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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 18/12/2008
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D. Min. Sviluppo Econ. 18/12/2008
In vigore dal 3.1.2009. Con le modifiche introdotte dal D.M. Svil.Ec. del 16/11/2009
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TITOLO I - NORME GENERALI |
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Art. 1. - Finalità1. Ai sensi dell’art. 1, comma 150, della legge finanziaria 2008, il presente d |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all’art. 2 del decreto legislativo n. 79/1999, escluso il comma 15, nonché le definizioni riportate all’art. 2 del decreto legislativo n. 387/2003, come di seguito integrate: a) energia elettrica incentivata è la quantità di energia elettrica avente diritto agli incentivi di cui al presente decreto. L’energia elettrica incentivata, determinata dal GSE secondo le modalità dettagliate nell’allegato A, è stimata in via presuntiva nella fase di qualifica dell’impianto e riconosciuta successivamente in funzione della produzione annua netta o, in acconto, in funzione della producibilità attesa ai fini del rilascio dei certificati verdi, ovvero in funzione dell’energia immessa nel sistema elettrico N3 per l’attribuzione della tariffa fissa onnicomprensiva; b) produzione media di un impianto è la media aritmetica dei valori della produzione annua netta, espressa in MWh effettivamente realizzata negli ultimi cinque anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell’impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive; c) producibilità attesa è la produzione annua netta ottenibile dall’impianto, espressa in MWh, valutata in base ai dati storici di produzione e, nel caso di potenziamento, rifacimento totale o parziale, o nuova costruzione, in |
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Art. 3. - Meccanismi incentivanti1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, è incentivata mediante il rilascio dei certificati verdi di cui al titolo II del presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità ivi previste. La produzione di energia elettrica mediante gli impianti di cui all’art. 9, comma 2, continua a beneficiare dei certificati verdi secondo le modalità e alle condizioni ivi richiamate. 2. L’energia elettrica immessa in rete, prodotta mediante impianti eolici di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW e med |
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Art. 4. - Procedura di qualifica1. Il produttore che intenda accedere ad uno dei meccanismi incentivanti di cui all’art. 3, commi 1 e 2, presenta domanda al GSE per il riconoscimento ai suddetti impianti della relativa qualifica. La domanda riporta: a) soggetto produttore, b) ubicazione dell’impianto, c) fonte rinnovabile utilizzata, d) tecnologia utilizzata, e) potenza nominale dei motori primi, f) potenza nominale media annua, g) data di entrata in esercizio, h) produzione annua netta ovvero produci |
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Art. 5. - Biomasse da filiera1. Nei casi di produzione di energia elettrica da biomasse da filiera negli impianti di cui all’art. 1, comma 382, della legge finanziaria 2007, ai fini dell’applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui all’art. 1, comma 382-quater, della legge finanziaria 2007 e della tariffa onnicomprensiva di cui all’art. 382-ter, N1 della medesima legge, si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui all’ |
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Art. 6. - Cumulabilità degli incentivi1. La domanda del produttore volta a ottenere gli incentivi di cui al presente decreto, per il primo anno è accompagnata da dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta di non incorrere nel divieto di cumulo di incentivi di cui all’art. 18 del decreto legislativo n. 387/2003. La domanda del produttore volta a ottenere gli incentivi di cui al presente decreto per impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, per il primo anno è altresì accompagnata da dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta di non incorrere nel divieto di cumulo di incentivi di cui all’art. 2, comma 152, della legge finanziaria 2008. |
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Art. 7. - Garanzia di origine1. La garanzia di origine di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 387/2003, viene rilasciata su richiesta del produttore previa identificazione tecnica dei medesimi impianti. La domanda, corredata da una relazione tecnica descrittiva dell’impianto, è inoltrata dal produttore al GSE, e riporta: |
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TITOLO II - CERTIFICATI VERDI |
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Art. 8. - Quantificazione dell’energia soggetta all’obbligo1. I produttori e gli importatori di energia elettrica soggetti all’obbligo di cui all’art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/1999, e art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003, trasmettono al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, l’autocertificazione attestante le proprie importazioni e produzioni di energia da fonti non rinnovabili. Gli autoconsumi di centrale sono conteggiati secondo la vigente normativa fiscale. L’autocertificazione è riferita all’anno precedente ed evidenzia separatamente l’energia elettrica importata e quella prodott |
