D. Leg.vo 13/10/2010, n. 190 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 13/10/2010, n. 190

Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
- D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 15/10/2018
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[Premessa]


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76, 87 e 117, della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato B;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento dell

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Art. 1 - Principi e finalità

1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2008/56/CE, istituisce un quadro diretto all'elaborazione di strategie per l'ambiente marino e all'adozione delle misure necessarie a conseguire e a mantenere un buono stato ambientale entro il 2020.

2. Nell'ambiente marino, nel rispetto di quanto disposto al comma 1, deve essere gar

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Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo, come defi

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Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) acque marine:

1) acque, fondali e sottosuolo situati oltre la linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali, fino ai confini della zona su cui lo Stato ha o esercita diritti giurisdizionali, in conformità al diritto internazionale del mare, quali il mare territoriale, la zona economica esclusiva, zone di pesca protette, la piattaforma continentale e, laddove istituite, le zone di protezione ecologica;

2) acque costiere già definite nella parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, i loro fondali e sottosuolo, per gli aspetti specifici dello stato ambientale dell'ambiente marino non trattati nel decreto legislativo n. 152/2006 o in altra normativa nazionale di settore;

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Art. 4 - Autorità competente

1. Il Ministero dell'ambiente esercita la funzione di Autorità competente per

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Art. 5 - Comitato tecnico

1. Il Comitato è composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute, Ministero della difesa, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'istruzione, dell'univ

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Art. 6 - Cooperazione regionale

1. Il Ministero dell'ambiente individua, ove necessario d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le procedure finalizzate ad assicurare la cooperazione con gli Stati membri che hanno in comune con l'Italia una regione o

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Art. 7 - Azioni e fasi della strategia per l'ambiente marino

1. All'attuazione del presente decreto si procede sulla base delle seguenti fasi:

a) la valutazione iniziale dello stato ambientale delle acque marine ai sensi dell'articolo 8;

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Art. 8 - Valutazione iniziale

1. Il Ministero dell'ambiente promuove e coordina, avvalendosi del Comitato, la valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente marino, sulla base dei dati e delle informazioni esistenti, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Le amministrazioni dello Stato, i soggetti pubblici e privati che, nell'esercizio delle proprie attivit&ag

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Art. 9 - Determinazione del buon stato ambientale

1. Il buono stato ambientale è determinato sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato 1, ed è identificato quando:

a) la struttura, la funzione ed i processi degli ecosistemi che compongono l'ambiente marino, unitamente ai fattori fisiografici, geografici, geologici e climatici, consentano a tali ecosistemi di funzionare pienamente e di mantenere la loro resilienza ad un cambiamento ambientale dovuto all'attività umana;

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Art. 10 - Definizione dei traguardi ambientali

1. Sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine

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Art. 11 - Programmi di monitoraggio

1. Sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, elabora ed attua, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali previsti dall'articolo 10, nonché per l'aggiornamento di tali traguardi.

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Art. 12 - Programmi di misure

1. A seguito della definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, elabora uno o più programmi di misure finalizzati a conseguire o mantenere un buon stato ambientale. A tal fine, tiene conto delle tipologie di misure riportate all'allegato VI.

2. Ai fini dell'elaborazione dei programmi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente:

a) procede ad una ricognizione dei programmi di misure, tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque adottata a livello comunitario o da accordi internazionali, anche con finalità diverse da quelle ambientali, esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, nonché delle autorità competenti alla relativa elaborazione ed attuazione, tenendo conto, in particolare, degli strumenti di pianificazione e di programmazione con rilievo per le acque marine previsti dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque o da accordi internazionali.;

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Art. 13 - Interventi urgenti

1. Nel caso in cui risulti che, in una regione o sottoregione condivisa dall'Italia con altri Stat

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Art. 14 - Eccezioni

1. Costituiscono cause di eccezione, per il non raggiungimento di un traguardo ambientale o di un buono stato ambientale:

a) un'azione o un'omissione non imputabile all'Italia;

b) le cause naturali;

c) la forza maggiore;

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Art. 15 - Casi che richiedono un'azione comunitaria

1. Nel caso in cui risulti che, presso una regione o sottoregione marina, lo stato ambientale de

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Art. 16 - Consultazione e informazione del pubblico

1. Il Ministero dell'ambiente assicura idonei strumenti e procedure affinché tutti i soggetti interessati possano partecipare in modo effettivo e tempestivo all'esame degli aspetti rilevanti per l'attuazione del presente decreto. A tal fine possono essere previste forme di diffusione delle informazioni, sedi di confronto o inchieste pubbliche e possono essere promosse, ove possibile,

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Art. 17 - Comunicazioni alla Commissione europea

1. Il Ministero dell'ambiente, entro il 15 gennaio 2011, comunica alla Commissione europea il nominativo dell'autorità competente, individuata nell'articolo 4, comma 1, unitamente alle informazioni di cui all'allegato II; le eventuali modifiche sono comunicate entro sei mesi dalla loro applicazione.

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Art. 18 - Disposizioni finali

1. Alla modifica degli allegati del presente decreto si provvede mediante regolamenti da adottare sulla base

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Art. 19 - Disposizioni finanziarie

1. All'onere di cui all'articolo 8, pari ad euro 9.187.578 per il 2011 e ad euro 9.000.000 per il 2012 si fa fronte, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'arti

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Allegato I - Descrittori qualitativi per la determinazione del buon stato ambientale

1. La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche.

2. Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi.

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Allegato II - Autorità Competenti

1. Nome e indirizzo della o delle autorità competenti - denominazione ufficiale e indirizzo della o delle autorità competenti identificate.

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Allegato III - Elenchi indicativi di caratteristiche, pressioni ed impatti

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Allegato IV - Elenco indicativo di caratteristiche di cui tener conto per definire i traguardi ambientali

1. Adeguata copertura degli elementi che caratterizzano le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati Membri all'interno di una regione o sottoregione marina.

2. Necessità di definire:

a) traguardi volti a conseguire le condizioni auspicate in base alla determinazione di buon stato ambientale;

b) quantificabili e indicatori ad es

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Allegato V - Elementi da considerare nella definizione dei programmi di monitoraggio

1. Necessità di fornire informazioni che consentano di valutare lo stato ambientale e di stimarne il divario rispetto al buono stato ambientalee i progressi al fine del conseguimento di tale stato, conformemente alle tabelle 1 e 2 e ai criteri e alle norme metodologiche.

2. Necessità di garantire la produzione di informazioni che consentano di individuare gli indicatori più adeguati per i traguardi ambientali.

3. Necessità di gar

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Allegato VI - Tipologie di misure

1. Controlli input: misure di gestione che influenzano l'entità consentita di un'attività umana.

2. Controlli output: misure di gestione che influenzano il grado di perturbazione consentito di un elemento d

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