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D. Leg.vo 14/09/2011, n. 162

Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, Legge comunitaria 2009, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, ed in particolare l'articolo 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modificazioni;

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, come modificata dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, come modificata dalla legge 8 febbraio 2005, n. 15 e dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

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CAPO I - Finalità e ambito di applicazione
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Art. 1 - Finalità

1. Il presente decreto reca le disposizioni per la trasposizione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di bio

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Art. 2 - Ambito di applicazione e divieti

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano allo stoccaggio geologico di CO2

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Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) stoccaggio geologico di CO2: l'iniezione, accompagnata dal confinamento, di flussi di CO2 in formazioni geologiche sotterranee prive di scambio di fluidi con altre formazioni;

a-bis) programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2: stoccaggio geologico di CO2 che avviene, per un periodo di tempo limitato e a fini di sperimentazione, all’interno di giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell’ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale; N13

b) colonna d'acqua: la massa d'acqua continua che si estende verticalmente tra la superficie e i sedimenti del fondo di un corpo idrico;

c) sito di stoccaggio: l'insieme del volume della formazione geologica utilizzata ai fini dello stoccaggio geologico di CO2, della sua proiezione in superficie, nonché degli impianti di superficie e di iniezione connessi;

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Art. 4 - Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 - "Comitato CCS"

N29

1. Per l’adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in qualità di autorità competente ai sensi della direttiva 2009/31/CE, il Comitato CCS, di seguito «Comitato», avente i compiti seguenti:

a) gestione e aggiornamento del Registro di cui all’articolo 5, comma 1;

b) individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui all’articolo 6, comma 1;

c) elaborazione dei dati ai fini dell’individuazione delle aree di cui all’articolo 7, comma 1;

d) valutazione della capacità di stoccaggio disponibile di cui all’articolo 7, comma 5;

e) esame delle istanze ai fini dell’assegnazione delle licenze di esplorazione di cui all’articolo 8, comma 2, nonché delle modifiche e integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo;

f) esame delle ist

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Art. 5 - Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO2

1. È istituito presso il Comitato, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO2, di seguito Registro.

2. Il Registro contiene le indicazioni riguardanti:

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Art. 6 - Creazione e gestione della banca dati centrale e acquisizione di dati esistenti

1. È istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una banca dati alla quale dovranno confluire, nei formati stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente, su proposta del Comitato, i dati acquisiti ed elaborati nel corso delle varie fasi delle attività di esplorazione e di stoccaggio di CO2, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .

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CAPO II - Stoccaggio
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Art. 7 - Analisi e valutazione del potenziale di stoccaggio

1. Il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei dati elaborati dal Comitato, sentito il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni per la parte in terraferma, individuano, con apposito decreto, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi del presente decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio non è permesso. N7

2. L'individuazione delle zone all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi del presente decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio è permesso è soggetta a valutazione ambientale strategica ai sensi del

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Art. 8 - Licenze di esplorazione

1. Qualora le informazioni contenute nella banca dati di cui all'articolo 6 o comunque le conoscenze disponibili non consentano l'effettuazione di una corretta valutazione dei complessi di stoccaggio, ulteriori dati ed informazioni sono acquisiti attraverso nuove indagini del sottosuolo previo rilascio di un'apposita licenza.

2. Le licenze di esplorazione sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la regione territorialmente interessata, con procedimento unico nel cui ambito vengono acquisiti gli atti di assenso delle amministrazioni interessate, unitamente all'esito della procedura di valutazione d'impatto ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante norme in materia ambientale, secondo la procedura di cui all'articolo 11.

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Art. 9 - Utilizzo del suolo di terzi

1. Le opere necessarie all'esplorazione sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

2. I propr

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Art. 10 - Revoca della licenza di esplorazione

1. La licenza di esplorazione viene revocata, previa diffida e sentita la regione territorialmente interessata, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambie

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Art. 11 - Norme procedurali per il rilascio della licenza di esplorazione

1. La domanda per il rilascio della licenza di esplorazione è redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Ministero dell'ambiente, alla regione territorialmente interessata e al Comitato esclusivamente su supporto informatico. L'operatore garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. All'atto della domanda il richiedente presenta quietanza dell'avvenuto pagamento della tariffa di cui all'ar

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Art. 11-bis. - Autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2

N19

1. Le autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con procedimento unico nel cui ambito è acquisito ogni atto di assenso delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo la procedura di cui all’articolo 11-ter del presente decreto. Qualora lo stoccaggio geologico di CO2 a fini sperimentali di cui al primo periodo imponga anche la realizzazione ovvero l’uso di infrastrutture a terra, l’autorizzazione di cui al medesimo periodo è rilasciata previa intesa della regione territorialmente interessata.

