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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Salute 19/04/2018
D. Min. Salute 19/04/2018
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[Premessa]IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante «Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE» e in particolare: l'art. 14, comma 3, che dispone che ai fini dell'integrazione dei dati sanitari relativi allo stato delle acque di balneazione e dei dati ambientali sui programmi di miglioramento, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vengono stabilite le modalità dirette a realizzare forme comuni di trattamento dei dati in possesso di ciascuna amministrazione e garantirne la pubblicità; l'art. 15, ove si prevede l'obbligo per i Comuni di assicurare che una serie di informa |
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Art. 1. - Modifiche al decreto ministeriale 30 marzo 20101. Al decreto ministeriale 30 marzo 2010 citato in premessa sono apportate le seguenti modifiche: a) l'art. 3 è sostituito dal seguente: «Art. 3 1. Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino, le Regioni e le Province autonome provvedono ad effettuare un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute secondo: a) i criteri |
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Art. 2. - Invarianza finanziaria1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a |
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Art. 3. - Disposizioni transitorie1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 ottobre 2018 i Comuni possono trasmettere i |
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Art. 4. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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