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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Provv. ANAC 15/02/2017
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Provv. ANAC 15/02/2017
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[Premessa]L’Autorità VISTO il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; VISTO il dPCM 1° febbraio 2016 con il quale è stato approvato il Piano d |
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Art. 1 - (Definizioni)1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per: a) “codice”, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) “Autorità”, l’Autorità Nazionale Anticorruzione; |
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Art. 2 - (Oggetto)1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti dell’Autorità concernenti l’esercizio dei poteri d |
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Art. 3 - (Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza)1. L’attività di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal Consiglio dell’Autorità. |
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Art. 4 - (Attività di vigilanza d’ufficio e su segnalazione)1. L’attività di vigilanza dell’Autorità è attivata dall’ufficio competente, secondo la direttiva annuale di cui all’art. 3 ovvero su disposizione del Consiglio. 2. L’attivit&agra |
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Art. 5 - (Modalità di presentazione delle segnalazioni)1. La segnalazione di cui all’art. 4, comma 3, è presentata, di norma, mediante il modulo allegato al presente Regolamento, disponibile sul sito istituzionale dell’Autori |
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Art. 6 - (Segnalazioni anonime)1. Ai fini del presente Regolamento sono considerate anonime le segnalazioni che: a) non rechino alcuna sottoscri |
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Art. 7 - (Archiviazione delle segnalazioni)1. Il dirigente provvede all’archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all’art.6, anche nei seguenti casi: a) manifesta infondatezza della segnalazione; |
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Art. 8 - (Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento di precontenzioso)1. Il dirigente può non avviare il procedimento di vigilanza in caso di pendenza di un procedimento di precontenzio |
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Art. 9 - (Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo)1. Il dirigente può non avviare il procedimento di vigilanza in caso di pendenza un ricorso giurisdizionale dinanzi |
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Art. 10 - (Responsabile del procedimento)1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell’ufficio. |
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Art. 11 - (Ordine di priorità delle segnalazioni)1. Le segnalazioni, salva diversa indicazione del Consiglio, sono trattate secondo il seguente ordine di priorità: a) segnalazioni del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 1, comma 32-bis, della l. 6 novembre 2012, n. 190, e dell’avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 19, comma 5, lett |
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Art. 12 - (Atti conclusivi del procedimento di vigilanza)1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell’art. 13, si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d’atto del conformarsi della stazione appaltante alle indicazioni dell’Autorità di cui all’art. 20, comma 2, con l’adozione, mediante delibera del Consiglio ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all’art. 21, di uno dei seguenti atti: a) atto con il quale l’Autorità registra che la stazione appaltante ha adottato nel caso esaminato buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione; b) raccomandazione di cui all’art. 213, comma |
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Art. 13 - (Avvio del procedimento di vigilanza)1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento ed indica l’oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti nonché, ove possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, l’ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. |
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Art. 14 - (Partecipazione all’istruttoria)1. Possono partecipare all’istruttoria: a) i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai s |
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Art. 15 - (Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti)1. Il responsabile del procedimento formula per iscritto le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui all’art. 213, comma 13, del codice, che indicano: a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si c |
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Art. 16 - (Audizioni)1. Il dirigente può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 13. 2. I soggetti destinatari della comunicazione di risultanze istruttorie, |
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Art. 17 - (Ispezioni)1. Nell’ambito del procedimento di vigilanza, il dirigente può chiedere al Consiglio lo svolgimento di un’attività ispettiva, da eseguire secondo i termini e le mod |
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Art. 18 - (Sospensione dei termini del procedimento)1. I termini del procedimento, nel caso di questioni di particolare complessità, possono essere sospesi una sola volta e, al di fuori della ipotesi di cui alla lettera b), per una durata che non può eccedere i 30 giorni, nei seguenti casi: |
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Art. 19 - (Comunicazione di risultanze istruttorie)1. Il responsabile del procedimento, entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, salva l’applicazione della sospensione di cui all’articolo 18, predispone una comunicazione di risultanze istruttorie, con la quale l’Autorità, sulla base degli elementi accertati indica i possibili atti di conclusione del procedimento di vigilanza. La comunicazione d |
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Art. 20 - (Conclusione del procedimento)1. Il dirigente, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del riscontro alla comunicazione delle risultanze istruttorie ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato ai soggetti interessati per presentare memorie, sottopone al Consiglio |
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Articolo 21 - (Procedimento in forma semplificata)1. Il procedimento è concluso in forma semplificata nei seguenti casi: a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento; |
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Art. 22 - (Comunicazione dell’atto di raccomandazione vincolante e verifica dell’esecuzione)1. L’atto di raccomandazione vincolante, adottato con delibera del Consiglio o con atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata, è comunicato alle parti e pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità. Il Consiglio può inoltre disporne la pubb |
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Art. 23 - (Comunicazione dell’atto di raccomandazione e verifica dell’attuazione)1. L’atto di raccomandazione non vincolante, adottato con delibera del Consiglio o con atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata è comunicato alle parti e pubblicato sul sito istituzionale del |
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Art. 24 - (Attività di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile)1. Ai fini dell’attività di vigilanza di cui all’art. 213, comma 3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all’art. 163, del codice, la stazioni appaltante è tenuta a trasmettere, secondo le modalità definite dall’Autorità, contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e, comunque, entro un termine congruo compatibi |
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Art. 25 - (Comunicazioni)1. Le segnalazioni inviate all’Autorità e le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate |
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Art. 26 - (Disposizioni transitorie)1. Il presente regolamento si applica anche alle segnalazioni già pervenute all’Autorità, per le quali non s |
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Art. 27 - (Entrata in vigore e abrogazioni)1. Il presente regolamento sostituisce il precedente “Regolamento in materia di attività di vigilanza e accer |
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Modelli per la presentazione di esposti (non pubblicati in G.U.)I modelli sono forniti in formato PDF editabile elaborato dall’ANAC. Per poterli correttamente utilizzare è necessario scaricarli in locale. |
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