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D. Leg.vo 19/09/2012, n. 169

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Stralcio. In vigore dal 17/10/2012.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50

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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

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Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 R, è così modificato:

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Art. 2 - Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è così modificato:

a) nel capoverso articolo 127, al comma 01, le parole: «A questi fini possono essere dettate» sono sostituite dalle seguenti: «A questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare»;

b) nel capoverso articolo 127-bis, al

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Art. 3 - Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel capoverso articolo 107, al comma 1, lettera a), le parole: «società di capitali» sono sostituite dalle seguenti: «società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa»;

b) nel capoverso articolo 107, al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;»;

c) nel capoverso articolo 108:

1) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie.»;

2) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.»;

d) nel capoverso articolo 109, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Banca d'Italia e

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Art. 4 - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applicano alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli, se diverse dalle società cessionarie, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi speciali relat

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Art. 5 - Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi previsti dalla disciplina introdotta con il presente Titolo III è subordinata all'emanazione delle disposizioni attuative nonché, per l'elenco previsto all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla costituzione del relativo Organism

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Art. 6 - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel capoverso articolo 128-quater:

1) al comma 1, le parole: «o istituti di moneta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane»;

2) il comma 3 è abrogato;

3) al comma 4, le parole: «offra solo alcuni» sono sostituite dalle seguenti: «conferisca un mandato solo per»;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'adozione delle misure previste dall'articolo 128-duodecies nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari comunica all'Organismo previsto all'articolo 128-undecies l'avvio dell'operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito il punto di contatto centrale, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le comunicazioni di cui al precedente periodo sono effettuate dallo stesso punto di contatto per via telematica. L'Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione.»;

5) il comma 8 è abrogato;

b) nel capoverso articolo 128-quinquies:

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Art. 7 - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «istituti di pagamento» sono inserite le seguenti: «, istituti di moneta elettronica»;

b) al comma 1, lettera c), dopo l'ultimo

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Art. 8 - Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il comma 5 è sostituito dal

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Art. 9 - Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al comma 1, le par

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Art. 10 - Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 R, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. L'attività di agenzia in attività finanziaria è compatibile con l'attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1-bis, nonché i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato pe

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Art. 11 - Integrazione dell'articolo 17-bis al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Attività di cambiavalute). - 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1,

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Art. 12 - Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma

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Art. 13 - Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «mediatori creditizi,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dai loro dipendenti e collaboratori»;

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Art. 14 - Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

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Art. 15 - Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le s

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Art. 16 - Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. Al comma 4 dell'articolo 24 le parole: «all'aggiornamento professionale&raqu

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Art. 17 - Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, le parole: «nonché alla costituzione dell'Organismo» sono soppresse;

b) al comma 01, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;

c) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di poter continuare a svolgere la propria attività, i soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, chiedono,

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Art. 18 - Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è sostituito dal seguente:

«1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, le parole: "e con la UIF" sono sostituite dalle seguenti: ", con la UIF, con la Guardia di Finanza e con la DIA";

b) all'articolo 11, comma 1, la lettera l) è soppressa e dopo la lettera m) è inserita la seguente:

"m-bis) le società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;";

c) all'articolo 11, comma 1, alla lettera m) le parole: "elenco generale" sono sostituite dalla seguente: "albo";

d) all'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: "di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

d-bis) all'articolo 11, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;";

d-ter) all'articolo 11, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;";

e) all'articolo 11, comma 3, le lettere c) e d), sono sostituite dalle seguenti:

"c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, del TUB;

d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB.";

f) all'articolo 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge.";

g) all'articolo 13 dopo il comma 2 è

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Art. 19 - Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 28, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

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Art. 20 - Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 29, comma 1, dopo le parole: «lettera c)» sono aggiunte,

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755977 2818445
Art. 21 - Modifiche all'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 30-ter, sostituire il comma 3 con il seguente:

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Art. 22 - Modifiche all'articolo 30-quater del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 30-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole: «dilazionati o

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Art. 23 - Modifiche all'articolo 30-quinquies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 30-quinquies, comma 1, dopo le parole: «facilitazione finanziar

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Art. 24 - Modifiche all'articolo 30-sexies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 30-sexies, al comma 2, dopo le parole: «il pagamento» le

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755977 2818449
Art. 25 - Modifiche all'articolo 30-septies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 30-septies, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

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Art. 26 - Modifiche all'articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 R, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 27 - Modifiche all'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. All'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 28 - Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

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755977 2818453
Art. 29 - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, in materia di conti annuali degli istituti finanziari

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del presente decreto l

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Art. 30 - Modifiche alla legge 15 luglio 2009, n. 94

1. All'articolo 1, comma 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

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755977 2818455
Art. 31 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti). - 1. All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,

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755977 2818456
Art. 32 - Modifiche alla legge 17 agosto 2005, n. 166

1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Ministero dell'economia e delle finanze &eg

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755977 2818457
Art. 33 - Disposizioni finali

1. La disposizione di cui all'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 no

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Art. 34 - Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pub

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