D.L. 30/08/1993, n. 331 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 30/08/1993, n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 29/10/1993, n. 427 (legge di conversione)
- D.L. 29/04/1994, n. 260 (L. 27/06/1994, n. 413)
- D.L. 31/05/1994, n. 330 (L. 27/07/1994, n. 473)
- D. Leg.vo 28/12/1998, n. 490
- D. Leg.vo 29/03/2010, n. 48

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TITOLO I - ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE, BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHE' ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE SUI CONSUMI
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Capo I - REGIME GENERALE, DETENZIONE, CIRCOLAZIONE E CONTROLLI DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISE
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Art. 1. - Prodotti soggetti ad accise - Definizioni

N1

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Art. 2 - Art. 16 - Omissis


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Capo II - Capo VI - Omissis
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TITOLO II – ARMONIZZAZ<IONE DELLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
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Capo I - Armonizzazione delle aliquote
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Art. 36. - Modificazione di talune aliquote

1. Nella tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 36) è sostituito da seguente:

"36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);".

2. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi i numeri 22), 23), 27, 34), 40) e 41),e i numeri 24), 25), 37), 38) e 41-bis) sono sostituiti dai seguenti:

"24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis), e per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo e, fino al 1996, quelli relativi agli interventi per il recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984;

25) fabbricati o porzioni di essi sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;

37) somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;

38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività;

41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali e loro consorzi".

2-bis) Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-ter) Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche".

3. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) sono soppressi i numeri 54), 59), 75), 83), 84), 88), 94), 95), 96), 97), 105), 107), 108), 109), 115), 116), 118) e 126);

b) i numeri 24), 80), 103), 104), 123), 124), 127-terdecies) e 127-quaterdecies) sono sostituiti dai seguenti:

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Capo II - DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
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923595 5394370
Art. 37 - Art. 52 - Omissis


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Art. 53. - Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi

1-4. Omissis

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Art. 54 - Art. 56 - Omissis


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Capo III - Omissis
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TITOLO III - ADEGUAMENTO DI ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE


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Capo I - Omissis


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Capo II – Altre disposizioni tributarie
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Art. 62. - Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta

1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8, le parole: "1 gennaio 1993" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1994" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficente di redditività del 9 per cento e determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. Per tale attività gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato.

Le suddette associazioni possono optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e per la determinazione del reddito nei modi ordinari; l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle entrate nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio".

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 può essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 predisposte dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal Centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il Centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni.";

c) il comma 13-bis, introdotto dall'articolo 10, comma 5-quater, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è sostituito dal seguente:

"13-bis. I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attività previste dal comma 13, qualora abbiano costituito Centri di assistenza fiscale di cui al comma 20, ovvero abbiano stipulato convenzione con un Centro di assistenza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ovvero di cui al comma 20. In entrambi i casi trovano applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24. Per i sostituti d'imposta resta fermo l'obbligo di tener conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, del risultato contabile delle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi presentate ai Centri di assistenza; nessun compenso è dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento";

d) nel comma 16 sono soppresse le parole: "aumentata a lire 40.000 per i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti";

e) il comma 23 è sostituito dal seguente:

"23. Se, in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, emergono irregolarità relative alle attività esercitate ai sens

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Art. 62-bis - Art. 65 - Omissis
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Art. 66. - Modificazioni di disposizioni agevolative

1-6. Omissis

6-bis. Alle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualità, in conformità all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14.12.1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, si applica la disciplina seguente in materia di imposte di bollo e di registro:

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Art. 67 - Art. 68 - Omissis
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Art. 69. - Disposizioni in materia di contenzioso tributario

1-2. Omissis

3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 12, comma 2, le parole da: ", i soggetti iscritti" fino a: "delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ". In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'

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Art. 70 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

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Tabelle - Omissis


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