D. Leg.vo 13/12/2024, n. 192 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 13/12/2024, n. 192

Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES).
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’atti

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TITOLO I - DIPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DEI TERRENI, DI LAVORO DIPENDENTE, DI LAVORO AUTONOMO E DIVERSI
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Capo I - REDDITI DEI TERRENI
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Art. 1. - Revisione della disciplina dei redditi dei terreni

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 28, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:

«4-ter. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella incrementata del 400 per cento.

4-quater. Il reddito dominicale determinato ai sensi del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, ovvero, in via transitoria, ai sensi del comma 4-ter, non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all’immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis).»;

b) all’articolo 32:

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Art. 2. - Aggiornamento delle banche dati catastali

1. In relazione ai terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), diversi da quelli di cui all’articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ott

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Capo II - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
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Art. 3. - Revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), le parole: «che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari i

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Art. 4. - Decorrenza delle disposizioni in tema di revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente

1. Le disposizioni di cui all’articolo 3 si applicano ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

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Capo III - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
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Art. 5. - Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 17, comma 1, la lettera g-ter) è sostituita dalla seguente:

«g-ter) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo, se percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo di imposta;»;

b) l’articolo 54 è sostituito dai seguenti:

«Art. 54 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo). — 1. Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.

2. Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:

a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;

b) rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;

c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi.

3. Le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Art. 54-bis (Plusvalenze e altri proventi). — 1. Le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, concorrono a formare il reddito se:

a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione.

2. La plusvalenza è costituita, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), dalla differenza tra il corrispettivo o l’indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera c), dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato del bene. In ogni caso, la plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

3. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria avente a oggetto beni immobili e mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima, nonché, in caso di beni immobili, della quota capitale dei canoni, già maturati, indeducibile in quanto riferibile al terreno.

Art. 54-ter (Rimborsi e riaddebiti). — 1. Le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nel presente articolo.

2. Le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), non rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire da

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Art. 6. - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni dell’articolo 5 si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino al 31 dicembre 2024, in via transitoria, le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

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Capo IV - REDDITI DIVERSI
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Art. 7. - Plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione

1. All’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modific

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TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI D’IMPRESA
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Capo I - AVVICINAMENTO DEI VALORI FISCALI AI VALORI CONTABILI
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Art. 8. - Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali e regimi di riallineamento

1. In attesa della piena attuazione dei criteri direttivi degli articoli 6, comma 1, lettere a) e c), e 9, comma 1, lettera c), della

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Art. 9. - Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 88, comma 3, lett

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Art. 10. - Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti fattispecie:

a) prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

b) variazioni dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) già adottati;

c) passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) alla normativa nazionale;

d) variazione dei principi contabili nazionali;

e) cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell’impresa;

f) applicazione per le micro-imprese

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Art. 11. - Regimi di riallineamento

1. Il riallineamento può essere attuato sulla totalità delle divergenze positive e negative, escluse quelle di cui all’articolo 10, comma 7, esistenti all’inizio del periodo d’imposta e verificatesi nel medesimo periodo d’imposta, ovvero esistenti alla data di efficacia delle operazioni di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera g). La somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, è assoggettata a tassazione con l’aliquota ordinaria, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, separatamente dall’imponibile complessivo. Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d’imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo

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Art. 12. - Riallineamenti dei maggiori valori emersi in esito a operazioni straordinarie

1. All’articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

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Art. 13. - Entrata in vigore, disposizioni transitorie e disposizioni abrogate

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11, commi 1 e 2, si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; dal medesimo periodo d’imposta non trovano più applicazione:

a) gli articoli 7-bis, comma 3, e 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38; le divergenze derivanti dall’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 13, comma 2, primo periodo, e comma 3, del citato decreto legislativo n. 38 del 2005, determinate alla data di inizio periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, concorrono, per quote costanti, alla formazione dell’imponibile del medesimo periodo d’imposta e dei successivi quattro periodi di imposta;

b) l’articolo 15, commi da 1 a 12-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 14. - Affrancamento straordinario delle riserve

1. I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31

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Capo II - DISPOSIZIONI ULTERIORI
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Sezione I - OPERAZIONI STRAORDINARIE
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Art. 15. - Modifiche al regime di riporto delle perdite e operazioni straordinarie

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 84, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se le partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo, e, inoltre, viene modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell’attività si intende realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto merceologico o, comunque, di acquisizione di azienda o ramo di essa e assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori. La limitazione di cui al presente comma si applica alle perdite che risultano al termine del periodo di imposta precedente al trasferimento o all’acquisizione delle partecipazioni oppure a quelle che risultano al termine del periodo di imposta in corso alla data del trasferimento, qualora quest’ultimo intervenga dopo la prima metà del medesimo periodo d’imposta.

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora dal conto economico del soggetto che riporta le perdite, quale risulta dal bilancio relativo all’esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, risulta un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.

3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis le perdite sono riportabili per un importo, complessivamente considerato, non eccedente il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite, alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, quale risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all’articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 64 del codice di procedura civile, rid

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Art. 16. - Scissione e scissione mediante scorporo

1. All’articolo 173 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell’articolo 86, comma 4, quali risultanti al termine dell’ultimo periodo d’imposta della società scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell’articolo 2506-quater del codice civile, escluse le eccedenze d’imposta utilizzabili in compensazione, anche ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e i crediti di imposta chiesti a rimborso, di natura diversa da quella agevolativa, e i relativi obblighi strumentali della società scissa sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli element

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Art. 17. - Modifiche alla disciplina dei conferimenti

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 175, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87, qualora il valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4:

a) è inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo;

b) è superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale.»;

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Sezione II - ALTRE DISPOSIZIONI
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Art. 18. - Modifiche alla disciplina della liquidazione

1. L’articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«Art. 182 (Liquidazione ordinaria). — 1. In caso di liquidazione dell’impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e l’inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico, ovvero a norma dell’articolo 66 se ne ricorrono i presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le società, in conformità alle risultanze del conto della gestione prescritto all’articolo 2277 del codice c

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Art. 19. - Modifiche alla disciplina della «tonnage tax»

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 155:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L’opzione non può essere esercitata e se esercitata viene meno con effetto dal periodo d’imposta in corso per le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e per le imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.»;

2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

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12340898 12384648
Art. 20. - Modifiche al regime delle società di comodo

1. Nelle more della revisione della disciplina di contrasto al mero godimento dei beni messi a disposizione dei soci e dei loro familiari gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale, nell’ambito della disciplina delle società di comodo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 21. - Disposizioni finanziarie

1. Il fondo di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è incrementato di 160.889.446 euro per l’anno 2027, 125.189.446 euro per l’anno 2028, 60.289.446 euro per l’anno 2029, 220.689.446 euro per l’anno 2030, 291.089.446 euro per l’anno 2031, 258.689.446 euro per l’anno 2032, 227.489.446 euro per l’anno 2033, 221.789.446 euro per l’anno 2034, 216.289.446 euro per l’anno 2035, 210.589.446 euro per l’anno 2036 e 204.889.446 euro annui a decorrere dall’anno 2037.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 160.889.446 euro per l’anno 2027, 125.189.446 euro per l’anno 2028, 60.289.446 euro per l’anno 2029, 220.689.446 euro per l’anno 2030, 291.089.446 euro per l’anno 2031, 258.689.446 euro per l’anno 2032, 227.489.446 euro per l’anno 2033, 221.789.446 euro per l’anno 2034, 216.289.446 euro per l’anno 2035, 210.589.446 euro per l’anno 2036 e 204.889.44

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