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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 25/11/2022, n. 203
D. Leg.vo 25/11/2022, n. 203
D. Leg.vo 25/11/2022, n. 203
- Avviso di rettifica in G.U. 03/04/2023, n. 79
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 20; |
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Capo I - Modifiche ai titoli II e III del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativi alle definizioni e alle autorità competenti |
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Art. 1. - Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle definizioni1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al punto 1), le parole: «electron volt» sono sostituite dalla seguente: «elettronvolt»; b) al punto 7), prima delle parole «è il quoziente di dN fratto dt» sono inserite le seguenti: «l'attività di una determinata quantità di un radionuclide in uno stato particolare di energia in un momento determinato;» e dopo le parole: «L'unità di» sono inserite le seguenti: «misura dell'»; c) al punto 13), le parole: «s-1» sono sostituite dalle seguenti: «s-1»; d) al punto 23), dopo le parole: «di cui ai numeri» la parola: «precedenti» è sostituita dalle segue |
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Art. 2. - Introduzione dell'articolo 8-bis nel decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla pubblicità delle informazioni1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è inserito il seguente: |
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Capo II - Modifiche al titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti |
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Art. 3. - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo ai livelli di riferimento radon |
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Art. 4. - Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla registrazione dei dati radon |
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Art. 5. - Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esercente nei luoghi di lavoro1. All'articolo 17 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 6. - Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al radon nelle abitazioni |
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Art. 7. - Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo agli obblighi dell'esercente in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale1. All'articolo 22 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguen |
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Art. 8. - Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla classificazione dei residui |
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Art. 9. - Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell'ambiente |
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Art. 10. - Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione |
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Capo III - Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo |
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Art. 11. - Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all' autorizzazione al commercio di materiali radioattivi |
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Art. 12. - Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'importazione e produzione a fini commerciali di sorgenti di radiazioni ionizzanti |
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Art. 13. - Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al divieto di pratiche1. All'articolo 39, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: |
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Art. 14. - Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al registro delle operazioni commerciali |
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Capo IV - Modifiche al titolo VII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattivi |
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Art. 15. - Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla notifica di pratica |
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Art. 16. - Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esonero dall'obbligo di notifica di pratica1. All'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 46 per quanto concerne le sorgenti di taratura finalizzate al corretto funzionamento della strumentazione di radioprotezione impiegata nell'ambito dei propri compiti istituzionali, qualora il valore dell'attività totale o della concentrazione di attività dei seguenti radionuclidi contenuti in dette sorgenti non sia superiore a quanto di seguito riportato:
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Art. 17. - Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti |
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Art. 18. - Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti1. All'articolo 50 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole «nell'Allegato XIV», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «nella Tabella I-1A dell'Allegato I» e alla lettera c), n. 2), le parole «superiore per un fattore 50 ai valori indicati» sono sostituite dalle seguenti: «superiore per un fattore 50.000 ai valori indicati»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: |
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Art. 20. - Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo |
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Capo V - Modifiche al titolo X del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi |
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Art. 21. - Modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a relazioni e revisioni tra pari |
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Capo VI - Modifiche al titolo XI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esposizione dei lavoratori |
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Art. 22. - Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti |
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Art. 23. - Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti1. All'articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apport |
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Art. 24. - Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei lavoratori1. All'articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono ap |
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Art. 25. - Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo ad altre attività presso terzi |
