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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 08/10/2011, n. 176
D. Leg.vo 08/10/2011, n. 176
D. Leg.vo 08/10/2011, n. 176
D. Leg.vo 08/10/2011, n. 176
Con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica in G.U. 30/11/2011, n. 279
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; |
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Capo I - Acque minerali naturali |
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Art. 1 - Campo di applicazione1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle acque minerali naturali ed alle acque d |
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Art. 2 - Definizione e caratteristiche di un’acqua minerale naturale1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute. |
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Art. 3 - Criteri di valutazione1. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono determinati i criteri di valutazione delle |
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Art. 4 - Domanda di riconoscimento1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un’acqua minerale naturale deve essere indirizzata al Ministero della salute e deve essere corredata da una documentazione volta a |
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Art. 5 - Riconoscimento1. Il Ministero della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, provvede sulla domanda di cui all’articolo 4. |
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Art. 6 - Autorizzazione alla utilizzazione1. L’utilizzazione di una sorgente d’acqua minerale naturale, riconosciuta come tale ai sensi dell’articolo 4 |
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Art. 7 - Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 6, deve in particolare essere accertato che: a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento e siano applicate, ai fini del |
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Art. 8 - Operazioni consentite e operazioni non consentite su un’acqua minerale naturale1. Il carattere di acqua minerale naturale non si intende modificato dalle seguenti operazioni: a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi; b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente prece |
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Art. 9 - Caratteristiche microbiologiche1. Alla sorgente, il tenore totale di microrganismi di un’acqua minerale naturale è conforme al suo microbismo normale ed è prova di una protezione efficace della sorgente contro qualsiasi contaminazione. La determinazione della carica microbica totale dell’acqua alla sorgente deve essere effettuata a 20-22°C dopo 72 ore e a 37°C dopo 24 ore. 2. I valori risultanti da |
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Art. 10 - Denominazione1. Ad ogni acqua minerale naturale deve essere attribuita una denominazione propria, che la distingua nettamente dalle altre acque minerali naturali. |
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Art. 11 - Modalità di utilizzazione1. È vietato il trasporto dell’acqua minerale naturale a mezzo di recipienti che non sia |
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Art. 12 - Etichettatura1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni: a) «acqua minerale naturale» integrata, se del caso, con le seguenti menzioni: 1) «totalmente degassata», se l’anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata totalmente eliminata; 2) «parzialmente degassata», se l’anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata parzialmente eliminata; 3) «rinforzata col gas della sorgente», se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, è superiore a quello della sorgente; 4) «aggiunta di anidride carbonica», se all’acqua minerale naturale è stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento; 5) «naturalmente gassata» o «effervescente naturale», se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, è uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantità di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell’acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l’imbottigliamento, nonché delle tolleranze tecniche abituali; b) la denominazione dell’acqua minerale naturale, il nome della sorgente o il nome della miscela, in caso di miscela di più sorgenti, ed il luogo di ut |
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Art. 13 - Utilizzazione delle acque minerali per la preparazione di bevande analcoliche1. È consentita l’utilizzazione delle acque minerali naturali per la preparazione di bev |
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Art. 14 - Importazione di acque minerali naturali1. È consentita l’importazione delle acque minerali naturali estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute dall’autorità competente di un altro Stato membro dell’Unione europea o dal Ministero della salute, e com |
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Art. 15 - Rapporti intracomunitari1. Qualora sussistano circostanziati motivi per ritenere che un’acqua minerale naturale non sia conforme alle disposizioni adottate in materia in sede comunitaria o presenti un perico |
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Art. 16 - Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio1. La vigilanza sulla utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere c) e d), e sul commercio delle acque minerali naturali è esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le unità sanitarie locali. |
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Art. 17 - Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande1. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque minerali naturali, assogge |
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Art. 18 - Acque potabili condizionate1. Per le acque potabili, comunque poste in commercio e per quelle sottoposte alle procedure di filtr |
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Art. 19 - Pubblicità1. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali, è vietato fare riferimento a caratteristiche o proprietà che l’acqua minerale naturale non possegga. |
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Capo II - Acque di sorgente |
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Art. 20 - Definizione e caratteristiche1. Sono denominate «acqua di sorgente» le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate. |
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Art. 21 - Riconoscimento1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un’acqua di sorgente è indirizzata al Ministero della salute ed è corredata da documentazione idonea a fornire una completa conoscenza dell’acqua di sorgente, che contenga, in particolare gli elementi |
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Art. 22 - Immissione in commercio1. L’immissione in commercio di un’acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell’art |
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Art. 23 - Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 22 deve in particolare essere accertato che: a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinament |
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Art. 24 - Operazioni consentite e operazioni non consentite1. Il carattere di acqua di sorgente non si intende modificato dalle seguenti operazioni: a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi; b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo medi |
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Art. 25 - Modalità di utilizzazione1. È vietato il trasporto dell’acqua di sorgente a mezzo di recipienti che non siano que |
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Art. 26 - Etichette1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque di sorgente devono essere riportate le seguenti indicazioni: a) «acqua di sorgente» seguito dal nome della sorgente e da quello della località di utilizzazione della stessa; b) il volume nominale; c) il titolare del provvedimento di cui all’articolo 22; |
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Art. 27 - Preparazione di bevande analcoliche1. È consentita l’utilizzazione delle acque di sorgente per la preparazione di bevande a |
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Art. 28 - Importazione e riconoscimento1. È consentita l’importazione delle acque di sorgente estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute o dall’autorità competente di un altro Stato membro dell’Unione europ |
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Art. 29 - Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio1. La vigilanza sull’utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all’articolo 24, comma 1, lettere c) e d), e sul commercio delle acque di sorgente è esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le aziende unità sanitarie local |
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Art. 30 - Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande1. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque di sorgente, assoggettata |
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Art. 31 - Pubblicità1. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque di sorgente poste in vendita con una d |
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Art. 32 - Ricerca e coltivazione1. Alle acque di sorgente si applicano le disposizioni in materia di ricerca e coltivazione previste, |
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Capo III - Sanzioni e norme transitorie |
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Art. 33 - Sanzioni1. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria: a) da 52.000 euro a 110.000 euro chiunque faccia uso di una sorgente d’acqua minerale naturale riconosciuta ai sensi dell’articolo 5 senza l’autorizzazione regionale di cui all’articolo 6; alla stessa sanzione è soggetto chi, privo di autorizzazione, imbottigli o metta in vendita acqua minerale naturale; |
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Art. 35 - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del |
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