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D. Leg.vo 23/02/2023, n. 18

Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea -

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Art. 1. - Obiettivi

1. Il presente decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. Gli

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:

a) «acque destinate al consumo umano», in prosieguo anche denominate «acque potabili»:

1) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;

2) tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato;

b) «allacciamento idrico»: la condotta idrica derivata dalla condotta principale e relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio a uno o più utenti; esso di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta principale della rete di distribuzione del gestore idrico integrato e termina al punto di consegna dell'acquedotto; l'allacciamento idrico costituisce parte della rete del gestore idrico integrato, che ne risulta pertanto responsabile, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilità del gestore idro-potabile di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprietà privata;

c) «area di ricarica o alimentazione»: la porzione di bacino idrografico, o di bacino idrogeologico nel caso di acque sotterranee, sotteso alla sezione o punto di prelievo idropotabile. Sono da considerare nell'area di alimentazione anche le eventuali porzioni di bacino idrografico o idrogeologico connesse artificialmente mediante opere di trasferimento idrico;

d) «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)»: il sistema informativo centralizzato, istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'articolo 19;

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Art. 3. - Campo di applicazione ed esenzioni

1. Il presente decreto non si applica:

a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;

b) alle acque considerate medicinali a norma della pertinente legislazione;

c) alle acque di cui all'articolo 2, comma 1), lettera a, punto 2), se:

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Art. 4. - Obblighi generali

1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.

2. Ai fini dell'osservanza dei requisiti minimi previsti dal presente decreto, le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresent

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Art. 5. - Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati

1. I valori per i parametri elencati nell'allegato I, Parti A e B, devono essere rispettati:

a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna, ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto rappresentativo della rete di distribuzione del gestore idro-potabile prossimo al punto di consegna, e nel punto di utenza in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano all'interno dei locali pubblici e privati;

b) per le acque destinate al consumo umano fornite da una cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla

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Art. 6. - Obblighi generali per l'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio

1. L'approccio basato sul rischio è finalizzato a garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano e l'accesso universale ed equo all'acqua in conformità al presente decreto, implementando un controllo olistico di eventi pericolosi e pericoli di diversa origine e natura - inclusi i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla continuità della fornitura - conferendo priorità di tempo e risorse ai rischi significativi e alle misure più efficaci sotto il profilo dei costi e limitando analisi e oneri su questioni non rilevanti, coprendo l'intera filiera idropotabile, dal prelievo alla distribuzione, fino ai punti di rispetto della conformità dell'acqua specificati all'articolo 5 e garantendo lo scambio continuo di informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idro-potabili e le autorità competenti in materia sanitaria e ambientale.

2. L'approccio di cui al comma 1 comporta i seguenti elementi:

a) una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, in conformità all'articolo 7;

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Art. 7. - Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano

1. Le Autorità ambientali delle regioni e province autonome sulla base delle informazioni rese disponibili da ISPRA attraverso il SINTAI, elencate all'allegato VII, di quelle rese disponibili dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) e dal gestore idro-potabile, nonché delle altre informazioni necessarie alla valutazione e gestione del rischio, previste ai sensi della parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprese quelle relative all'applicazione dell'articolo 94 dello stesso decreto e dai PSA di cui al decreto del Ministero della salute del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2017, n. 192, provvedono ad effettuare una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano.

2. Al fine di rendere più efficace l'azione tecnico-amministrativa, nel caso della presenza di più punti di prelievo in una stessa area di alimentazione, le Autorità ambientali delle regioni e province autonome possono attuare la valutazione e gestione del rischio in forma aggregata, avendo cura di rappresentare le eventuali differenze locali.

3. La valutazione del rischio include almeno i seguenti elementi:

a) una caratterizzazione delle aree di alimentazione per i punti di prelievo:

1) una specificazione e mappatura delle aree di alimentazione per i punti di prelievo;

2) una mappatura delle aree protette di cui all'art. 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi incluse quelle definite dall'art. 94 del medesimo decreto;

3) le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di prelievo delle aree di alimentazione; poiché tali dati sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di salute pubblica e sicurezza pubblica, le Autorità ambientali delle regioni e province autonome provvedono affinché tali dati siano protetti e comunicati esclusivamente alle autorità competenti e ai gestori idro-potabili;

4) una descrizione dell'uso del suolo, del dilavamento e dei processi di ravvenamento delle aree di alimentazione per i punti di prelievo;

b) l'indivi

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Art. 8. - Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile

1. I gestori idro-potabili effettuano una valutazione e gestione del rischio dei propri sistemi di fornitura, attraverso l'elaborazione del PSA del sistema di fornitura idro-potabile e la successiva richiesta di approvazione dello stesso da parte del CeNSiA, secondo quanto previsto all'articolo 6, commi 6 e 7.

