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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. CIPE 16/03/1994
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[Premessa]Il Comitato interministeriale per la programmazione economica Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente il finanziamento di un programma di costruzione di alloggi per lavoratori; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, R ed in particolare: l'art. 1, che individua i contenuti del piano decennale per l'edilizia residenziale in essa considerato, definendo le tipologie fondamentali dell'edilizia realizzata a parziale o totale carico dello Stato; gli articoli 2, 3 e 4, che stabiliscono - rispettivamente - le competenze di questo Comitato, del CER e delle regioni; l'art. 2, comma 1, lettera f), come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, R che prevede venga riservata una quota non superiore all'1% dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al 3% dei finanziamenti di edilizia agevolata da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi dello Stato e ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale; l'art. 3, comma 1, lettera q), che riserva una quota pari al 2% dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità; l'art. 3, comma 1, lettera r-bis), introdotto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, con tipologia idonea, o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti portatori di handicap; l'art. 31, comma 1, che, alle lettere c), d) ed e), definisce gli interventi, rispettivamente, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica; Visto l'art. 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637;R Visti la legge 5 marzo 1990, n. 46, R e il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1991, n. 447, R contenente il regolamento di attuazione della legge stessa, e successive modificazioni, che prevedono l'adeguamento del patrimonio abitativo esistente alle norme in materia di sicurezza degli impianti; Visto l'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che abilita il Comitato esecutivo del CER, integrato per l'occasione da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali, a concedere un contributo in conto capitale di 100 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma della cassa depositi e prest |
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1. Obiettivi del programma 1992-95.É approvato un programma quadriennale 1992-95 di edilizia residenziale riguardante: |
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2. Programma di cui alle lettere a), c) e d) del punto 1: finanziamenti e priorità.2.1. Il programma quadriennale 1992-95, relativo agli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del punto 1 della presente delibera, é articolato nei due distinti bienni 1992-93 e 1994-95. Alla copertura finanziaria complessiva del programma, stimata in lire 11.672 miliardi, si provvede con il gettito dei proventi dei contributi di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi al quadriennio considerato, nonché con il maggior gettito dei contributi realizzato nel periodo 1988-1991. 2.2. Al biennio 1992-1993 é destinato l'importo di lire 5.532 miliardi. 2.2.1. Sull'importo di cui sopra si operano i seguenti accantonamenti: a) lire 100 miliardi a valere sui proventi dell'anno 1992, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) lire 300 miliardi a valere sui proventi dell'anno 1992, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203; c) lire 250 miliardi, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, a valere sulle risorse residue dei bienni precedenti e sui proventi degli anni 1992-1993; |
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3. Programma di cui alla lettera b) del punto 1: finanziamenti e priorità.3.1. Alla copertura del programma relativo alla lettera b) del punto 1 della presente delibera sono destinati 20 miliardi di lire. 3.1.1. Sul suddetto importo si operano le seguenti riserve: a) lire 0,60 miliardi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 457/78 e successive modificazioni; b) lire 0,40 miliardi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera q), della citata legge n. 457/78; c) lire 0,40 miliardi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera r-bis), della richiamata legge n. 457/78 e successive modificazioni. 3.1.2. L'importo di lire 8,60 miliardi é ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella B, che forma parte integrante della presente delibera. La residua disponibilità di 10 miliardi, a valere sulle annualità relative al 1995 ed al 1996, verrà ripartita da questo Comitato con successiva delibera, su proposta del CER e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 3.2. Sulle disponibilità, di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, stimate al 31 dicembre 1991 in lire 5.998 miliardi, si operano, ai sensi del disposto dell'art. 2, comma 2, della legge n. 179/92 come sostituito dall'art. 10 del decreto-legge n. 398/93 convertito nella legge n. 493/93, |
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5. Tipologie innovative di interventi di cui ai punti 2 e 3.5.1. Interventi di recupero e di nuova costruzione. 5.1.1. Gli interventi di recupero di cui all'art. 11 ai sensi della legge n. 179/92 possono essere realizzati su immobili la cui superficie con destinazione residenziale non sia inferiore al 70% della superficie utile complessiva o su immobili non residenziali funzionali alla residenza: i finanziamenti destinati a detti interventi possono essere utilizzati, ove necessario, per l'acquisizione degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni, nonché per la realizzazione o l'acquisto di alloggi per il trasferimento temporaneo degli abitanti degli immobili da recuperare. Le regioni, nel cui territorio sono individuate province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 300.000 abitanti, destinano una quota, in misura non inferiore al 70% della riserva operata ai sensi della norma richiamata, ad interventi di edilizia residenziale pubblica localizzati nelle province medesime. Ai fini dell'attivazione degli interventi di recupero può essere promossa la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 5.1.2. Gli interventi di recupero e di nuova costruzione di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 398/93 convertito nella legge n. 493/93 R ed all'art. 4 della legge n. 85/94, R finalizzati alla realizzazione di alloggi da concedere in locazione a lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a otto anni, sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di cost |
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6. Anagrafe dell'utenza ed iniziative di ricerca, studi e sperimentazione.6.1. Per la realizzazione dell'anagrafe dell'utenza di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi dello Stato e per iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 457/78 R si provvede con gli appositi accantonamenti di cui alla presente delibera. Con successiva delibera questo Comitato, su proposta del CER, procederà al riparto delle risorse tra i settori di intervento. 6.2. Il CER definirà i termini e le modalità per la realizzazione delle anagrafi regionali e per l'aggiornamento dei dati già inviati, eventual |
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7. Interventi straordinari ex art. 3, comma 1, lettera q), della legge n. 457/78.Gli accantonamenti di cui alla lettera b) dei punti 2.2.2, 2.3 e 3.1.1 della presente delibera sono finalizzati, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera q), della legge n. 457/ |
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8. Fattibilità degli interventi.Per l'attuazione del programma di cui alla presente delibera ed al fine di accertare la fattibilità degli inter |
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9. Procedure.9.1. Per l'attuazione del programma di cui alla presente delibera si applicano le procedure stabilite dall'art. 3 della legge n. 179/92, R come modificato ed integrato dall'art. 7 del decreto-legge n. 398/93, convertito nella legge n. 493/93. R 9.1.1. Le regioni e le province autonome approvano i propri programmi e li trasmettono al CER entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale. |
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10. Verifica sull'ammontare delle disponibilità.Il Segretariato generale del CER, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, verifica l'ammontare delle disponibilità affluite nel biennio 1992-1993 e formula al CER eventuali proposte di variazione finanziaria del programma di cui alla delibera stessa ai fini delle definitive determinazioni da parte di questo Comitato.
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