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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Trasporti e Nav. 06/08/1998, n. 408
D. Min. Trasporti e Nav. 06/08/1998, n. 408
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- D. Min. Infrastrutture e Trasporti 21/02/2002
- D. Min. Infrastrutture e Trasporti 12/08/2002
- D. Min. Infrastrutture e Trasporti 18/07/2003
- D. Min. Infrastrutture e Trasporti 13/10/2011
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[Premessa]IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal |
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Art. 1. - Categorie di veicoli da sottoporre a revisione1. È disposta la revisione generale ed annuale per le seguenti categorie di veicoli: a) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto; b) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg; |
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Art. 2. - Controlli da effettuare1. La revisione è diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie di veicoli indicati all'articolo 1 e nell'al |
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Art. 3. - Calendario delle revisioni1. Ogni anno, le operazioni inerenti alle revisioni dei veicoli a motore elencati all'articolo 1 del presente regolamento, hanno inizio il 2 gennaio e devono essere effett |
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Art. 4. - Esito delle revisioni, circolazione dei veicoli da sottoporre a revisione1. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo, a tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le rispettive scadenze, sono applicate le sanzioni previste dal suddetto articolo 80. 2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole senza che |
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Allegato I (Art. 2, comma 1) - Categorie di veicoli soggetti al controllo tecnico e periodicità dei controlli
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Allegato II (Art. 2, comma 2) - Elementi da controllare obbligatoriamente1. Introduzione Il presente allegato identifica i sistemi e i componenti dei veicoli da sottoporre a controllo, illustra i metodi da applicare e i criteri da utilizzare per determinare se le condizioni del veicolo siano accettabili. Qualora il veicolo presenti anomalie relative agli elementi sottoposti a controllo indicati in appresso, le autorità competenti degli Stati membri adottano una procedura che stabilisce le condizioni alle quali è autorizzata la circolazione del veicolo fino al superamento di un nuovo controllo tecnico. Il controllo deve essere effettuato almeno sugli elementi indicati in appresso, purché essi si riferiscano all’equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo nello Stato membro interessato. E' opportuno che i controlli siano effettuati utilizzando le tecniche e attrezzature attualmente disponibili e senza l’uso di strumenti per smontare o rimuovere qualsiasi parte del veicolo. Ai fini dei controlli tecnici periodici tutti gli elementi elencati dovrebbero essere considerati obbligatori ad eccezione di quelli contrassegnati da (X), che sono sì relativi allo stato del veicolo e alla sua idoneità di impiego su strada ma che non sono considerati essenziali ai fini del controllo periodico. I “motivi dell’esito negativo" non si applicano nei casi in cui si riferiscono a requisiti che non erano obbligatori nella pertinente legislazione sull’omologazione dei veicoli al momento della prima omologazione, della prima messa in circolazione o dell’ammodernamento. Quando un metodo di controllo è indicato come visivo, significa che oltre ad osservare gli elementi l’ispettore dovrebbe, eventualmente, anche maneggiarli, valutare i rumori o utilizzare qualsiasi altro opportuno mezzo di controllo senza far uso di apparecchiature. 2. Campo di applicazione dell’ispezione L’ispezione deve essere effettuata almeno sugli elementi indicati in appresso, purché essi si riferiscano all’equipaggiamento montato sul veicolo sottoposto a controllo: 0) identificazione del veicolo; 1) impianto di frenatura; 2) sterzo; 3) visibilità; 4) impianto elettrico e parti del circuito elettrico; 5) assi, ruote, pneumatici, sospensioni; 6) telaio ed elementi fissati al telaio; 7) altre dotazioni; 8) effetti nocivi; 9) controlli supplementari per veicoli delle categorie M2 e M3 adibiti al trasporto di passeggeri. 3. Certificato di revisione All’operatore o al conducente del veicolo devono essere comunicati per iscritto i risultati del controllo, le anomalie riscontrate e le eventuali conseguenze legali. I certificati di revisione rilasciati in caso di controlli periodici obbligatori dei veicoli devono contemplare quantomeno i seguenti elementi: 1) numero VIN; 2) targa di immatricolazione e simbolo dello Stato di immatricolazione; 3) luogo e data del controllo; 4) lettura del contachilometri al momento del controllo, se disponibile; 5) classe del veicolo, se disponibile; 6) anomalie identificate (si raccomanda di seguire l’ordine numerico del punto 5 del presente allegato) e relative categorie; 7) valutazione generale del veicolo; 8) data del successivo controllo periodico (se questa informazione non è fornita con altri mezzi); 9) nome dell’ente che effettua il controllo e firma o dati identificativi dell’ispettore responsabile del controllo. 4. Requisiti minimi di ispezione L’ispezione deve riguardare quantomeno gli elementi e utilizzare le norme e i metodi minimi riportati di seguito. Nella colonna "Motivi dell’esito negativo" sono riportati esempi di anomalie di cui è possibile l’individuazione.
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