Il provvedimento, ttraverso modifiche ed integrazioni al D. Leg.vo 626/1994 ed in attuazione della direttiva 1999/92/CE, prescrive le misure per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.
Per atmosfera esplosiva, come disposto dal nuovo art. 88-ter del citato D. Leg.vo 626/1994, si intende una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta.
Le disposizioni in commento si applicano anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente. Le disposizioni non si applicano invece alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse, all'uso di apparecchi a gas di cui al D.P.R. 661/1996 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas), alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili, alle industrie estrattive a cui si applica il D. Leg.vo 624/1996 (Attuazione direttiva 91/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali.