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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 03/08/2009, n. 106
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, ed in particolare l’articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore; VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; VISTO il de |
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Art. 1 - Attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 1211. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, R di seguito denominato:”decreto”, sono apportat |
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Art. 2 - Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto, le parole: “il volontario, come defi |
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Art. 3 - Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: “delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266” sono sostituite dalle seguenti: “degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18” e le parole: “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400” sono sostituite dalle |
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Art. 4 - Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 5 - Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 5, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 6 - Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 6, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della s |
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Art. 7 - Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811.All’articolo 8, comma 6, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 8 - Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 9, comma 4, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di ec |
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Art. 9 - Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 11 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: “finanziamento” sono inserite le seguenti: “, da parte dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,”; b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: “finanziamento”, sono inserite le seguenti: “, da parte dell |
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Art. 10 - Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 13 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, |
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Art. 11 - Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 14 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell’interno e la Conferen |
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Art. 12 - Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 16, comma 3, del decreto, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’obbligo di cui al primo periodo |
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Art. 13 - Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 18, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;”; b) dopo la lettera g) è inserita la seguente: “g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;”; |
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Art. 14 - Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 21, comma 1, del decreto, le parole: “i piccoli imprenditori di cui all&r |
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Art. 15 - Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 25, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: & |
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Art. 16 - Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 26, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’alinea, le parole: “dei lavori” sono sostituite dalle seguenti: “di lavori, servizi e forniture” e dopo le parole: “dell’azienda medesima” sono aggiunte le seguenti: “, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”; b) alla lettera a), dopo le parole: “in relazione ai lavori” sono inserite le seguenti: &ldqu |
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Art. 17 - Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 27 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela dell |
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Art. 18 - Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: “da altri Paesi” sono aggiunte le seguenti: “e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”; |
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Art. 19 - Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811.All’articolo 29 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La valutazione dei r |
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Art. 20 - Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811.All’articolo 30 del decreto, dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-bis. La |
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Art. 21 - Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 32 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 22 - Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 34 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) d |
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Art. 23 - Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 37 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, le parole: “I preposti” sono sostituite dalle segue |
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Art. 24 - Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 38, comma 1, del decreto, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: &ld |
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Art. 25 - Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 40 del decreto dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Ent |
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Art. 26 - Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto, le parole: “dalle direttive europee, nonché” sono soppresse. 2. All’articolo 41, comma 2, del decreto, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: “e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; |
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Art. 27 - Modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 42 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 28 - Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 43 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 29 - Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811.All’articolo 48, comma 3, del decreto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: &ldquo |
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Art. 30 - Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 51 del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: “3-bis. Gli organismi paritetici svolgono |
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Art. 31 - Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 52, comma 1, del decreto, al secondo periodo, dopo le parole: “preveda o costituisca” sono inserite le seguenti: “, come nel settore edile,”. 2. All’articolo 52, comma 2, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 32 - Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 55 del decreto è sostituito dal seguente: “ART. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente 1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro: a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2; 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: |
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Art. 33 - Modifiche all’articolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 56 del decreto è sostituito dal seguente: |
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Art. 34 - Modifiche all’articolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 57 del decreto è sostituito dal seguente: |
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Art. 35 - Modifiche all’articolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 58 del decreto è sostituito dal seguente: “Art. 58 - Sanzioni per il medico competente |
