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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Min. Lavoro e Pol. Soc. 13/08/2012, n. 23
Circ. Min. Lavoro e Pol. Soc. 13/08/2012, n. 23
Circ. Min. Lavoro e Pol. Soc. 13/08/2012, n. 23
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[Premessa] |
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1. Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporaliFermo restando quanto previsto al punto 1 della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero, allo scopo di semplificare le modalità di richiesta di verifica periodica successiva alla prima per più attrezzature di lavoro, il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di pi |
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2. Applicabilità dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con riferimento alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoroLe attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della |
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3. Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in usoFermo restando gli obblighi del datore di lavoro di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n |
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4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi di GPLPremesso che gli obblighi stabiliti dall’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all’articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si ritiene che le attrezzature di cui |
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5. Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti sceniciI sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati “macchine speciali composte da tiri elettrici a un |
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6. Ponti sollevatori per veicoliI ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette agli obblighi di |
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7. Carrelli commissionatoriSi precisa preliminarmente che le tipologie di attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55 R, D.M. 329/04 R, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente estender |
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8. Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattivitàLa periodicità delle verifiche periodiche prevista dall’Allegato II del D.Lgs. n. 81/200 |
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9. Spostamento delle attrezzature di lavoroLe comunicazioni di spostamento dell’attrezzatura di lavoro di cui all’Allegato II, punto 5.3.3. del D.M. 11.04.2011 son |
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10. Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro |
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A) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.1. In caso di attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel regime delle verifiche periodiche (piattaforme autosollevanti su colonne, carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, idroestrattori a forza centrifuga) e già in servizio alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro, decorsi i termini previsti dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dalla data di messa in servizio, deve richiedere la prima verifica periodica all’INAIL, secondo la procedura prevista dal punto 5.1.2 dell’Allegato II del D.M. 11.04.2011; ai sensi del punto citato, “la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell’obbligo di comunicazione all’INAIL”. L’INAIL provvederà all’effettuazione della prima verifica periodica secondo i tempi e le modalità previs |
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B) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.Le attrezzature di cui al precedente punto 10.A.2 e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime o |
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