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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 30/12/2010, n. 247
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Infrastrutture e Trasporti 26/06/2015
- D. Min. Infrastrutture e Trasporti 04/07/2016
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della CostituzioneR; Vista la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità; Vista la decisione n. 2010/17/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009 sull'adozione di parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei ce |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. Il presente decreto stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e d |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. Il presente decreto si applica ai macchinisti delle imprese ferroviarie operanti in Italia e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale. |
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Art. 3 - Definizioni1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: a) direttiva: la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità; |
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CAPO II - Certificazione dei macchinisti |
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Art. 4 - Modello comunitario di certificazione1. Ciascun macchinista deve avere l'idoneità e le qualifiche necessarie per assicurare la condotta di treni e deve possedere la documentazione seguente: a) una licenza, redatta in conformità all'allegato I, che attesti che il macchinista soddisfa le condizioni minime per quanto riguarda i requisiti medici, la formazione scolastica di base e la competenza professionale generale. La licenza identifica il macchinista e l'autorità competente che la rilascia e riporta la durata di validità; b) uno o più certificati, redatti in conformità all'allegato II, che |
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Art. 5 - Misure antifalsificazione1. I soggetti che rilasciano le licenze o i certificati adottano tutte le misure nece |
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Art. 6 - Proprietà, lingua e organi emittenti1. La licenza è rilasciata dall'Agenzia in lingua italiana ed è di propriet&a |
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Art. 7 - Riconoscimento dei documenti di certificazione dei macchinisti di paesi non appartenenti alla Comunità europea1. Nel quadro degli accordi bilaterali tra lo Stato italiano e i Paesi non appartenen |
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CAPO III - Condizioni per il conseguimento della licenza e del certificato |
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Art. 8 - Requisiti minimi1. Per ottenere la licenza il richiedente deve possedere i requisiti minimi di cui ag |
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SEZIONE I - Licenza |
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Art. 9 - Età minima1. L'età minima per richiedere la licenza è stabilita in diciotto anni. |
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Art. 10 - Requisiti di base1. Il richiedente la licenza deve: a) aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo oppure un diploma di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; b) comprovare la propria idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni per le quali si chiede la licen |
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SEZIONE II - Certificato |
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Art. 11 - Conoscenze linguistiche1. Per ciascuna infrastruttura per la quale è chiesto il certificato, devono e |
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Art. 12 - Competenze professionali1. Il richiedente deve superare un esame che verifichi le sue conoscenze e competenze professionali relative al veicolo per il quale è |
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CAPO IV - Procedura per il conseguimento della licenza e del certificato |
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Art. 13 - Conseguimento di una licenza1. L'Agenzia disciplina con proprio provvedimento di natura non regolamentare le procedure per il rilascio della licenza e per la proposizione di un ricorso amministrativo da parte dell'aspirante macchinista o, in suo nome, da un'impresa ferroviaria o da un gestore dell'infrastruttura quali datori di lavoro, avverso la decisione sulla predetta istanza di rilascio della licenza. Il provvedimento è pubblicato sul sito |
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Art. 14 - Conseguimento di un certificato1. Ciascuna impresa ferroviaria e ciascun gestore dell'infrastruttura stabilisce, nel quadro del proprio sis |
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Art. 15 - Verifiche periodiche1. Affinché la licenza conservi la sua validità, il titolare è sottoposto agli esami periodici per la verifica della persistenza delle condizioni di idoneità di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c). I controlli relativi ai requisiti medici sono effettuati dai soggetti di cui al predetto art. 10, comma 1, lettere b) e |