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Art. 26. - Modifiche all'articolo 124 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle esposizioni accidentali o di emergenza |
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Art. 27. - Modifiche all'articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'abilitazione degli esperti di radioprotezione1. All'articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'abilitazione di |
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Art. 28. - Modifiche all'articolo 130 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle attribuzioni dell'esperto di radioprotezione |
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Art. 29. - Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti1. All'articolo 131, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 |
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Art. 30. - Modifiche all'articolo 133 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica |
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Art. 31. - Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a visite mediche periodiche e straordinarie |
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Art. 32. - Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'elenco dei medici autorizzati1. All'articolo 138, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: |
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Capo VII - Modifiche al titolo XII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esposizione della popolazione |
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Art. 33. - Modifiche all'articolo 151 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla protezione operativa degli individui della popolazione e agli obblighi degli esercenti |
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Art. 34. - Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura1. All'articolo 155 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a verificare i livelli di smaltimento nell'ambiente dei rifiuti o dei residui, e il rispetto delle prescrizioni autorizzative relative allo smaltimento medesimo»; b) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: |
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Capo VIII - Modifiche al titolo XIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle esposizioni mediche |
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Art. 35. - Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'applicazione del principio di ottimizzazione alle esposizioni mediche1. All'articolo 158 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 5 è sostituito dal segu |
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Art. 36. - Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al piano nazionale di emergenza |
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Capo IX - Modifiche al titolo XV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a particolari situazioni di esposizione esistente |
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Art. 37. - Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo ai principi della radioprotezione per le misure correttive e protettive |
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Art. 38. - Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'attuazione delle misure correttive e protettive |
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Art. 39. - Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo |
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Art. 40. - Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al rinvenimento di materiale radioattivo |
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Capo X - Modifiche al titolo XVI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'apparato sanzionatorio |
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Art. 41. - Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo IV1. All'articolo 205 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 42. - Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo VII |
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Art. 43. - Modifiche all'articolo 210 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni penali relative ai Titoli IX e X |
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Art. 44. - Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo XI |
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Art. 45. - Modifiche all'articolo 218 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni amministrative relative al Titolo VII |
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Art. 46. - Modifiche all'articolo 231 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla destinazione degli importi delle sanzioni amministrazione1. All'articolo 231 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 1 è sostituito dal seguente |
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Capo XI - Modifiche al titolo XVII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a disposizioni transitorie e finali |
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Art. 47. - Modifiche all'articolo 233 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso |
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Art. 48. - Modifiche all'articolo 234 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di pratiche |
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Art. 49. - Modifiche all'articolo 235 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo VII |
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Capo XII - Modifiche agli allegati del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 |
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Art. 50. - Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche1. All'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modifiche: a) al punto 2.4 le parole «1.1» e sono sostituite dalle seguenti «2.2»; b) ai punti 5.2 e 5.3 le parole «U235», «U238», «Th232» sono sostituite dalle seguenti «U-235», «U-238», «Th-232»; c) dopo il punto 8.1 è inserito il seguente: «8.1-bis. Per i radionuclidi il cui valore di concentrazione di attività non risulti essere presente nella Tabella I-1B si dovrà tenere conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea. Nel caso in cui alcuna direttiva, raccomandazione o orientamento tecnico fornito dall'Unione europea fosse disponibile, dovrà essere utilizzato il valore di concentrazione di attività più conservativo presente nella Tabella I-1B.». d) dopo il punto 8.2 sono inseriti i seguenti: «8.2-bis. Possono essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del presente decreto i rifiuti radioattivi solidi, impiegati solo in ambito diagnostico e terapeutico, contaminati da radionuclidi con tempi di dimezzamento inferiore a 60 giorni, quando la concentrazione di attività è pari o inferiore al 90% dei valori riportati nella Tabella I-1B (livello di allontanamento derivato). 8.2-ter. Per le miscele di radionuclidi presenti nei rifiuti solidi di cui al paragrafo 8.2-bis precedente, le condizioni di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del presente decreto sono determinate calcolando i valori per la concentrazione di attività con la seguente formula:
dove, Ci è l'attività specifica del radionuclide i nel rifiuto solido considerato (Bq/g); CLi-90% è il livello di allontanamento derivato, di cui al paragrafo 8.2-bis precedente, del radionuclide i nel materiale (Bq/g); n è il numero di radionuclidi presenti nella miscela. 8.2-quater. I soggetti titolari di nulla osta devono mantenere aggiornato un registro, conservato presso l'installazione, contenente tutti i dati relativi agli allontanamenti dei rifiuti solidi di cui al paragrafo 8.2-bis, in cui siano riportati almeno i seguenti dati: 1) l'elenco dei radionuclidi presenti nei rifiuti solidi; 2) l'attività di ciascuno dei radionuclidi alla data in cui gli stessi rifiuti solidi sono stati allontanati definitivamente; 3) la massa dei rifiuti solidi allontanati utilizzata ai fini della verifica dei livelli di allontanamento derivati di cui al punto 8.2-bis. 8.2-quinquies. I soggetti titolari di nulla osta devono mantenere disponibile presso l'installazione una procedura di allontanamento dei rifiuti solidi, di cui al punto 8.2-bis, firmata dallo stesso titolare di nulla osta e, per la parte di competenza, dall'esperto di radioprotezione incaricato; 8.2-sexies. I rifiuti allontanati secondo le modalità del punto 8.2-bis devono essere esclusivamente destinati a termodistruzione.»; e) al punto 8.4 le parole «al paragrafo 8.3» sono sostituite dalle seguenti «ai paragrafi 8.2 e 8.3»; f) al punto 9.1 le parole «Dalle condizioni per l'applicazione delle disposizioni stabilite per le pratiche sono escluse dal computo di cui ai paragrafi 1, 2 e 3: » sono sostituite dalle seguenti: «Dalle condizioni per l'applicazione delle disposizioni stabilite per le pratiche sono esclusi: »; g) nella Tabella I-1A l'intestazione è sostituita dalla seguente:
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Art. 51. - Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 1011. All'Allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla Sezione I - esposizione al radon: 1) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili;»; 2) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) partecipazione a corsi di formazione dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, università, ordini professionali, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici. Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono inoltre partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati dai medesimi soggetti e di pari contenuto, da effettuarsi con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore che possono essere ricompresi all'interno delle normali attività di aggiornamento professionale;»; b) la Sezione II è sostituita dalla seguente: «SEZIONE II: PRATICHE CHE COMPORTANO L'IMPIEGO DI MATERIALI CONTENENTI RADIONUCLIDI DI ORIGINE 1. Elenco dei settori industriali di cui all'articolo 20 L'elenco dei settori industriali e delle relative classi o tipi di pratiche o scenari critici di esposizione che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, compresa la ricerca e i processi secondari pertinenti, di cui all'articolo 20 è riportato nella tabella II-1. 2. Livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività di cui all'articolo 22 1) I livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività per unità di massa (kBq/kg) per i materiali solidi contenenti radionuclidi di origine naturale in equilibrio secolare con i loro prodotti di decadimento sono riportati nella tabella II-2. I livelli si applicano a tutti i radionuclidi della catena di decadimento dell'U-238 e del Th-232. 2) Nel caso di equilibrio secolare i valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide capostipite. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1. Nel caso di assenza di equilibrio secolare si dovrà tenere conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea. 3) Per i fanghi umidi petroliferi si adottano valori di esenzione 5 volte superiori a quelli della tabella II-2 e 100 kBq kg-1 per U-nat, Th-230, Th-232, Po-210 o Pb-210 e 10 kBq/kg per Ra-228; 4) I residui devono rispettare i criteri d |
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Art. 53. - Modifiche all'allegato VI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla classificazione dei residui1. All'allegato VI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la prima parte è sostituita dalla seguente: SEZIONE I - CLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI I residui derivanti dalle pratiche di cui all'articolo 20 sono classificati ai sensi degli articoli 25 e 26. |
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Art. 55. - Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla importazione e produzione a fini commerciali di sorgenti di radiazioni ionizzanti1. All'allegato IX, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al paragrafo 1, nell'intestazione la paro |
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Art. 56. - Modifiche all'allegato XIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità per il conferimento della qualità di sorgente di tipo riconosciuto1. All'allegato XIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al paragrafo 2.1, le parole: «dell'industria, del commercio e dell'artigiana |
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Art. 57. - Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta1. Alla Sezione I dell'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al paragrafo 3.2 le parole: «di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4 devono essere» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai paragrafi 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, nei casi applicabili,» e le parole «, e per l'impiego di categoria A» sono soppresse»; b) al paragrafo 3.4, lettera f), le parole «e ai punti 3 e 4 dell'allegato XXV parte I, ove pertinenti» sono soppresse; c) al paragrafo 4.13 le parole: «dell'azienda sanitaria locale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorità sanitaria indicata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma»; d) al paragrafo 4.14 le parole: «all'articolo 35» sono sostituite dalle parole: «all'articolo 61»; e) dopo il paragrafo 4.14 sono aggiunti i seguenti: «4.14-bis. Gli esercenti delle pratiche classificate in categoria A che, in ragione di specifiche modifiche alla pratica oggetto dell'autorizzazione vigente, abbiano i requisiti per essere classificate in categoria B, devono presentare istanza di nulla osta ai sensi dell'articolo 52. Copia dell'istanza di autorizzazione deve essere inviata alle Amministrazioni di cui all'articolo 51 e all'ISIN. 4.14-ter. L'Amministrazione che rilascia il nullaosta di cui al paragrafo 4.14-bis ne invia copia alle Amministrazioni di cui all'articolo 51 e all'ISIN, vincolandone l'entrata in vigore all'emissione, da parte del Ministero |