2. I soggetti richiedenti dimostrano di essere in possesso delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo svolgimento delle attività del programma sperimentale, secondo quanto previsto all’allegato III.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni. Entro la data di scadenza, il soggetto autorizzato può richiedere proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un risultato positivo della sperimentazione, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione stessa. Durante il periodo di validità dell’autorizzazione non sono consentiti utilizzi del sito oggetto di sperimentazione incompatibili con quanto previsto dall’autorizzazione medesima.

4. I progetti relativi ai programmi sperimentali di stoccaggio geologico

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Art. 11-ter. - Norme procedurali per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2

N19

1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 di cui all’articolo 11-bis è redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed è trasmessa al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Comitato, nonché, nei casi di cui all’articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo, alla regione interessata, esclusivamente su supporto informatico. Il soggetto interessato garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accre

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CAPO III - Autorizzazioni allo stoccaggio
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Art. 12 - Autorizzazioni allo stoccaggio

1. La realizzazione, gestione, monitoraggio e chiusura di un sito di stoccaggio di CO2 sono soggette a preventiva autorizzazione.

2. Le autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, su parere del Comitato, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente con procedimento unico secondo la procedura di cui all'articolo 16. Nell'ambito del procedimento unico vengono acquisiti i pareri di tutte le amministrazioni interessate, l'esito della procedura della valutazione d'impatto ambientale e l'intesa con la regione interessata.

3. I soggetti proponenti devono dimostrare di avere le capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie per lo svolgimento dell

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Art. 13 - Domande di autorizzazione allo stoccaggio

1. Le domande di autorizzazione allo stoccaggio comprendono le informazioni e la documentazione seguenti:

a) dati anagrafici del richiedente;

b) elementi idonei a comprovare la competenza tecnica del richiedente e delle persone responsabili della costruzione, direzione e supervisione dell'impianto;

c) denominazione del sito di stoccaggio di CO2 e del complesso di stoccaggio con localizzazione su una mappa nella scala adeguata;

d) u

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Art. 14 - Condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio

1. L'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata ove sussistano le seguenti condizioni:

a) siano stati espletati gli adempimenti previsti nel procedimento unico di cui all'articolo 12 per il rilascio dell'autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato;

b) siano rispettate tutte le disposizioni del presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in materia autorizzativa;

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Art. 15 - Contenuto delle autorizzazioni allo stoccaggio

1. L'autorizzazione contiene i seguenti elementi:

a) il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore;

b) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, ed i dati sulle unità idrauliche interessate;

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Art. 16 - Norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio ed esame dei progetti di stoccaggio da parte della Commissione europea

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio è redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Ministero dell'ambiente, alla regione territorialmente interessata e al Comitato esclusivamente su supporto informatico. L'operatore garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005. La domanda è pubblicata sui siti web del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico.

2. Nel caso di aree per le quali siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione del complesso di stoccaggio e per le quali non sia stata rilasciata in precedenza una licenza di esplorazione o una autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell’articolo 7, comma 3, secondo periodo

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Art. 17 - Modifica, riesame, aggiornamento, revoca e decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio

1. Il gestore comunica nelle forme previste dall'articolo 16, comma 1, le eventuali modifiche che intende apportare alla gestione del sito di stoccaggio. Sulla base di una valutazione dell'entità di tali modifiche e fatta salva l'ottemperanza agli obblighi in materia di valutazione di impatto ambientale concernenti le modifiche proposte, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata, su parere del Comitato, adottano i relativi provvedimenti in termini di modifica, riesame e aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio.

2. Il gestore non può mettere in atto modifiche sostanziali in assenza di una nuova autorizzazione o di un aggiornamento di quella esistente a norma del presente decreto.

2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutel

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CAPO IV - Esercizio e obblighi di chiusura e post-chiusura
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Art. 18 - Criteri e procedura di iniezione del flusso di CO2

1. Il flusso di CO2 può essere ammesso e quindi iniettato nel sito di stoccaggio a condizione che:

a) sia composto prevalentemente da CO2 nella percentuale non inferiore a quella indicata nell'autorizzazione allo stoccaggio;

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Art. 19 - Monitoraggio

1. Il gestore ha l'obbligo di monitorare la composizione del flusso di CO2 prima dello stoccaggio e a fornirne certificazione al Comitato, ad intervalli regolari non superiori a sei mesi, con indicazioni sulla provenienza e, in particolare, i nominativi delle società che hanno effettuato le operazioni di cattura di CO2 e delle sostanze di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b) e d).