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Art. 16 - Cessazione dall'impiego1. Quando un macchinista cessa di essere impiegato come tale da un'impresa ferroviaria o da un gestore dell'infrastruttura, questi ne danno immediata notizia a |
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Art. 17 - Monitoraggio dei macchinisti da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura1. Le imprese ferroviarie ed i gestori dell'infrastruttura devono controllare la validità delle licenze e dei certificati dei propri macchinisti, dipendenti o sotto contratto tramite l'istituzione di un sistema di monitoraggio. Qualora dai risultati del monitoraggio emergano elementi che facciano dubitare della competenza di un macchinista e dell'opportunità di mantenere in vigore la sua licenza o il suo certificato, l |
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CAPO V - Compiti e decisioni dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie |
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Art. 18 - Compiti dell'Agenzia1. L'Agenzia svolge i seguenti compiti in modo trasparente e non discriminatorio: a) rilascia e aggiorna le licenze e rilascia i duplicati conformemente agli articoli 6 e 13; b) effettua controlli periodici conformemente all'art. 15, comma 1; c) adotta le misure relative a sospensione o revoca di licenze e certificati conformemente all'art. 25; |
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Art. 19 - Registri e scambio di dati1. L'Agenzia: a) tiene un registro di tutte le licenze rilasciate, aggiornate, rinnovate, modificate, scadute, sospese, ritirate o dichiarate smarrite, rubate o distrutte. Il registro contiene i dati indicati nell'allegato XI relativi a ciascuna licenza che possono essere ricavati mediante il numero nazionale assegnato a ciascun macchinista. Il registro è aggiornato regolarmente ed è conforme ai parametri fondamentali stabiliti nell'allegato XI; |
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CAPO VI - Formazione ed esame dei macchinisti |
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Art. 20 - Formazione1. La formazione dei macchinisti comprende una parte relativa alla licenza, che riguarda le conoscenze professionali generali di cui all'allegato V, e una parte relativa al certificato, che riguarda le conoscenze professionali specifiche di cui agli allegati VI e VII. 2. I metodi di formazione devono soddisfare i criteri di cui all'allegato IV. 3. Gli obiettivi dettagliati di tal |
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Art. 21 - Costi della formazione1. La contrattazione collettiva individua tramite appositi accordi integrativi, da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le misure affinché gli investimenti per la formazione di un macchinista sostenuti da un'impresa ferroviaria o da un gestore di infrastrutture non vadano indebitamente a vantaggio di un'a |
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Art. 22 - Esami1. Gli esami sono definiti: a) per la parte relativa alla licenza, dall'Agenzia al momento della definizione della procedura da seguire per ottenere la licenza in conformità dell'art. 13, comma 1; |
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CAPO VII - Valutazione |
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Art. 23 - Norme di qualità1. L'Agenzia vigila affinché tutte le attività collegate con la formazi |
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Art. 24 - Valutazione1. Ogni cinque anni l'Agenzia, per le attività non coperte dai sistemi di gest |
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CAPO VIII - Controlli e sanzioni |
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Art. 25 - Controlli1. L'Agenzia e la specialità di Polizia ferroviaria della Polizia di Stato, in via esclusiva, possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli a bordo dei treni che circolano nel sistema ferroviario nazionale, per accertare se il macchinista sia munito dei documenti rilasciati a norma del presente decreto. L'Agenzia e la Polizia ferroviaria prevedono il necessario coordinamento per le verifiche di cui sopra. 2. In caso di negligenze commesse sul luogo di lavoro, l'Agenzia può verificare se il macchinista in questione soddisfa i requisiti di cui all'art. 12. 3. L'Agenzia può procedere ad indagini riguardanti l'ottemperanza al presente decreto da parte dei macchinisti, delle |
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Art. 26 - Sanzioni1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale privo dei requisiti essenziali e della documentazione necessaria ovvero dei requisiti o della documentazione necessaria, conformemente all'art. 4, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. L'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura che consente la condotta in violazione all'art. 4, comma 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale con un certificato che autorizza la conduzione per una categoria o sottocategoria difforme dal veicolo utilizzato, in riferimento all'art. 4, comma 6, è sogg |
