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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. ANAC 06/06/2018
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[Premessa]L'AUTORITÀ Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto l'art. 217, comma 1, lett. u), numero 2), decreto legislativo n. 50/2016, che ha abrogato la Parte I del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; Visto l'art. 213, comma 2, decreto legislativo n. 50/2016, il quale dispone che l'Autorità formula |
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Parte I - Principi e disposizioni comuni |
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Titolo I - Principi e disposizioni comuni |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione; b) «Consiglio», il Presidente e i componenti del Consiglio dell'autorità; c) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; d) «correttivo», |
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Art. 2. - Oggetto1. Il presente regolamento disciplina la gestione del Casellario informatico ed in particolare: |
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Art. 4. - Responsabile del procedimento1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'Ufficio competente che può individuare uno o pi&ugra |
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Art. 5. - Comunicazioni1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate tramite PEC o tramite procedura on-line accessibile |
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Art. 6. - Articolazione del Casellario1. Il Casellario è articolato in tre sezioni distinte in base al livello di accessibilità («A», |
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Art. 7. - Sezione A: area pubblica1. La sezione «A» è ad accesso pubblico e contiene i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle S.O.A. alle imprese esecutrici di lavori pubblici e le notizie riguardanti le medesime S.O.A.. 2. La sezione «A» per gli o.e. qualificati contiene le relative attest |
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Art. 8. - Sezione B: area riservata alle s.a. e alle S.O.A.1. La sezione «B» è ad accesso riservato alle s.a. e alle S.O.A.. E', altresì, accessibile agli o.e. destinatari del provvedimento di annotazione per la visione della propria posizione, mediante presentazione di istanza all'ufficio competente, nelle more della definizione di una apposita procedura telematica di cui all'art. 10. 2. La sezione «B» per gli o.e. qualificati e non qualificati contiene: a) le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto o di concessione e di revoca dell'aggiudicazione; b) le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, tra cui rientrano le carenze nell'esecuzione di un precedente |
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Art. 9. - Sezione C: area riservata all'Autorità1. La sezione «C» è ad accesso riservato all'Autorità e raccoglie i dati utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo dell'Autorità anche inerente il sistema unico di qualificazione degli o.e. di cui all'art. 84, del codice, nonché all'implementazione del sistema del rating di impresa di cui all'art. 83, comma 10, del codice. 2. La sezione «C» per gli o.e. qualificati e non qualif |
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Art. 10. - Trasparenza del Casellario1. Gli o.e. possono accedere, mediante l'utilizzo del C.I.G., alla sezione «B», di cui all'art. 8, per la verifica della propria posizi |
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Parte II - Procedimento di annotazione nel casellario |
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Titolo I - Procedimento di annotazione delle informazioni comunicate dalle s.A. O da altri soggetti |
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Art. 11. - Obbligo informativo1. Le s.a. e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l'esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel cors |
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Art. 12. - Avvio del procedimento1. Il dirigente, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione di cui all'art. 11, comma 1, valutati la documentazione e gli elementi a disposizione, può: a) avviare il procedimento ai sensi dell'art. 13; |
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Art. 13. - Comunicazione di avvio del procedimento1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal dirigente ed è inviata all'o.e. e al soggetto segnalante. Essa contiene: a) la segnalazio |
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Art. 14. - Partecipazione all'istruttoria1. Possono partecipare all'istruttoria i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai |
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Art. 15. - Audizioni1. Il dirigente, può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 13. 2. La convocazione |
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Art. 16. - Sospensione dei termini del procedimento1. I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi: a) acquisizione di integrazioni documentali ai sensi dell'art. |
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Art. 17. - Conclusione del procedimento1. Il dirigente entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, salva |
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Art. 18. - Archiviazioni1. Il dirigente provvede, dandone comunicazione al segnalante ed all'o.e., all'archiviazione nei seguenti casi: |
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Art. 19. - Poteri del Consiglio1. Il dirigente, nei casi di dubbia interpretazione, può sottoporre al Consiglio la valutazione circa la sussistenz |
