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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. ANAC 01/07/2020, n. 690
Delib. ANAC 01/07/2020, n. 690
Delib. ANAC 01/07/2020, n. 690
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PremessaIL CONSIGLIO DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Visto l’art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni; Visti gli articoli 19, comma 5, e 31 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto l’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’ |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - DefinizioniAi fini del presente regolamento, si intende per: a. «art. 54-bis », l’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179; b. «Autorità», l’Autorità nazionale anticorruzione; c. «comportamenti rito |
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Art. 2. - Oggetto1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di: i. gestione delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower; |
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Art. 3. - Segreto d’ufficio1. Nei limiti necessari per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di cui al presente regolamento, tutte le notizie, |
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Art. 4. - Attività sanzionatoria1. L’Autorità esercita il potere sanzionatorio: a) d’ufficio, qualora accerti una o pi&ugr |
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Art. 5. - Comunicazioni dell’Autorità relative ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento1. Le comunicazioni dell’Autorità relative ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono effettu |
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Art. 6. - Responsabile dei procedimenti1. Il responsabile dei procedimenti di cui al presente regolamento è il dirigente. |
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Art. 7. - Ordine di priorità del trattamento delle comunicazioni e delle segnalazioni1. Le comunicazioni e le segnalazioni sono trattate secondo il seguente ordine di priorità: a) nei casi di cui al comma 6, primo periodo, art. 54-bis, si ha riguardo alla gravit |
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Capo II - IL PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI |
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Art. 8. - Archiviazione diretta delle segnalazioni di illeciti e trasmissione ad altro ufficio o ad Autorità esterne1. Entro centottanta giorni dall’acquisizione della segnalazione di illeciti, l’ufficio procede al suo esame al fine di valutarne l’archiviazione ovvero la trasmissione ad altro ufficio nonché ad autorità esterne. 2. Nella segnalazione devono essere indicati a pena di inammissibilità: a) la denominazione e i recapiti del whistleblower nonché, se posseduto, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui l’Autorità possa indirizzare eventuali comunicazioni; b) i fatti oggetto di segnalazione e l’amministrazione in cui sono avvenuti; c) l’amministrazione cui appartiene il whistleblower e la qualifica/mansione svolta; d) una descrizione delle ragioni connesse all’attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati. Qualora, in presenza di motivate ragioni, le comunicazioni superino |
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Capo III - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO RELATIVO ALLE COMUNICAZIONI |
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Art. 9. - Pre-istruttoria1. Acquisita la comunicazione, l’ufficio procede al suo preliminare esame al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità/procedibilità. 2. La comunicazione deve indicare a pena di inammissibilità: a) la denominazione e i recapiti completi dell’interessato nonché, se posseduto, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui l’Autorità possa indirizzare eventuali comunicazioni; b) l’autore della presunta violazione; c) i fatti all’origine della comunicazione; |
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Art. 10. - Avvio del procedimento1. La contestazione dell’addebito è effettuata dal dirigente mediante comunicazione di avvio del procedimento. Essa è inviata al soggetto responsabile, al whistleblower e, se diverso da quest’ultimo, al soggetto che ha effettuato la comunicazione. 2. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati: |
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Art. 11. - Istruttoria1. I soggetti ai quali è stata inviata la contestazione dell’addebito, mediante comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 10, comma 1, hanno facoltà di: a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli atti; b) presentare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della contestazione dell’addebito, memorie scritte, documenti e deduzioni, che sono valutati dall’ufficio ove pertinenti all’oggetto del procedimento; c) formulare |
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Art. 12. - Audizione in fase istruttoria1. Il responsabile del procedimento, ove necessario, può convocare in audizione innanzi l’ufficio, anche su richiesta, il soggetto responsabile, ovvero il whistleblower e, se diverso da quest’ultimo, il soggetto che ha effettuato la comuni |
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Art. 13. - Conclusione della fase istruttoria1. L’ufficio, esaminata la documentazione acquisita agli atti può: a) proporre al Consiglio l’archiviazione del procedimento, qualora non ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per l’irrogazione d |
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Art. 14. - Fase decisoria1. Il dirigente, acquisiti tutti gli elementi di fatto e di diritto, sottopone la questione al Consiglio che può: a) richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici competenti un approfondimento tecnico e/o |
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Art. 15. - Sospensione dei termini del procedimento1. I termini del procedimento sono sospesi nei seguenti casi: |
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Art. 16. - Procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 54-bis, comma 6, terzo periodo1. Laddove venga acquisita la segnalazione di violazioni di cui al comma 6, terzo periodo dell’art. 54-bis, il proce |
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Capo IV - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SEMPLIFICATO |
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Art. 17. - Ambito oggettivo di applicazione1. Il procedimento è svolto in forma semplificata nei casi in cui nell’espletamento dell’attività di vigilanza dell’Autorità e/o sanzionatoria venga riscontrata la mancanza delle procedure di ricezione e/o gestione delle segnalazioni di cui all’art. 54-bis. |
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Capo V - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 18. - Pubblicazione del provvedimento1. Il provvedimento conclusivo del procedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità nell |
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Art. 20. - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Esso si applica ai proced |
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