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Art. 58. - Modifiche all'allegato XV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di raccolta e trasporto in conto proprio o in conto terzi, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi e delle esenzioni da tale autorizzazione1. All'allegato XV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 59. - Modifiche all'allegato XVI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito1. All'allegato XVI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 |
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Art. 60. - Modifiche all'allegato XVII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo ai punti di contatto per le comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri1. All'allegato XVII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «1. Ministero dello sviluppo economico Direzione Generale per l'Approvvigionamento l'Efficienza e la Competitività Energetica Via Veneto, 33 - 00187 Roma Tel.: (+39) 06 4705 2796 |
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Art. 61. - Modifiche all'allegato XVIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 riguardante le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere all'ISIN, relative alle sorgenti sigillate ad alta attività1. All'allegato XVIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modifiche: a) al paragrafo 2.2.3, le parole: «3 per la Categoria C» sono soppresse; b) il paragrafo 3.1.2 è sostituito dal seguente: «3.1.2 Unità di misura attività Riportare l'unità di misura dell'attività secondo la seguente codifica:
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Art. 62. - Modifiche all'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all'elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica1. All'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 |
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Art. 63. - Modifiche all'allegato XXII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione dei criteri per l'adozione della sorveglianza fisica1. All'Allegato XXII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 64. - Modifiche all'allegato XXIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni1. All'Allegato XXIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al punto 4.2, dopo le parole «relazioni tecniche datate» sono inserite le seguenti: «, trasmesse al datore di lavoro per via telematica,»; b) al punto 10.1, le parole «dall'articol |
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Art. 65. - Modifiche all'allegato XXIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione dei limiti di dose per i lavoratori, per gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione nonché dei criteri di computo e di utilizzazione delle grandezze radioprotezionistiche connesse1. All'Allegato XXIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al punto 0.1.2, la formula «1 Mev ≤ En 50 ≤ keV» è sostitui |
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Art. 66. - Modifiche all'allegato XXV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a procedure di giustificazione e relativi vincoli di dose e ottimizzazione per coloro che assistono e confortano persone sottoposte ad esposizioni mediche1. All'allegato XXV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono app |
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Art. 67. - Modifiche all'allegato XXVI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo ai livelli diagnostici di riferimento1. All'allegato XXVI sotto le parole «ALLEGATO XXVI» le parole «(articolo 158, comma 3)» sono sostituite dalle seguenti «(articolo 158, comma 5)» |
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Art. 68. - Modifiche all'allegato XXVIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla documentazione del manuale di qualità1. All'allegato XXVIII, parte 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: |
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Art. 70. - Modifiche all'allegato XXXII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'indice del piano di emergenza1. L'allegato XXXII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è sostituito dal seguente: «Allegato XXXII (Titolo XIV) Indice L'indice contiene una serie di elementi non esaustivi che, qualora applicabili al caso di specie, fungono da guida per la redazione del piano di emergenza. 1. Parte generale 1.1. Premessa (cenni storici riguardanti il piano; esigenza di revisione e aggiornamento tenendo conto delle lezioni apprese nel corso delle esercitazioni o eventi; elenco delle Amministrazioni e degli enti coinvolti) 1.2. Normativa di riferimento 1.3. Descrizione del sito (realtà ambientale e socio-produttiva del territorio circostante l'impianto) 1.3.1. Inquadramento territoriale 1.3.2. Idrologia superficiale 1.3.3. Geologia ed idrogeologia 1.3.4. Climatologia locale |
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Capo XIII - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale |
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Art. 71. - Modifiche all'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo all'autorizzazione integrata ambientale |
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Capo XIV - Modifiche al decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59, relativo alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazioni |
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Art. 72. - Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, relativo all'autorizzazione unica ambientale |
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Capo XV - Disposizioni finali |
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Art. 73. - Norme di coordinamento1. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 74. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a |
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20/12/2024
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