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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 04/05/2018
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[Premessa]IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che dispone l'introduzione di un credito d'imposta per talune spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese prevista dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”; Visto, in particolare, il comma 52 del sopracitato art. 1, che stabilisce che l'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (U |
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Art. 1. - Oggetto1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative dell'incentivo fiscale con procedura automatica introdotto, nella |
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Art. 2. - Soggetti beneficiari ed esclusioni1. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non reside |
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Art. 3. - Attività ammissibili1. Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell'impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie: a) big data e analisi dei dati; b) cloud e fog computing; c) cyber security; d) simulazione e sistemi cyber-fisici; |
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Art. 4. - Spese ammissibili1. Si considerano ammissibili al credito d'imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per costo azi |
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Art. 5. - Misura del credito d'imposta e modalità di fruizione1. Il credito d'imposta spetta in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. 2. Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal successivo art. 6 sono riconosciute in aumento del credito d |
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Art. 6. - Obblighi documentali e dichiarativi1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 2. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legis |
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Art. 7. - Controlli1. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione e della documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza delle condizioni soggettive di accesso al beneficio, al risp |
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Art. 8. - Cumulo1. Il credito d'imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel ri |
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Art. 9. - Disposizioni finanziarie e monitoraggio1. Per le finalità previste dall'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio per la verifica che la fruizione del credito d'imposta avvenga nei limiti della spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019, autorizzata dall'art. 1, comma 56, della legge n. 205 del |
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