Ai sensi del Regolamento adottato con la Delibera, la stazione appaltante o le parti interessate (di cui all’art. 211, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50), possono rivolgere all’ANAC istanza di parere per la formulazione di una soluzione delle questioni controverse insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Quando l’istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante ma la parte istante è comunque tenuta a dare comunicazione della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa e a fornirne la relativa prova all’ANAC.
Quando l’istanza è presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate e le parti esprimono la volontà di attenersi a quanto sarà stabilito nel parere di precontenzioso, il parere stesso è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito.
Il Regolamento disciplina inoltre l'ordine di trattazione delle istanze, i casi di inammissibilità e improcedibilità delle stesse, i rapporti con altri procedimenti dell’ANAC, lo svolgimento dell'istruttoria, le modalità di approvazione del parere, la procedura semplificata, la comunicazione e la pubblicità del parere e l'adeguamento delle parti a quest'ultimo.
Il Regolamento si applica alle istanze pervenute dopo la sua entrata in vigore (i.e. il 10/02/2019) e alle istanze pervenute prima della sua entrata in vigore per le quali non sia stato ancora avviato il relativo procedimento. Viene sostituito il precedente Provv. ANAC 05/10/2016.