento atomico.

11. Piombo in leghe usato come superconduttore e conduttore termico nella risonanza magnetica.

12. Piombo e cadmio in legami metallici che consentono di creare circuiti magnetici superconduttori nella risonanza magnetica e nei sensori SQUID, NMR (risonanza magnetica nucleare) o FTMS (spettrometro di massa a trasformata di Fourier). Scade il 30 giugno 2021.

13. Piombo nei contrappesi.

14. Piombo nei materiali piezoelettrici costituiti da un unico cristallo per i trasduttori a ultrasuoni.

15. Piombo nelle saldature dei trasduttori a ultrasuoni.

16. Mercurio in ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e in interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (massimo 20 mg di mercurio per interruttore o relè).

17. Piombo nelle saldature nei defibrillatori di emergenza portatili.

18. Piombo nelle saldature di moduli ad alte prestazioni di diagnostica per immagini (imaging) a infrarossi per rilevare l’intervallo 8-14 mm.

19. Piombo nei cristalli liquidi degli schermi in silicio (LCoS).

20. Cadmio nei filtri per la misura dei raggi X.

21. Cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1° gennaio 2020.

22. Acetato di piombo utilizzato come marcatore nei caschi stereotassici usati per la TAC e la risonanza magnetica nonché nei sistemi di posizionamento delle apparecchiature gammaterapiche e adroterapiche. Scade il 30 giugno 2021.

23. Piombo come elemento di lega in cuscinetti a sfere e superfici sottoposte a usura di apparecchiature mediche esposte a radiazioni ionizzanti. Scade il 30 giugno 2021.

24. Piombo come saldante ermetico tra l’alluminio e l’acciaio in amplificatori di immagini radiografiche. Scade il 31 dicembre 2019.

25. Piombo nei rivestimenti di superficie dei sistemi di connettori a pin che necessitano di connettori non magnetici e che sono utilizzati per periodi prolungati ad una temperatura inferiore a – 20 °C in condizioni normali di funzionamento e di stoccaggio. Scade il 30 giugno 2021.

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Allegato V - Domanda di concessione, revoca e proroga di esenzioni di cui all’articolo 5

Le domande di esenzione, proroga di esenzioni o, mutatis mutandis, revoca di esenzioni possono essere presentate da un fabbricante, da un suo mandatario o da qualsiasi operatore economico della catena di fornitura e devono riportare come minimo le seguenti informazioni:

a) nome e indirizzo del richiedente e i dati per contattarlo;

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Allegato VI - Dichiarazione UE di conformità

1. N. … (identificazione unica dell’AEE):

2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario:

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante (o dell’installatore):

4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’AEE che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia, ove opportuno):

5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del

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