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D. Leg.vo 16/07/2014, n. 112

Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino.
In vigore dal 27/08/2014.
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, recante modifiche alla direttiva 99/32/CE, relat

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Art. 1 - Modifiche al titolo III della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

1. All'articolo 292, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [RDLG15206], sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1), le parole: "a NC 2710 1969" sono sostituite dalle seguenti: "a NC 2710 1968, 2710 2031, 2710 2035, 2710 2039";

b) alla lettera b), numero 1), le parole: "NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1945 o 2710 1949" sono sostituite dalle seguenti: "NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1947, 2710 1948, 2710 2017, 2710 2019";

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per la qualità "DMB" alla tabella I della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;";

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per le qualità "DMX", "DMA" e "DMZ" alla tabella I della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;";

e) la lettera t) è sostituita dalla seguente:

"t) metodo di riduzione delle emissioni: qualsiasi apparecchiatura, apparato, dispositivo o materiale da installare su una nave o qualsiasi procedura, metodo o combustibile alternativo, utilizzato in alternativa ai combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti all'articolo 295, che sia verificabile, quantificabile ed applicabile.".

2. All'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 2, 3, 4, 6 e 8, è vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, a bordo di navi di qualsiasi bandiera, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo, dal 18 giugno 2014, superiore al 3,50% in massa e, dal 1° gennaio 2020, superiore allo 0,50% in massa. Dal 1° gennaio 2018 per il mare Adriatico e il mare Ionio e dal 1° gennaio 2020 per le altre zone di mare, si applica un tenore massimo di zolfo pari allo 0,10% in massa, a condizione che gli Stati membri dell'Unione europea prospicienti le stesse zone di mare abbiano previsto l'applicazione di tenori di zolfo uguali o inferiori.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È vietata l'immissione sul mercato di gasoli marini con tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa.";

c) al comma 3 le parole: "superiore all'1,5% in massa" sono sostituite dalle seguenti: "superiore all'1,50% in massa";

d) al comma 4 le parole: "superiore all'1,5% in massa" sono sostituite dalle seguenti: "superiore all'1,00% in massa e, dal 1° gennaio 2015, superiore allo 0,10% in massa";

e) al comma 5 le parole: "e, a decorrere dall'11 agosto 2007," sono soppresse;

f) al comma 6 le parole: "superiore all'1,5% in massa" sono sostituite dalle seguenti: "superiore all'1,50% in massa" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto si applica fino all'entrata in vigore dei più restrittivi limiti di tenore di zolfo di cui al comma 1";

g) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8, è vietato, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore al 3,50%. Tali limiti non si applicano ai combustibili destinati alle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a ci

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Art. 2 - Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pu

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Allegato I

(articolo 1, comma 4, lettera f)


Tabella III


Combustibili per uso marittimo

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Allegato II

(articolo 1, comma 4, lettera g)


«Sezione 4 - Valori di emissione equivalenti per i metodi di riduzione delle emissioni

1. Ai fini previsti dall'articolo 295, comma 20, lettera a), si applicano i seguenti valori di emissione equivalenti ai limiti di tenore di zolfo dei combustibile per uso marittimo:


Tenore di zolfo del combustibile

(% m/m)

Rapporto emissione per uso marittimo SO2(ppm)/CO2

(% v/v)



3,50

151,7

1,50

65,0

1,00

43,3

0,50

21,7

0,10

4,3


2. Il rapporto di equivalenza di cui al punto 1 si applica solo se si utilizzano un distillato a base di petrolio o oli combustibili residui. Se si utilizza un altro tipo di combustibile, l'operatore deve individuare un'altra idonea modalità ai fini prevista all'articolo 295, comma 20, lettera a).

3. In casi in cui la concentrazione di CO2 è ridotta da un sistema di depurazione dei gas di scarico, la concentrazione di CO2 , può essere misurata nel punto di ingresso di tale sistema, purché l'operatore fornisca una adeguata giustificazione e dimostri che la metodologia è idonea ai fini della misura.


Sezione 5 - Criteri per l'utilizzo dei metodi di riduzione delle emissioni

1. I metodi di riduzione delle emissioni previsti all'articolo 295, commi 19 e 20, devono rispettare, ai fini dell'utilizzo, almeno i seguenti criteri individuati in funzione dello specifico tipo di metodo:


Metodo di riduzione

Criteri per l'utilizzo delle emissioni

A. Utilizzo di una miscela di combustibile per uso marittimo e gas di evaporazione (per le navi all'ormeggio)

Si applicano i criteri previsti dalla decisione della Commissione europea 2010/769/UE del 13 dicembre 2010.

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