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CAPO IX - Disposizioni finali |
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Art. 27 - Attuazione progressiva e periodo di transizione1. I registri di cui all'art. 19 sono istituiti entro il 14 gennaio 2012. 2. Le licenze ed i certificati: a) entro il 14 gennaio 2012 devono essere rilasciati conformemente al presente decreto ai macchinisti che effettuano servizi transfrontalieri, servizi di cabotaggio o servizi di trasporto merci in un altro Stato membro oppure lavorano in almeno due Stati membri, senza pregiudizio del disposto del comma 3. A decorrere dalla stessa data tutti i macchinisti che effettuano i succitati servizi, compresi quelli che ancora non sono in possesso di licenza o certificati in |
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Art. 28- Disposizioni finanziarie1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi |
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Art. 29 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli |
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Allegato I - Modello comunitario di licenza di conduzione treni1. Caratteristiche fisiche della licenza di conduzione treni La licenza di conduzione treni utilizza il formato ID-1 stabilito dalla norma internazionale ISO/IEC 7810:2003 «Identification cards - Physical characteristics» (Carte di identificazione -caratteristiche fisiche). Fatte salve le norme in materia di protezione dei dati, l'Agenzia può dotare la licenza di un supporto di stoccaggio (microchip) per consentire alle imprese ferroviarie e ai gestori dell'infrastruttura di conservare informazioni connesse all'impresa, fra cui i dati che devono figurare sul certificato, a condizione che questo non interferisca in alcun modo con l'attuazione del Regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione del 3 dicembre 2009. L'uso di tale microchip deve essere conforme alla norma internazionale ISO 7816-1:1998 «Identification cards - Integrated circuit(s) cards with contacts - Part 1 : Physical characteristics» (Carte di identificazione - Carte a circuiti integrati con contatti - parte 1 : caratteristiche fisiche). Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura non sono esonerati dall'adozione del modello comunitario del certificato di cui al punto 4 dell'allegato II finché non saranno stabiliti i requisiti armonizzati per l'uso di smartcard. 1 metodi di verifica delle caratteristiche della licenza destinati ad assicurare la loro conformità alle norme internazionali devono essere conformi alla norma ISO 10373-1:2006 «Identification cards - Test methods - Part 1: General characteristics» (Carte di identificazione - Metodi di prova - parte 1 : caratteristiche generali). 2. Misure anticontraffazione a) Il materiale utilizzato per le licenze deve essere protetto contro le contraffazioni servendosi delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza obbligatorie): - schede insensibili ai raggi UV, - fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa, - elementi variabili ottici devono offrire un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia, - nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa devono sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato). b) Inoltre, il materiale utilizzato per le licenze deve essere protetto contro le contraffazioni utilizzando almeno una delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza): - inchiostri a variazione cromatica, - inchiostro termocromatico, - ologrammi su misura, - immagini variabili incise al laser, - caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto. Le tecniche utilizzate devono consentire alle autorità competenti di controllare la validità della carta senza attrezzature supplementari. Le misure non tecniche di prevenzione della contraffazione sono collegate al monitoraggio del sistema di gestione della sicurezza messo in atto dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera j), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162R. 3. Formato della licenza di conduzione treni La licenza di conduzione treni utilizza il modello comunitario, i colori di riferimento (Pantone Reflex Blu e Pantone Giallo) e i motivi il cui formato figura in appendice. L'ERA fornisce una versione elettronica del formato grafico ad alta definizione che include caratteri di tipo aperto (Myriad Pro e Minion Pro, disponibili in tutti gli alfabeti delie lingue UE) e le dimensioni da utilizzare per i caratteri. La licenza di conduzione treni presenta informazioni su entrambi i lati. Sulla parte frontale figurano: a) la dicitura «licenza di conduzione treni» stampata a caratteri grandi nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la licenza; b) la menzione del nome dello Stato membro che rilascia la licenza; c) il segno distintivo dello Stato membro che rilascia la licenza, fondato sui codici alfa-2 della norma ISO 3166, stampato in negativo in un rettangolo azzurro e circondato da dodici stelle gialle. I simboli distintivi sono i seg |