2. Il PSA di cui al comma 1 è conforme ai seguenti criteri:

a) tiene conto dei risultati della valutazione e gestione del rischio effettuata conformemente all'articolo 7;

b) include un'analisi dei rischi per approvvigionamenti idrici consistenti in acque da destinare a consumo umano di diversa origine, per le quali non siano disponibili valutazioni specifiche ai sensi del precedente comma, come, tra l'altro, nel caso di prelievo di acque di origine marina;

c) include una descrizione del sistema di fornitura dal punto di prelievo al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell'acqua, con particolare riguardo alle zone di fornitura idro-potabile;

d) individua i pericoli e gli eventi pericolosi nell'ambito del sistema di fornitura idro-potabile, includendo una valutaz

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Art. 9. - Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni

1. I gestori della distribuzione idrica interna effettuano una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all'allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell'allegato I, parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle a

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Art. 10. - Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano

1. Per l'espletamento degli obblighi generali di cui all'articolo 4, i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o di totale o parziale sostituzione, in impianti esistenti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che possono, in ogni modo, entrare a contatto con tali acque, non devono nel tempo:

a) compromett

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Art. 11. - Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano.

1. Le disposizioni del presente articolo definiscono i requisiti dei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano (in prosieguo denominati «ReMaF»), definiti in allegato IX, sezione A, utilizzati nei processi tecnologici di trattamento, preparazione e distribuzione delle acque da destinare e destinate al consumo umano, immessi sul mercato nazionale successivamente alla data indicata al comma 4.

2. I ReMaF di cui al comma 1 devono essere compatibili con le caratteristiche dell'acqua con cui vengono posti a contatto e, per le finalità degli obblighi generali di cui all'articolo 4, in condizioni normali o prevedibili di utilizzo e di messa in opera, non devono nel tempo:

a) compromettere, direttamente o indirettamente, la sicurezza dell'acqua o la sua idoneità al consumo umano;

b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;

c) favorire indirettamente la crescita microbica;

d) rilasciare in acqua contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalità previste con il trattamento.

3. I ReMaF non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto, in modo tale da non consentire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell'allegato 5, alla Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e, in ogni caso, da non pregiudicare il rispetto degli obiettiv

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Art. 12. - Controlli

1. I controlli volti a verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano consistono nell'insieme di attività effettuate regolarmente e in conformità al presente articolo e all'allegato II, Parte A e B, al fine di garantire che le acque fornite soddisfino nel tempo gli obblighi generali di cui all'articolo 4.

2. Per l'adempimento dei controlli di cui al comma 1, le autorità sanitarie delle regioni e province autonome adottano opportuni programmi di controllo relativi alle filiere idro-potabili che insistono sul territorio di propria competenza, nel rispetto degli obiettivi generali e dei requisiti stabiliti all'allegato II, Parte A, avvalendosi delle autorità sanitarie locali territorialmente competenti e delle Agenzie del SNPA, coordinandosi con i gestori idro-potabili, e tenendo conto dei risultati della valutazione del rischio nelle forniture idro-potabili, laddove prevista, e delle aree di alimentazione dei punti di prelievo.

3. Per la verifica della qualità delle acque destinate al consumo umano, i programmi di controllo:

a) si basano sulla «zona di fornitura idro-potabile» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ii);

b) si articolano in controlli esterni e controlli interni, specificati negli articoli 13 e 14, pianificati in modo coordinato nel rispetto dei principi seguenti:

1) il numero di campioni previsto dalla Tabella 1 dell'allegato II, va suddiviso in parti uguali tra i controlli esterni e i controlli interni, conferendo priorità per i controlli interni alle fonti di approvvigionamento e per i controlli esterni al punto di utenza; nel caso il numero risultante dalla divisione non fosse intero, esso va arrotondato all'intero superiore;

2) i controlli esterni e i controlli interni sono distribuiti uniformemente nel corso dell'anno in modo da garantire che i valori ottenuti siano rappresentativi della qualità dell'acqua fornita o

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Art. 13. - Controlli esterni

1. I controlli esterni sono i controlli svolti dall'Azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 12, sotto il coordinamento delle regioni e province autonome di appartenenza.

2. Le regioni e province autonome provvedono all'inserimento dei risultati dei controlli esterni nel sistema operativo centralizzato AnTeA entro i dodici mesi successivi alla istituzione del suddetto sistema a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera b).

3. Nel caso di conformità dell'acqua ai parametri stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei controlli esterni è effettuata entro novanta giorni dall'acquisizione dell'esito dei controlli e comunque non oltre centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati non conformi, non oltre 48 ore dall'esito dei controlli, fatti salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo 15.

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Art. 14. - Controlli interni

1. I controlli interni sono i controlli svolti dal gestore idro-potabile per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 12.

2. Per l'esecuzione dei controlli interni il gestore idropotabile si avvale in primo luogo di propri laboratori di analisi o, in alternativa, di laboratori di altri gestori del servizio idrico integrato o anche di laboratori terzi, in tutti i casi conformi alle specifiche indicate nell'allega

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Art. 15. - Provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16, in caso di inosservanza dei requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente:

a) provvede affinché siano ricercate immediatamente le cause della non conformità;

b) nel caso di mancata conformità ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, considera il potenziale pericolo per la salute umana, tranne nel caso in cui l'inosservanza del valore di parametro venga ritenuta trascurabile;

c) provvede affinché siano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque, tenuto conto, tra l'altro, dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute umana, secondo quanto descritto nel comma 2;

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Art. 16. - Deroghe

1. La regione o provincia autonoma può stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, Parte B, fino a un valore massimo ammissibile stabilito ai sensi del comma 3, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreché l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo.