2. L'attività di monitoraggio è definita nel piano di monitoraggio predisposto dal gestore secondo i criteri stabiliti nell'allegato II ed approvato all'atto dell'autorizzazione, che comprende indicazioni preci

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Art. 20 - Relazione da parte del gestore

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore presenta al Comitato ed alla regione territorialmente interessata una relazione relativa all'esercizio dell'anno precedente contenente almeno:

a) i risultati del monitoraggi

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Art. 21 - Vigilanza e controllo

1. Tutte le attività di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di CO2 e gestione dei siti, regolate ai sensi del presente decreto, sono soggette a vigilanza e controllo. Per le attività di esplorazione e stoccaggio geologico di CO2, trovano applicazione le norme di polizia mineraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le norme relative alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successive modificazioni.

2. Gli organi di vigilanza e controllo sono:

a) l'UNMIG ed i suoi Uffici territoriali, per l'applicazione delle norme di polizia mi

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Art. 22 - Interventi in caso di fuoriuscite o irregolarità significative

1. In caso di fuoriuscite o irregolarità significative il gestore è tenuto immediatamente a:

a) mettere in atto le procedure e le misure adeguate, atte ad eliminare completamente la fuoriuscita o le irregolarità significative previste nel piano sui provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p);

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Art. 23 - Obblighi in fase di chiusura e di post-chiusura

1. Le attività di chiusura di un sito di stoccaggio di CO2 sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la regione territorialmente interessata.

2. Un sito di stoccaggio è chiuso:

a) se le condizioni indicate nell'autorizzazione relativamente alla chiusura sono soddisfatte;

b) su richiesta motivata del gestore;

c) in seguito alla revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio a norma del

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Art. 24 - Trasferimento di responsabilità

1. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma dell'articolo 23, comma 2, lettera a) o b), tutti gli obblighi relativi al monitoraggio e ai provvedimenti correttivi in conformità delle prescrizioni del presente decreto, alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo n. 216 del 2006, e successive modificazioni, e alle azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'articolo 304, comma 1, e dell'articolo 305, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono trasferiti al Ministero dello sviluppo economico che interviene di sua iniziativa o su richiesta del gestore, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) tutti gli elementi disponibili indicano che il CO2 stoccato sarà completamente confinato in via permanente;

b) è trascorso un periodo non inferiore a venti anni, a meno

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Art. 25 - Garanzie finanziarie

1. La garanzia finanziaria, da prestare a norma dell'articolo 1 della legge n. 348 del 1982, deve garantire il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione comprese le prescrizioni per la fase di chiusura e post-chiusura, nonché gli obblighi derivanti dall'inclusione del sito di stoccaggio nella disciplina di cui al decreto legislativo n. 216 del 2006, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro 180

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Art. 26 - Meccanismo finanziario

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinata l'entità del contributo finanziario che va versato dal gestore pr

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Art. 27 - Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri relativi alle attività di cui agli articoli: 6, comma 1; 7, comma 3; 8, commi 2, 5, 7 e 9; 12, commi 2, 6, 7 e 8; 14, comma 3; 17; 19, comma 2; 21, commi 3, 5 e 6; 23, commi 2 e 4, sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio. N31

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto c

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CAPO V - Accesso da parte di terzi
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Art. 28 - Accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio

1. I gestori delle reti di trasporto e dei siti di stoccaggio di CO2 sono tenuti a garantire il collegamento e l'accesso alla propria rete di trasporto e ai siti di stoccaggio ad altri operatori, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.

2. L'accesso di cui al comma 1 è garantito secondo modalità stabilite con decreto dal Ministero dello sviluppo economico ed dal Ministero dell'ambiente, tenuto

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Art. 29 - Risoluzione delle controversie

1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di cui all'articolo 28, comma 2, può promuovere un previo tent

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CAPO VI - Disposizioni generali
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Art. 30 - Cooperazione transnazionale

1. Per il trasporto transfrontaliero di CO2, i siti di stoccaggio o i complessi

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Art. 31 - Informazione del pubblico

1. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente mettono a disposizi

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Art. 32 - Comunicazione dei dati alla Commissione europea

1. Ogni tre anni il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'ambiente

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Art. 33 - Sanzioni

1. Chiunque svolge attività di realizzazione, gestione o monitoraggio di un sito di stoccaggio di CO2 senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 12 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 150.000 euro.

2. Il gestore che non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrati

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CAPO VII - Modifiche legislative
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Art. 34 - Modifiche degli allegati

1. Gli allegati fanno parte integrante del presente decreto e possono essere modificati co

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Art. 35 - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

1. All'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.».

2. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;».