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Titolo II - Procedimento di annotazioni nel casellario di comunicazioni della procura della repubblica ex art. 80, comma 5, lett. L), codice |
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Art. 21. - Avvio del procedimento1. Il dirigente, valutati gli elementi contenuti nella richiesta di rinvio a giudizio, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 20, può: |
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Art. 22. - Comunicazione di avvio del procedimento1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal dirigente ed è inviata all'o.e. e alla s.a. Essa contiene: a) la comunicazione d |
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Art. 23. - Partecipazione all'istruttoria1. Possono partecipare all'istruttoria i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai |
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Art. 24. - Audizioni1. Il dirigente può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 22. 2. La convocazione in au |
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Art. 25. - Sospensione dei termini del procedimento1. I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi: a) acquisizioni di ulterio |
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Art. 26. - Conclusione del procedimento1. Il procedimento di annotazione si conclude, salvo i casi di archiviazione di cui all'art. 27, con l'adozione da parte d |
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Art. 27. - Archiviazioni1. Il dirigente propone al Consiglio l'archiviazione delle segnalazioni nei seguenti casi: |
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Titolo III - Procedimento di annotazione nel casellario delle comunicazioni effettuate dal prefetto |
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Art. 28. - Avvio e conclusione del procedimento1. Il prefetto informa, ai sensi dell'art. 32, decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, il Presidente dell'Autorità dell |
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Art. 29. - Applicazione misura del controllo giudiziale delle aziende1. In caso di applicazione della misura del controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis, codice antimafia, all'o.e., gi&a |
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Titolo IV - Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dalle S.O.A. |
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Art. 30. - Obbligo informativo1. Le S.O.A. devono inviare le informazioni individuate dall'Autorità con propria delibera, entro il termine di 10 |
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Art. 31. - Avvio e conclusione del procedimento1. Il dirigente, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della SOA, valutata la documentazione, può: |
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Titolo V - Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dagli O.E. |
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Art. 32. - Obbligo informativo1. Il legale rappresentante dell'o.e. qualificato secondo il Sistema unico di qualificazione di cui all'art. 84, codice, d |
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Art. 33. - Avvio e conclusione del procedimento1. Il dirigente, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione dell'o.e., valutata la documentazione, può: |
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Titolo VI - Annotazione delle sanzioni interdittive comunicate da soggetti obbligati per legge |
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Art. 34. - Annotazione sanzioni interdittive1. Il dirigente iscrive nel Casellario le comunicazioni trasmesse dai soggetti competenti per legge relative alle sanzioni |
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Titolo VII - Procedimento di annotazione dei provvedimenti sanzionatori dell'autorità |
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Art. 35. - Annotazione dei provvedimenti sanzionatori per falsa dichiarazione o falsa documentazione1. La s.a. comunica all'Autorità i casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle proced |
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Art. 36. - Conclusione del procedimento1. Il Consiglio, qualora all'esito del procedimento sanzionatorio ritenga che la documentazione e le dichiarazioni oggetto |
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Art. 37. - Annotazione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti delle S.O.A.1. Il dirigente, all'esito del procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. per le quali il Consiglio ha delibera |
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Parte III - Pubblicità delle annotazioni e disposizioni transitorie e finali |
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Art. 38. - Durata della pubblicazione nel Casellario delle annotazioni1. Le informazioni contenute nel Casellario Informatico sono detenute stabilmente dall'Autorità. 2. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni di cui all'art. 8, comma 2, lett. a), b), d), e), f) g), h), j) e k) e comma 3, lett. d) è pari a cinque anni dalla data di prima pubblicazione. |
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Art. 39. - Intervento provvedimenti giurisdizionali1. Il dirigente, qualora il provvedimento di annotazione dell'Autorità sia sospeso in via cautelare dal giudice amministrativo, rimuove temporaneamente l |
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Art. 40. - Accesso agli atti1. L'accesso agli atti relativi ai procedimenti di cui al presente regolamento è disciplinato dal regolamento di ac |
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Art. 41. - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è |
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