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Art. 36 - Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 59 del decreto è sostituito dal seguente: |
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Art. 37 - Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 60 del decreto è sostituito dal seguente: “Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell&r |
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Art. 38 - Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 62 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 39 - Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 63 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 40 - Modifiche all’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 67, comma 2, lettera b), le parole: “L’organo di vigilanza” s |
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Art. 41 - Modifiche all’articolo 68 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 68 del decreto è sostituito dal seguente: “Art. 68 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente |
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Art. 42 - Modifiche all’articolo 69 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto, dopo le parole: “utensile o impiant |
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Art. 43 - Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 70 del decreto il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizi |
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Art. 44 - Modifiche all’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 71 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5, dopo le parole: “condizioni di sicurezza” sono inserite le seguenti: “in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3),”; b) al comma 7, lettera a), le parole: “formazione adeguata e specifica” sono sostituite dalle seguenti: “informazione, formazione ed addestramento adeguati”. |
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Art. 45 - Modifiche all’articolo 72 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 72 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 46 - Modifiche all’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81All’articolo 73 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 47 - Modifiche all’articolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 74, comma 2, lettera d), del decreto, la parola: “stradali” è |
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Art. 48 - Modifiche all’articolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 79 del decreto dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Fin |
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Art. 49 - Modifiche all’articolo 80 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 80 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 50 - Modifiche all’articolo 81 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 81, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 51 - Modifiche all’articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 82 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: “secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché” sono sostituite dalla seguente: “o”; |
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Art. 52 - Modifiche all’articolo 83 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811.All’articolo 83 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 53 - Modifiche all’articolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 84, comma 1, del decreto, le parole: “di buona tecnica” sono sostit |
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Art. 54 - Modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811.All’articolo 85 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 55 - Modifiche all’articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 86 del decreto è sostituito dal seguente: “Art. 86 - Verifiche e controlli |
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Art. 56 - Modifiche all’articolo 87 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 87 del decreto è sostituito dal seguente: “Art. 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso 1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 80, comma 2. 2. Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione: a) dell’articolo 70, comma 1; |
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Art. 57 - Modifiche all’articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 88, comma 2, del decreto, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: “ |
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Art. 58 - Modifiche all’articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 89, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni : a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:“c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione de |
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Art. 59 - Modifiche all’articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811.All’articolo 90 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.”; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previs |
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Art. 60 - Modifiche all’articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811.All’articolo 91, comma 1, del decreto, alla lettera b), dopo le parole: “un fascicolo&r |
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Art. 61 - Modifiche all’articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 92, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo le paro |
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Art. 62 - Modifiche all’articolo 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 93 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 63 - Modifiche all’articolo 95 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 95, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 64 - Modifiche all’articolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 96 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 65 - Modifiche all’articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 97 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a |
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Art. 66 - Modifiche all’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 98, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alinea, dopo le parole:“in possesso” sono inserite le seguenti: “di uno”; |
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Art. 67 - (Modifiche all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)1. All’articolo 100, comma 6, del decreto, sono aggiunte infine le seguenti parole: “o per garantire la continuit&a |
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Art. 68 - Modifiche all’articolo 103 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 103 del decreto è abrogato. |
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Art. 69 - Modifiche all’articolo 106 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 106, comma 1, del decreto, nell’alinea, dopo le parole: “presente c |
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Art. 70 - Modifiche all’articolo 108 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 108 del decreto, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Fermo r |
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Art. 71 - Modifiche all’articolo 111 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 111, comma 8, del decreto, le parole: “lavori in quota” sono sostit |
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Art. 72 - Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 115 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 73 - Modifiche all’articolo 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 117, comma 1, del decreto, le parole: “Quando occorre effettuare” s |
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Art. 74 - Modifiche all’articolo 118 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 118, comma 1, del decreto, le parole:“eseguiti senza l’impiego di e |