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Allegato II - Modello comunitario per i certificati1. Contenuto Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura rilasciano certificati di cui i macchinisti che essi impiegano o hanno sotto contratto devono munirsi durante il servizio, ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto. I certificati contengono le seguenti informazioni: - un riferimento al numero della licenza, - cognome(i) del titolare: gli organismi che rilasciano il certificato possono includere tutti i cognomi riconosciuti con la priorità al cognome principale e l'elenco dei cognomi deve corrispondere a quello che figura sulla licenza, - nome(i) del titolare: gli organismi che rilasciano il certificato possono includere tutti i nomi del titolare che devono corrispondere a quello che figura sulla licenza; numero di riferimento assegnato dal datore di lavoro (facoltativo), - data di rilascio e di scadenza del certificato. La durata della validità del certificato è stabilita dalle imprese ferroviarie/dai gestori dell'infrastruttura che impiegano o hanno sotto contratto i macchinisti, secondo la procedura che le imprese ferroviarie/i gestori dell'infrastruttura devono pubblicare in conformità all'articolo 14 del presente decreto. Se il certificato ha validità indeterminata, la data di scadenza è annullata, - dati relativi all'organismo responsabile del rilascio. Il certificato può essere rilasciato da un dipartimento centrale o regionale dell'impresa ferroviaria/del gestore dell'infrastruttura, designato in conformità della procedura di cui all'articolo 14 del presente decreto, - un numero interno dell'impresa può essere incluso a fini amministrativi. 1.1 Dati relativi al datore di lavoro Le informazioni riguardanti l'impresa che impiega o ha sotto contratto il macchinista comprendono i dati seguenti: - il nome dell'impresa e, se pertinente, il luogo di lavoro (per esempio il deposito al quale il macchinista è assegnato), - la categoria dell'organismo che impiega o ha sotto contratto il macchinista: «impresa ferroviaria» o «gestore dell'infrastruttura», - il recapito postale: via e numero civico, codice postale, città e paese, |
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Allegato III - Requisiti medici1. Requisiti generali 1.1. I macchinisti non devono soffrire di disturbi clinici, né assumere medicinali, stupefacenti o sostanze in grado di provocare: - un'improvvisa perdita di conoscenza, - una riduzione dell'attenzione o della concentrazione, - un'improvvisa incapacità, - una perdita d'equilibrio o di coordinazione, - una limitazione significativa di mobilità. 1.2. Vista Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni in materia di acuità visiva: - acuità visiva a distanza (con o senza lenti): 1,0; minimo 0,5 per l'occhio peggiore, - lenti correttive massime: ipermetropia + 5/miopia - 8. Sono ammesse deroghe in casi eccezionali e previo parere positivo di un oculista. In tal caso la decisione spetta al medico, - vista da vicino e intermedia: sufficiente, con o senza lenti, - le lenti a contatto e gli occhiali sono ammessi a condizione che siano effettuati esami peri |
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Allegato IV - Metodo di formazioneE' necessaria una ripartizione equilibrata del tempo dedicato alla formazione teorica (aula e dimostrazioni) e del tempo dedicato all'addestramento pratico (esperienza di lavoro, conduzione con sorveglianza e conduzione senza sorveglianza su binari resi inaccessibili a scopo di addestramento). |
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Allegato V - Conoscenze professionali generali e requisiti relativi alla licenzaL'obiettivo della «formazione generale» è quello di fornire competenze «generali» su tutti gli aspetti inerenti alla professione di macchinista. La formazione generale è pertanto incentrata su conoscenze e principi di base che si applicano indipendentemente dal tipo e dalla natura del materiale rotabile o dell'infrastruttura. Può essere organizzata senza esercitazioni pratiche. Le competenze relative a specifici tipi di materiale rotabile o relative alle regole e alle tecniche operative e di sicurezza applicabili ad una particolare infrastruttura non fanno parte delle competenze «generali». La formazione intesa a fornire competenze relative a materiale rotabile specifico o a una particolare infrastruttura riguarda il certificato del macchinista ed è specificata negli allegati VI e VII. La formazione generale comprende le materie indicate qui di seguito ai punti da 1) a 7). L'ordine in cui figurano le materie non è un ordine di priorità. I verbi utilizzati nell'elenco indicano la natura della competenza che ci si attende sia conseguita dalla persona in formazione. Il loro significato è descritto nella tabella seguente:
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Allegato VI - Conoscenze professionali relative ai veicoli e requisiti concernenti il certificatoAl termine della formazione specifica sui veicoli, il macchinista deve essere in grado di svolgere i compiti che seguono. 1. Prove e verifiche prescritte prima della partenza Il macchinista deve essere in grado di: - dotarsi della documentazione e dell'equipaggiamento necessari, - verificare le capacità della motrice, - verifìcare le indicazioni riportate sui documenti di bordo della motrice, - assicurarsi, tramite le verifiche e le prove previste, che la motrice sia in condizione di assicurare il traino del treno dal punto di vista dello sforzo di trazione e dei dispositivi di sicurezza, - verificare la disponibilità e la funzionalità degli equipaggiamenti di protezione e di sicurezza prescritti all'atto della consegna della locomotiva o all'inizio della partenza, - effettuare tutte le consuete operazioni preventive di manutenzione. 2. Conoscenza dei veicoli Per condurre una motrice, il macchinista deve conoscere l'insieme degli organi di comando e degli indicatori a sua disposizione, in particolare quelli riguardanti: |
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Allegato VII - Conoscenze professionali relative alle infrastrutture e requisiti concernenti il certificato - Materie relative alle infrastrutture1. Prova di frenata sul treno Il macchinista deve essere in grado di verificare e calcolare, prima della partenza, che la potenza di frenata del treno corrisponda a quella prescritta per la linea, come specificato nei documenti del veicolo. 2. Tipo di marcia e velocità limite in funzione delle caratteristiche della linea Il macchinista deve essere in grado di: - prendere conoscenza delle informazioni che gli sono trasmesse quali, ad esempio, i limiti di velocità o eventuali modifiche alla segnaletica, - determinare il tipo di marcia e la velocità limite del treno in funzione delle caratteristiche della linea. 3. Conoscenza della linea Il macchinista deve essere in grado di anticipare e reagire in modo adeguato in termini di sicurezza e di altre prestazioni, quali puntualità e aspetti economici. Egli deve, pertanto, possedere una buona conoscenza delle linee e degli impianti ferroviari percorsi, nonché degli eventuali itinerari alternativi convenuti. Sono importanti i seguenti elementi: - le condizioni di esercizio (cambi di binario, circolazione a binario unico, ecc.), - la verifica del servizio da svolgere e dei documenti corrispondenti, |
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Allegato VIII - Frequenza degli esamiLa frequenza minima delle verifiche periodiche è la seguente: |
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Allegato IX - Modello comunitario di copia autenticata dei certificati1. Copia autenticata dei certificati Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura rilasciano copie autenticate dei certificati ai macchinisti che ne fanno richiesta o quando cessano di lavorare. Il modello comunitario della copia autenticata del certificato figura al punto 4 del presente allegato. |
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Allegato X - Modulo armonizzato di domanda di licenza di conduzione treni1. Osservazioni generali L'Agenzia può usare il seguente formato armonizzato per raccogliere informazioni al fine di rilasciare una licenza di conduzione treni nuova, rinnovata, modificata o aggiornata o un suo duplicato. Inoltre, può fornire all'utente del modulo le spiegazioni e istruzioni necessarie riportate di seguito. Contenuto del modulo di domanda Il modulo armonizzato di domanda è costituito dalle parti seguenti: a) il modulo di domanda di licenza, che deve essere compilato quando un candidato o un organismo per conto di quest'ultimo chiede il rilascio di una licenza di conduzione treni nuova, aggiornata, modificata o rinnovata o di un duplicato. Il modulo armonizzato di domanda figura al punto 2. b) Una dichiarazione di protezione dei dati personali. La necessità di proteggere i dati personali deve trovare riscontro nella procedura per ottenere una licenza. Un esempio di dichiarazione di protezione dei dati personali figura al punto 3 che può essere adattata in funzione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. c) L'elenco dei documenti allegati, da utilizzare come lista di controllo per la trasmissione dei certificati o di altra documentazione che forniscono informazioni sui requisiti iniziali per richiedere il rilascio di una licenza o sui requisiti necessari ai fini del rinnovo. L'elenco figura al punto 4. d) Una guida alla compilazione del modulo di domanda per i richiedenti e le autorità competenti, che figura al punto 5. 