Il decreto legislativo disciplina l’accesso del pubblico all’informazione ambientale, in conformità alla Direttiva 2003/4/CE, avente come obiettivo di quello di garantire la libertà di accesso alle informazioni ambientali in possesso delle autorità pubbliche e la diffusione delle medesime, nonché di stabilire le condizioni fondamentali in base alle quali le informazioni devono essere rese disponibili al pubblico.
Il provvedimento fornisce in maniera la definizione di «informazione ambientale» includendo in questa qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale, concernente:
— lo stato degli elementi dell’ambiente;
— i fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente;
— le misure, le politiche, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto;
— le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale;
— le analisi costi-benefici;
— lo stato della salute e della sicurezza umana:
Il provvedimento fissa i tempi secondo i quali l’autorità pubblica deve fornire le informazioni a chi ne faccia richiesta, prevedendo altresì l’istituzione di appositi cataloghi pubblici dell’informazione ambientale, consultabili gratuitamente. Il provvedimento stabilisce inoltre il contenuto delle banche dati e dispone che, in caso di pericolo imminente per la salute umana e per l’ambiente a causa di attività umane o eventi naturali, le autorità pubbliche sono tenute a diffondere senza indugio le informazioni detenute, per consentire a chi è esposto al pericolo di mettere in atto misure di protezione.