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Art. 75 - Modifiche all’articolo 119 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 119 del decreto, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: “7-bis. |
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Art. 76 - Modifiche all’articolo 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. Dopo l’articolo 121 del decreto la rubrica della sezione IV del capo II del titolo IV &egrav |
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Art. 77 - Modifiche all’articolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 122, comma 1, del decreto, le parole: “Nei lavori che sono eseguiti ad un |
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Art. 78 - Modifiche all’articolo 125 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 125, del decreto, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L&rsqu |
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Art. 79 - Modifiche all’articolo 128 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81All’articolo 128, comma 2, del decreto, dopo le parole: “ponti sospesi,” sono inser |
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Art. 80 - Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 136, comma 4, del decreto, la lettera d) è soppressa. |
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Art. 81 - Modifiche all’articolo 137 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 137, comma 1, del decreto, le parole: “Il responsabile di cantiere” |
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Art. 82 - Modifiche all’articolo 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 138, comma 2, del decreto, il numero: “30” è sostituito dal |
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Art. 83 - Modifiche all’articolo 139 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 139, comma 1, del decreto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: &ld |
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Art. 84 - Modifiche all’articolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 140 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le ruot |
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Art. 85 - Modifiche all’articolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 148 del decreto, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Prima d |
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Art. 86 - Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 157 del decreto è sostituito dal seguente: “Art. 157 |
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Art. 87 - Modifiche all’articolo 158 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 158 del decreto è sostituito dal seguente: “ART. 158 |
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Art. 88 - Modifiche all’articolo 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 159 del decreto è sostituito dal seguente: “Art. 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti 1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazi |
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Art. 89 - Modifiche all’articolo 160 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 160 del decreto è sostituito dal seguente: |
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Art. 90 - Modifiche all’articolo 161 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 161 del decreto, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. |
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Art. 91 - Modifiche all’articolo 165 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 165 del decreto è sostituito dal seguente: “Art. 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente |
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Art. 92 - Modifiche all’articolo 166 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 166 del decreto è abrogato. |
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Art. 93 - Modifiche all’articolo 170 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 170 del decreto è sostituito dal seguente: |
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Art. 94 - Modifiche all’articolo 171 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 171 del decreto è abrogato. |
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Art. 95 - Modifiche all’articolo 178 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 178 del decreto è sostituito dal seguente: “Art. 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del diri |
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Art. 96 - Abrogazione dell’articolo 179 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 179 del decreto è abrogato. |
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Art. 97 - Modifiche all’articolo 190 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 190 del decreto, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: |
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Art. 98 - Modifiche all’articolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811.All’articolo 192, comma 2, del decreto, la parola: “inferiori” è sostituit |
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Art. 99 - Modifiche all’articolo 193 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811.All’articolo 193, comma 2, del decreto, le parole: “mantengono un livello di rischio ug |
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Art. 100 - Modifiche all’articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811.All’articolo 198, comma 1, del decreto, dopo la parola: “sentite” la parola: &ldq |
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Art. 101 - Modifiche all’articolo 207 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 207, comma 1, lettera c), del decreto, dopo le parole: “induzione magneti |
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Art. 102 - Modifiche all’articolo 209 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 209, comma 1, del decreto, le parole: “linee guida” sono sostituite |
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Art. 103 - Modifiche all’articolo 211 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 211, comma 2, del decreto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “a |
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Art. 104 - Modifiche all’articolo 214 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 214, comma 1, lettera a), del decreto, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: |
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Art. 105 - Modifiche all’articolo 216 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 216, comma 1, del decreto, le parole: “le specifiche linee guida” s |
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Art. 106 - Modifiche all’articolo 217 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 217, comma 2, del decreto, le parole: “di azione” sono sostituite d |
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Art. 107 - Modifiche all’articolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 219 del decreto è sostituito dal seguente: “Art. 219 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente |
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Art. 108 - Modifiche all’articolo 220 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 220 del decreto è sostituito dal seguente: |
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Art. 109 - Modifiche all’articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 223, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 110 - Modifiche all’articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 232, comma 4, del decreto, la parola: “moderato” è sostituit |
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Art. 111 - Modifiche all’articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 242 del decreto, al comma 5, lettera b), dopo le parole: “agente in aria& |