3. All'articolo 273 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:

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Art. 36 - Salvaguardia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autono

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Art. 37 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazio

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Allegato I - Criteri per la caratterizzazione e la valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante di cui all'articolo 7, comma 6 (previsto dall'articolo 7, comma 6)

La caratterizzazione e la valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante di cui all'articolo 7, comma 6, si articola in tre fasi secondo le migliori prassi al momento della valutazione e i criteri esposti di seguito. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente possono autorizzare deroghe a uno o più dei criteri stabiliti a condizione che il gestore abbia dimostrato che la caratterizzazione e la valutazione che ne risultano consentano di determinare gli elementi indicati all'articolo 7.

 

Fase 1: Raccolta dei dati

Devono essere raccolti dati sufficienti a creare un modello geologico statico tridimensionale (3-D) e volumetrico per il sito di stoccaggio e il complesso di stoccaggio, compresa la roccia di copertura (caprock), e per l'area circostante, comprese le zone collegate per via idraulica. I dati devono riferirsi almeno alle seguenti caratteristiche intrinseche del complesso di stoccaggio:

a) geologia e geofisica;

b) idrogeologia (in particolare, esistenza di acque freatiche destinate al consumo);

c) ingegneria della roccia serbatoio (compresi calcoli volumetrici del volume dei vuoti ai fini dell'iniezione di CO2 e della capacità di stoccaggio finale);

d) geochimica (tassi di dissoluzione, tassi di mineralizzazione);

e) geomeccanica (permeabilità, pressione di fratturazione, coefficienti di elasticità);

f) sismicità e movimenti del suolo;

g) presenza e condizione di vie naturali e artificiali, inclusi pozzi e trivellazioni che potrebbero costituire vie per la fuoriuscita di CO2.

Occorre documentare le seguenti caratteristiche dell'area circostante il complesso:

h) domini circostanti il complesso di stoccaggio che possono essere interessati dallo stoccaggio di CO2 nel sito di stoccaggio;

i) distribuzione della popolazione nella regione che insiste sul sito di stoccaggio;

l) prossimità a risorse naturali protette (in particolare le aree della rete Natura 2000 di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativa alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27

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Allegato II - Criteri per la preparazione e l'aggiornamento del piano di monitoraggio dell'articolo 19, comma 2, e per il monitoraggio nella fase di post-chiusura (previsto dall'articolo 19, comma 2)

1. Preparazione e aggiornamento del piano di monitoraggio

Il piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2, è predisposto in conformità dell'analisi di valutazione del rischio effettuata nella fase 3 dell'allegato I e aggiornato secondo i criteri indicati di seguito al fine di soddisfare le disposizioni riguardanti il monitoraggio istituite all'articolo 19, comma 3.

 

1.1. Preparazione del piano

Il piano di monitoraggio deve fornire indicazioni precise sul monitoraggio da predisporre nelle principali fasi del progetto, in particolare il monitoraggio di riferimento, il monitoraggio in fase di esercizio e in fase di post-chiusura. Per ciascuna fase è necessario precisare i seguenti elementi:

a) parametri monitorati;

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Allegato III - Dimostrazione della capacità tecnica ed economica del richiedente (previsto dall'articolo 8, comma 3)

1. La licenza di esplorazione e l'autorizzazione allo stoccaggio sono conferite ai soggetti richiedenti che dispongano di requisiti di ordine generale, di capacità tecnica, economica ed organizzativa adeguati alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati, con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea, e, secondo condizioni di reciprocità, a persone giuridiche aventi sede sociale in Stati che ammettono i soggetti giuridici di nazionalità italiana allo stoccaggio sotterraneo di CO2 nel territorio ricadente sotto la loro giurisdizione. I richiedenti devono possedere nella Comunità Europea strutture tecniche e amministrative adeguate alle attività previste, ovvero presentare una dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegni, in caso di conferimento, a costituirle.

2. Per quanto riguarda i requisiti di ordine generale, il richiedente deve fornire:

a) se il richiedente ha sede in Italia, il certificato camerale, in corso di validità, provvisto della dicitura antimafia e dell'inesistenza, negli ultimi cinque anni, di procedure concorsuali di qualsiasi genere: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato. Nel caso di associazione (RTI o Consorzio), il suddetto certificato è prodotto da ciascun componente l'associazione;

b) se appartenente ad uno Stato membro dell'Unione o ad altro Stato, un certificato equipollente a quello indicato al punto a). Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero in Stati in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dal soggetto interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese in cui ha sede giuridica l'Ente o la Società richiedente;

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BIOSSIDO DI CARBONIO

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