D.L. 08/09/2021, n. 120 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 08/09/2021, n. 120

Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.
In vigore dal 10/09/2021.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- L. 08/11/2021, n. 155 (legge di conversione) in vigore dal 09/11/2021.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il

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Art. 1. - Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nonché per promuovere gli investimenti di messa in sicurezza del territorio

N4

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, con cadenza triennale, alla ricognizione e valutazione:

a) delle tecnologie, anche satellitari, idonee all’integrazione dei sistemi previsionali, nonché di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell’ambiente, che possono essere utilmente impiegati per il miglioramento degli strumenti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in particolare per il bollettino di suscettività all’innesco degli incendi boschivi emanato dal Dipartimento, alla revisione della cui disciplina si provvede con apposita direttiva da adottare ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sulla cui base il Dipartimento medesimo provvede alla rimodulazione del dispiegamento dei mezzi aerei della flotta statale, con facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri di rimodulare il dispiegamento preventivo dei propri mezzi e delle proprie squadre terrestri; N1

b) delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad ala fissa e rotante e del connesso impiego di mezzi aerei a pilotaggio remoto, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di concorso statale alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nel quadro di una possibile strategia comune dell’Unione europea; N1

b-bis) delle esigenze di potenziamento delle strutture di aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, ivi incluse misure di semplificazione del sistema autorizzativo per consentirne l’adeguato funzionamento, strettamente connesse al consolidamento delle attività di gestione, previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ivi comprese le strutture direttamente correlate, quali distributori di carburanti, hangar e officine, piste di decollo e atterraggio, impianti idrici incluse le vasche di raccolta dell’acqua, fatte salve le procedure di prevenzione degli incendi previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1

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Art. 1-bis - Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

N6

1. Al fine di assicurare la pront

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Art. 1-ter - Misure per le assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

N6

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Art. 2. - Misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. Per il rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell’interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambien

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Art. 3. - Misure per l’accelerazione dell’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco

1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dall’estinzione dell’incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle regioni e ai comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione nei rispettivi siti internet istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, l’immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall’articolo 10, comma 1, del

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Art. 4. - Misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi

1. Le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall’articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro approvazione, ai fini della loro lettura sinottica da parte del Comitato tecnico di cui all’articolo 1, comma 2, del presente decreto che, al riguardo, si esprime in forma non vincolante ai fini del più efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente, ferma restando la competenza delle regioni per l’approvazione dei piani come previsto dall’articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, anche in relazione agli interventi e alle opere di prevenzione, alle convenzioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2017, e all’impiego del volontariato organizzato di protezione civile specificamente qualificato.

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Art. 5. - Misure per il rafforzamento della lotta attiva contro gli incendi boschivi e dell’apparato sanzionatorio e modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353

N4

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Definizioni»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all’articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta»; N8

b) all’articolo 3, comma 3:

1) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, come definita all’articolo 4, comma 2-bis;»; N8

2) alla lettera f), dopo le parole «le azioni» sono inserite le seguenti: «e gli inadempimenti agli obblighi», «la parola: “determinanti” è sostituita dalle seguenti: “, che possono determinare”» e dopo le parole «di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale»; N8

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Art. 6. - Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all’articolo 32-quater, dopo le parole «416, 416-bis» sono inserite le seguenti: «423-bis, primo comma,»;

a-bis) all’articolo 423-bis, primo comma, dopo la parola: “Chiunque” sono inserite le seguenti: “, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto,”; N2

a-ter) all’articolo 423-bis, terzo comma, le parole: “su aree protette” sono sostituite dalle seguenti: “su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevam

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Art. 7. - Altre misure urgenti di protezione civile

1. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le parole «svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l’autonomia scientifica dell’INGV» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale con il Dipartimento della protezione civile, in conformità a quanto previsto dall’articolo 19, commi 1 e 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando l’autonomia scientifica dell’Istituto. Per lo svolgimento di tali attività, con le convenzioni di cui al primo periodo vengono determinati, a decorrere dall’anno 2022, l’ammontare delle risorse assegnate all’INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui, e le modalità di assegnazione e rend

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Art. 7-bis - Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali

N6

1. Per gli addetti ai lavori agricoli e forestal

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Art. 7-ter - Interventi delle regioni per il rimboschimento compensativo delle superfici bruciate

N6

1. Fermi restando i divieti e l

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Art. 8. - Disposizioni finanziarie

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente decreto concorrono le risorse disponibili nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, componente 4, specificamente destinate

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Art. 8-bis - Clausola di salvaguardia

N6

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Art. 9. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversion

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