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Art. 112 - Modifiche all’articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 243 del decreto, il comma 4 è sostituito dal seguente: |
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Art. 113 - Modifiche all’articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 246, comma 1, del decreto, le parole: “alle rimanenti attività lav |
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Art. 114 - Modifiche all’articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 249, comma 2, del decreto, dopo le parole: “articoli 250” sono inse |
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Art. 115 - Modifiche all’articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 251 del decreto, alinea, le parole: “ l’esposizione dei lavoratori alla” sono sostituite dalle seguen |
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Art. 116 - Modifiche all’articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 253 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 117 - Modifiche all’articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 254 , comma 4, del decreto, dopo le parole: “con altri mezzi” sono |
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Art. 118 - Modifiche all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 256 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: “all’articolo 30, comma 4, del decreto legis |
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Art. 119 - Modifiche all’articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 259 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 120 - Modifiche all’articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 260, comma 3, del decreto, dopo la parola: “ISPESL” sono inserite l |
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Art. 121 - Modifiche all’articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 262 del decreto è sostituito dal seguente: “Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente 1. Il datore di lavoro è punito: |
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Art. 122 - Modifiche all’articolo 263 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 263 del decreto è sostituito dal seguente: |
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Art. 123 - Modifiche all’articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 264 del decreto è sostituito dal seguente: |
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Art. 124 - Modifiche all’articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. Dopo l’articolo 264 del decreto è inserito il seguente articolo: |
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Art. 125 - Modifiche all’articolo 265 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 265 del decreto è abrogato . |
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Art. 126 - Modifiche all’articolo 272 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 272, comma 2, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 127 - Modifiche all’articolo 273 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 273, comma 1, lettera c) del decreto, dopo le parole: “protezione individ |
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Art. 128 - Modifiche all’articolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 274 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Nelle s |
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Art. 129 - Modifiche all’articolo 279 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 279 del decreto il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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Art. 130 - Modifiche all’articolo 280 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 280 del decreto i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione .Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro. |
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Art. 131 - Modifiche all’articolo 282 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 282 del decreto è sostituito dal seguente: “ART. 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti |
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Art. 132 - Modifiche all’articolo 283 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 283 del decreto è sostituito dal seguente: |
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Art. 133 - Modifiche all’articolo 284 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 284 del decreto è sostituito dal seguente: |
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Art. 134 - Modifiche all’articolo 285 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 285 del decreto è sostituito dal seguente: |
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Art. 135 - Modifiche all’articolo 286 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 286 del decreto è sostituito dal seguente: |
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Art. 136 - Modifiche all’articolo 288 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 288 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 137 - Modifiche all’articolo 292 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 292, comma 2, del decreto, la parola: “Fermo” è sostituita d |
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Art. 138 - Modifiche all’articolo 293 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 293, comma 3, del decreto, dopo le parole: “allegato LI” sono aggiu |
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Art. 139 - Modifiche all’articolo 294 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. Dopo l’articolo 294 è aggiunto il seguente: “Art. 294-bis - Informazione e formazione dei lavoratori 1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e |
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Art. 140 - Modifiche all’articolo 296 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. Dopo l’articolo 296 del decreto le parole: “Capo II Sanzioni” sono sostituite da |
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Art. 141 - Modifiche all’articolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 297 del decreto è sostituito dal seguente: |
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Art. 142 - Modifiche all’articolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 301, comma 1, del decreto, dopo le parole: “dell’ammenda” son |
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Art. 143 - Articoli aggiuntivi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. Dopo l’articolo 301 del decreto è inserito il seguente: |
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Art. 144 - Modifiche all’articolo 302 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. L’articolo 302 del decreto è sostituito dal seguente: “Art. 302 - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto 1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice può, su richiesta dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all& |
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Art. 145 - Modifiche all’articolo 303 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81L’articolo 303 del decreto è abrogato. |
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Art. 146 - Modifiche all’articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 304 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: |
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Art. 147 - Modifiche all’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All’articolo 306 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di attrezzatu |
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Art. 148 - Clausola finanziaria1. Dall’esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del |
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Art. 149 - Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. Gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, |
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AllegatiGli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, |
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