2. Modulo armonizzato per la presentazione della domanda 3. Esempi di dichiarazione di protezione dei dati 3.1 Esempio da adattare in funzione della legislazione nazionale I dati personali, elaborati ai fini del rilascio di una licenza di conduzione treni e per soddisfare i requisiti del presente decreto, sono trattati a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. I dati sono elaborati esclusivamente per i fini summenzionati e al fine di gestire il registro da parte dell'Agenzia. La persona interessata ha il diritto di accedere ai propri dati personali e di chiederne la rettifica qualora risultino inesatti o incompleti. Per ogni eventuale domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, la persona interessata può rivolgersi al soggetto che funge da controllore dei dati .................................................................................... (inserire il nome del controllore dei dati personali presso l'Agenzia/l'organismo delegato) In funzione dell'accesso della persona interessata ai fini pertinenti, la persona interessata ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al garante della protezione dei dati: .................................................................................................................................................................. (inserire il nome del garante della protezione dei dati presso l'Agenzia/l'organismo delegato) 3.2 Autorizzazione a trattare i dati personali (esempio) La persona interessata è stata informata della finalità e della procedura del trattamento dei dati personali e autorizza il trattamento dei dati personali concernenti il rilascio di una licenza di conduzione treni nonché la registrazione dei dati nel registro nazionale delle licenze di conduzione treni a norma del presente decreto. Data ..................................................................................................................................................... Firma del richiedente ....................................................................................................................... 4. Elenco dei documenti da allegare al modulo di domanda per il rilascio di una licenza di conduzione treni
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Allegato XI - Parametri fondamentali per il registro nazionale delle licenze di conduzione treni (RNL)1. Parametri fondamentali Parametri fondamentali cui deve conformarsi il registro nazionale delle licenze di conduzione treni: - dati da raccogliere (punto 2), - formato dei dati (punto 3), - diritti di accesso (punto 4), scambio dei dati (punto 5), - durata di conservazione dei dati (punto 6). 2. Dati da raccogliere L'RNL comprende quattro sezioni. La sezione 1 contiene informazioni in merito allo stato attuale della licenza. La sezione 2 contiene informazioni in merito alla licenza rilasciata, come indicato nell'elenco dei dati richiesti che figura all'allegato 1. La sezione 3 contiene informazioni storiche relative alla licenza. La sezione 4 contiene informazioni in merito ai requisiti fondamentali, ai controlli iniziali svolti ai fini del rilascio della licenza e ai controlli successivi, necessari per mantenere la validità della licenza. I dati che devono essere raccolti sono elencati nella tabella riportata al punto 3. 3. Formato dei dati Di seguito sono elencati i requisiti relativi al formato dei dati nell'RNL. L'elenco ha il seguente formato:
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Allegato XII - Parametri fondamentali per i registri dei certificati (RC)1. Parametri fondamentali Parametri fondamentali cui devono conformarsi i registri dei certificati (RC): - dati da raccogliere (punto 2), - formato dei dati (punto 3), - diritti di accesso (punto 4), - scambio dei dati (punto 5), - durata di conservazione dei dati (punto 6), - procedure in caso di fallimento (punto 7). 2. Dati da raccogliere L'RC comprende quattro sezioni. La sezione 1 contiene informazioni in merito allo stato attuale della licenza in possesso del macchinista; La sezione 2 contiene informazioni in merito ai certificati rilasciati, come indicati all'allegato II, del presente decreto. La sezione 3 contiene informazioni storiche relative al certificato . La sezione 4 contiene informazioni in merito ai requisiti fondamentali, ai controlli iniziali svolti ai fini del rilascio del certificato e ai controlli successivi che occorre registrare per mantenere la validità del certificato. I dati che devono essere raccolti sono elencati nella tabella riportata al punto 3. Le informazioni relative alla conoscenza attuale dei veicoli e delle infrastrutture e le conoscenze linguistiche valutate ai sensi delle pertinenti disposizioni del presente decreto sono riportate nella sezione 2, che comprende anche la data delle verifiche successive previste. Alla data delle verifiche successive ha inizio il nuovo «stato attuale» e le informazioni precedenti vengono spostate alla sezione 4, che contiene le informazioni storiche. 3. FORMATO DEI DATI Di seguito sono elencati i requisiti relativi al formato dei dati nell'RC. L'elenco ha il seguente formato:
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Mobilità sostenibile e realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica
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Le Autorità di sistema portuale (AdSP) e il Piano regolatore di sistema portuale
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Il D.L. 91/2017 comma per comma
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Etichettatura energetica di smartphone e tablet
09/01/2025
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