2. Le deroghe stabilite in base al comma 1, sono limitate alle seguenti situazioni:

a) punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano afferenti ad una nuova area di alimentazione;

b) una nuova fonte di inquinamento rilevata nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, per parametri recentemente ricercati o individuati;

c) una circostanza imprevista ed eccezionale in un'area di alimentazione utilizzata per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, che potrebbe comportare un superamento limitato temporaneo dei valori di parametro.

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Art. 17. - Accesso all'acqua destinata al consumo umano

1. Le regioni e province autonome adottano le misure necessarie per migliorare l'accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare assicurandone l'accesso ai gruppi vulnerabili ed emarginati, migliorandone l'accesso per chi già ne beneficia e promuovendo l'uso di acque di rubinetto.

2. Ad integrazione della legislazione vigente sul territorio nazionale volta a garantire la fornitura del quantitativo minimo vitale di acqua agli utenti domestici del servizio idrico integrato che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, al fine di assicurare gli obiettivi di cui al comma 1, le regioni e province autonome:

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Art. 18. - Informazioni al pubblico

1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, i gestori idro-potabili assicurano agli utenti informazioni adeguate e aggiornate sulla produzione, gestione e qualità dell'acqua potabile fornita, conformemente all'allegato IV, punto A, e nel rispet

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Art. 19. - Istituzione del CeNSiA e di AnTeA e informazioni relative al controllo dell'attuazione della direttiva 2020/2184/UE

1. Ai fini di assicurare un approccio sistemico nell'implementazione del presente decreto e la gestione e comunicazione efficiente dei dati funzionali al controllo dell'attuazione del decreto stesso, garantendo l'accesso al pubblico alle informazioni, e lo scambio di dati e di comunicazioni tra le Autorità competenti nazionali e dell'Unione europea, e tra queste e gli operatori del settore idropotabile, sono istituiti presso l'ISS:

a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), articolato in quattro aree funzionali: rischio microbiologico e virologico; rischio chimico; coordinamento, gestione e accesso ai dati; valutazione e approvazione di piani di sicurezza delle acque; il direttore del CeNSiA è scelto tra i dirigenti di ricerca dell'ISS ovvero tra professionalità di comprovata esperienza in Piani di sicurezza delle acque e protocollo su acqua e salute; per lo svolgimento delle proprie funzioni il CeNSiA si avvale di personale dell'ISS;

b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sistema informativo centralizzato denominato «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)».

2. Le funzioni del CeNSiA di cui al punto a) del comma 1, sono le seguenti:

a) approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), anche nell'ambito della valutazione della qualità tecnica dell'acqua e del servizio idrico integrato di competenza di ARERA; in particolare:

1) elaborazione, entro novanta giorni dalla data in entrata in operatività del Centro, delle «Linee guida per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le forniture idro-potabili», ai sensi degli articoli 6 e 8, sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato VI, e successivo inoltro alla Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua di cui all'articolo 20, per sottoporle a giudizio di valutazione e validazione da parte della Commissione stessa;

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Art. 20. - Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua

1. Per le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio di cui all'articolo 6, comma 6, con decreto del Ministero della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua.

2. La Commissione nazionale di cui al comma 1, è composta da:

a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzione di Presidente della Commissione;

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Art. 21. - Revisione e modifica degli allegati

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono recepite:

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Art. 22. - Competenze delle regioni speciali e province autonome

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

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Art. 23. - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato:

a) il gestore idro-potabile che fornisce acqua destinata al consumo umano in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 16.000 a 92.000 euro;

b) il gestore della distribuzione idrica interna che viola le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione interni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;

c) chiunque utilizza in un'impresa alimentare, mediante incorporazione o contatto, acqua non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), seppur lo sia nel punto di consegna, per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, che ha conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale e ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;

d) chiunque distribuisce acqua destinata al consumo umano attraverso case dell'acqua, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), è punito con la sanzione amministr

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Art. 24. - Norme transitorie

1. Le autorità ambientali e sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestività, e comunque non oltre il 12 gennaio 2026, le misure ne

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Art. 25. - Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legisl

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Art. 26. - Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione dei commi 2 e 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Agli one

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Allegato I (articolo 3) - Requisiti minimi relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato II (articolo 7) - Controllo e monitoraggio

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato III (articolo 7) - Specifiche per l’analisi dei parametri

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato IV (articolo 18) - Informazioni al pubblico

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato V (articolo 3) - Identificazione delle acque la cui qualità non è oggetto di regolamentazione ai sensi del presente decreto

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato VI (articolo 6) - Criteri di approvazione di un Piano di sicurezza dell'acqua (PSA) per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente decreto

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato VII (articolo 7) - Informazioni ambientali per la valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano

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Allegato VIII (articolo 2) - Classi di strutture prioritarie

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato IX (articolo 11) - Requisiti, immissione sul territorio nazionale e vigilanza dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano

Parte di provvedimento in formato grafico

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