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Art. 9. - Impianti aventi diritto ai certificati verdi1. L’energia da immettere nel sistema elettrico nazionale per adempiere all’art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, R e all’art. 4 del decreto legislativo n. 387/2003, è prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi inclu |
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Art. 10. - Periodo di diritto ai certificati verdi1. Gli impianti di cui all’art. 9, commi 1 e 2, sempreché muniti della qualifica di cui all’art. 4, hanno diritto al rilascio dei certificati verdi per un numero di anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, definito come segue: a) quindici anni limitatamente all’energia elettrica incentivata ascr |
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Art. 11. - Modalità di rilascio dei certificati verdi1. Il certificato verde, di valore unitario pari a 1 MWh, è emesso dal GSE, su richiesta del produttore per gli impianti dotati di relativa qualifica: a) a consuntivo, relativamente all’energia elettrica incentivata dell’anno precedente; b) a preventivo, limitatamente agli impianti di cui all’art. 9, comma 1 e relativamente alla energia elettrica incentivata attesa nell’anno in corso o nell’anno successivo. 2. Per le produzioni di cui all’art. 10, comma 1, lettera a) i certificati verdi sono emessi in numero pari al prodotto dell’energia elettrica incentivata, per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 2 allegata alla legge finanziaria 2008, arrotondato a 1 MWh con criterio commerciale e, limitatamente agli impianti alimentat |
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Art. 12. - Contrattazione dei certificati verdi1. Il Gestore del mercato di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 organizza e gestisce, nell’ambito della gestione economica del mercato elettrico, una sede per la contrattazione dei certificati verdi. 2. L’organizzazione della cont |
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Art. 13. - Verifica annuale di adempimento all’obbligo1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, i soggetti di cui all’art. 8, comma 1, trasmettono al GSE contestualmente all’autocertificazione di cui al medesimo articolo, certificati verdi equivalenti all’obbligo di immissione che compete loro ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 79/1999, e dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003, tenuto conto di quanto disposto all’art. 20, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 387/2003. 2. Il GSE, sulla base dell’autocertificazione di cui all’art. 8, comma 1, |
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Art. 14. - Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi1. Il GSE emette a proprio favore e colloca sul mercato di cui all’art. 12, comma 1, i certificati verdi relativi agli impianti di cui all’art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, R entrati in esercizio in data successiva al 1° aprile 1999. 2. Il prezzo di offerta dei certificati verdi di cui al comma 1 è stabilito e |
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Art. 15. - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 20081. Al fine di garantire graduale transizione dal vecchio ai nuovi meccanismi di incentivazione e non penalizzare gli investimenti già avviati, nel triennio 2009-2011, entro il mese di giugno, il GSE ritira, su richiesta dei detentori, i ce |
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TITOLO III - TARIFFA FISSA ONNICOMPRENSIVA E SCAMBIO SUL POSTO |
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Art. 16. - Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva1. L’energia elettrica immessa nel sistema elettrico, prodotta dagli impianti di cui all’art. 3, comma 2, ha diritto, per un periodo di quindici anni e in alternativa ai certificati verdi di cui al titolo II e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, determinata sulla base della tabella 3 allegata alla legge finanziaria 2008 e, limitatamente agli impianti alimentati da biomassa di filiera, determinata con le modalità di cui all’art. 5 del presente decreto. |
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Art. 17. - Scambio sul posto1. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 20 kW e gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, di potenza nominale media annua superiore a 20 kW e non superiore a 200 kW, possono accedere, a seguito dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 20, comma 1, al meccanismo dello scambio sul |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 18. - Controlli, monitoraggio e bollettino annuale1. L’emissione dei certificati verdi e l’erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive sono subordinate alla verifica della attendibilità dei dati forniti. A tal fine, il GSE dispone verifiche e controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche al fine di verificare la loro conformità all’art. 2, comma 1, e all’art. 17 del decreto legislativo n. 387/2003. Nell’ambito di tali verifiche i soggetti responsabili degli impianti devono adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel ri |
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Art. 19. - Procedure tecniche per l’espletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE aggiorna le procedure tecniche approvate con decreto 21 dicembre 2007, e le sottopone all’approvazione dei Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto delle funzioni assegnate dal presente decreto, dal decreto legislativo n. 79/1999, dal decreto legislativo n. 387/2003, dalla legge finanziaria 2008 e dai connessi provvedimenti attuativi. |
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Art. 20. - Compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas1. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas stabilisce, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, le modalità, i tempi e le con |
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Art. 21. - Disposizioni transitorie e finali1. Ai sensi dell’art. 2, comma 144, della legge finanziaria 2008, l’immissione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel sistema elettrico continua ad essere regolata sulla base dell’art. 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con le modalità e secondo le condizioni e i provvedimenti attuativi ivi previsti. 2. I soggetti aventi diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva di cui all’art. 3, comma 2, che, nelle more dell’entrata in vigore del presente decreto, hanno fatto richiesta dei certificati verdi di cui all’art. 3, comma 1, entro tre mesi dalla data di ent |
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Allegato A - Determinazione della energia elettrica incentivata ai fini dell’emissione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensivaNei successivi paragrafi vengono definite le modalità per la determinazione dell’energia elettrica incentivata «EI» (MWh), riconosciuta agli interventi che hanno diritto agli incentivi di cui al presente decreto. La tabella seguente riassume le modalità di calcolo del valore «EI» in funzione della categoria d’intervento per la quale è stata ottenuta la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili «IAFR». TABELLA 1
LEGENDA EI = energia elettrica incentivata all’intervento effettuato; Ea = produzione annua netta ovvero producibilità attesa ; ER = energia immessa nel sistema elettrico; E5 = media della produzione netta degli ultimi 5 anni utili precedenti l’intervento; E10 = media della produzione netta degli ultimi 10 anni utili precedenti l’intervento; f = coefficiente di sostituzione del gruppo turbina alternatore; K = coefficiente di utilizzazione dell’impianto; g = coefficiente di graduazione dei costi (impianto idroelettrico); V = coefficiente di graduazione dei costi (impianto geotermoelettrico); Enr = energia non rinnovabile netta prodotta dall’impianto; Er3 = media della produzione netta nel triennio precedente al 1° aprile 1999 imputabile ad alimentazione da fonti rinnovabili; D = coefficiente di gradazione di cui all’articolo 21, commi 5 e 6, del presente decreto. Nota: I valori dei coefficienti f, k, g e V sono riportati nel seguito (1) Al paragrafo 3 del presente decreto, come modificato dal D.M. Svil.Ec. del 16/11/2009, è riportata la seguente formula di valutazione dell’energia incentivata riconosciuta per il sistema dei certificati verdi: Non è previsto il sistema di incentivazione mediante tariffa fissa, in quanto sono ammessi a interventi di rifacimento parziale i soli impianti a biomasse solide (escluse quelle costituite o ottenute dalla parte biodegradabile dei rifiuti urbani ed industriali) con potenza nominale media annua superiore a 1 MW. Per gli impianti idroelettrici dotati di sistemi di pompaggio l’elettricità prodotta da fonte rinnovabile viene calcolata detraendo alla produzione netta totale l’energia elettrica attribuibile ai sistemi di pompaggio stessi. PARTE PRIMA - RIFACIMENTI PARZIALI 1. RIFACIMENTI PARZIALI DI IMPIANTI IDROELETTRICI 1.1 Definizioni Nell’ambito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate. 1.1.1 Impianto idroelettrico Gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia dell’UNIPEDE. L’impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti: a) centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse; b) opere idrauliche. Le principali opere idrauliche degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti: — traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione; — organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d’acqua fluenti nell’impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri). 1.1.2 Rifacimento parziale di un impianto idroelettrico L’intervento su un impianto idroelettrico esistente è definito come rifacimento parziale quando si verificano almeno le seguenti due condizioni: a) l’impianto è entrato in esercizio da almeno 15 anni, qualora abb |
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