Sent. C. Cass. pen. 28/11/2014, n. 49731 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 28/11/2014, n. 49731

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Sicurezza - Sicurezza in atmosfera esplosiva - Responsabilità dell'appaltante in caso di infortunio del lavoratore della ditta appaltatrice.

In tema di tutela dei lavoratori, la circostanza di aver affidato in appalto l’esecuzione di un’opera ad altra ditta, non libera l’appaltante dalla propria responsabilità prevenzionale atteso che la ditta appaltan

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[Premessa]


REPUBBLICA ITALIA

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Sentenza


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Fatto

1. Con sentenza resa in data 1/6/2012, il Tribunale di Mantova ha condannato C.A. alla pena di due mesi di reclusione in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni del lavoratore B.R. , in (omissis) .

All'imputato era stata originariamente contestata la violazione delle norme di colpa specifica espressamente richiamate nel capo d'imputazione, consistita nell'aver omesso, nella qualità di direttore in materia di sicurezza sul lavoro della società SOL s.p.a., di valutare il rischio di esplosione nella zona di deposito bombole da bonificare e di effettuare una corretta formazione del lavoratore, senza neppure provvedere ad impartire istruzioni scritte, con la conseguenza che il lavoratore B.R. , dipendente di una ditta appaltatrice, mentre si trovava in piedi sul bordo di un cestone al fine di effettuare un'operazione manuale di svuotamento della valvola di una bombola

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Diritto

3. Il ricorso è infondato.

Secondo la motivazione coerentemente dipanata nella sentenza impugnata elaborata dalla corte territoriale in termini di rigorosa congruità logica e adeguatezza argomentativa , la responsabilità penale dell'imputato, in relazione alla verificazione dell'infortunio oggetto di giudizio, ha trovato pieno riscontro nel rilievo della mancata previa realizzazione, da parte del C. (nella qualità di direttore in materia di sicurezza sul lavoro della società SOL), di un'approfondita e analitica valutazione dei rischi connessi alla fase produttiva corrispondente al segmento che ha interessato il prestatore di lavoro infortunato; nella trascurata formalizzazione (per iscritto) delle procedure funzionali all'ottimale gestione del rischio professionale specifico e, infine, nell'omessa puntuale diffusione, presso tutti i lavoratori interessati, della conoscenza di tali procedure formalizzate, unitamente alla connessa predisposizione di adeguate forme di controllo in ordine alla relativa osservanza.

Sul punto, la corte bresciana ha evidenziato come il principale profilo di colpa riscontrato, a carico dell'imputato, dovesse identificarsi nella mancata predisposizione, all'interno dell'azienda, di un apposito documento informativo che prescrivesse in modo dettagliato la corretta procedura concernente il controllo e lo sfiato delle bombole (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata); ossia, in particolare (in coerenza con le analiti

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P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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Dalla redazione