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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 08/01/2018
D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 08/01/2018
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PremessaIL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 64-bis con riferimento all'assolvimento dell'obbligo di istruzione dei percorsi di istruzione e formazione professionale; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché |
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Art. 1. - Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni1. Con il presente decreto è istituito il Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) quale strumento di descrizione e classificazione delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 2. Il QNQ rappresenta il dispositivo |
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Art. 2. - Definizioni1. A integrazione delle definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e di quelle di cui all'art. 2 del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per: |
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Art. 3. - Struttura del Quadro nazionale delle qualificazioni1. In linea con il Quadro europeo delle qualifiche, il QNQ si sviluppa: a) su tre dimensioni descrittive delle competenze in termini di: conoscenze; abilità; autonomia e responsabilità. Tali dimensioni si articolano in descrittori che esplicitano funzionalmen |
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Art. 4. - Referenziazione delle qualificazioni al Quadro nazionale delle qualificazioni1. La referenziazione al QNQ, sulla base della comparazione fra le competenze previste per il rilascio di una qualificazione e le dimensioni e i descrittori di cui all'art. 3, è obbligatoria per tutte le qualificazioni ai fini della validazione e certificazione nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze. Le qualificazioni sono sottoposte al processo di referenziazione secondo la procedura di cui all'art. 5. 2. Si intendono già referenziate al corrispondente livello del QNQ tutte le qualificazioni associate al |
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Art. 5. - Procedura di referenziazione1. Le procedure di referenziazione al QNQ sono gestite dal Punto nazionale di coordinamento dell'EQF presso ANPAL, avvalendosi dell'INAPP per la valutazione indipendente delle proposte di referenziazione. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF provvede di volta in volta al coinvolgimento attivo, lungo tutto il processo di cui al successivo comma 2, dell'ente pubblico titolare o dell'organismo di cui all'art. 4, comma 6 che presenta istanza di referenziazione. 2. Il processo di referenziazione delle qualificazioni al QNQ si articola in quattro fasi: a) fase di avvio: l'ente pubblico titolare o un organismo di cui all'art. 4, comma 6, presenta istanza al Punto nazionale di coordinamento dell'EQF completa degli elementi descrittivi e connotativi della qualificazione, ivi compresa una proposta di referenziazione dell |
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Art. 6. - Disposizioni finali1. Al fine di perfezionare la referenziazione del QNQ al Quadro europeo delle qualifiche, anche in attuazione dell'art. 9 del decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e in coerenza con quanto previsto dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, è affidato al Punto nazionale di coordinamento dell'EQF il compito di curare l'aggiornamento del «Rapporto italian |
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Allegato 1 - Quadro Nazionale delle Qualificazioni italiano: struttura, funzioni e principi di coerenza con i criteri europei per la referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche1. Il Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) è un quadro di descrittori di risultati di apprendimento espressi in termini di competenze. Esso è fondato sul Quadro europeo delle qualifiche e ne sviluppa ed amplia la struttura. Il QNQ costituisce una componente dell'infrastruttura tecnica del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualifiche professionali, finalizzata a facilitare il rapporto tra lo stesso e il Quadro europeo delle qualifiche. 2. Il QNQ assume il concetto di competenza quale comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 3. In coerenza e continuità con il Quadro europeo delle qualifiche, il QNQ è articolato in otto livelli, ognuno specificato attraverso descrittori intesi come: a) elementi che esprimono i risultati minimi attesi per quanto riguarda ciò che l'individuo dovrebbe conoscere ed essere in grado di fare in rapporto ad una determinata qualificazione; b) riferimenti guida volti a favorire lo sviluppo e il posizionamento delle qualificazioni in relazione a ciascuno dei livelli; c) descrittivi sufficientemente ampi per consentire l'applicazione ai diversi contesti di apprendimento e con elementi informativi differenziati, compatibili con il contesto lavorativo e di studio, in modo da potersi rivolgere ai diversi attori dei rispettivi sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro. |
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Allegato 2 - Criteri minimi per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro Nazionale delle Qualificazioni1. La referenziazione al Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) delle qualificazioni di cui all'art. 4 comma 4 è effettuata sulla base dei successivi: a) criteri minimi generali di inclusione nel QNQ; b) criteri minimi per la determinazione del posizionamento negli specifici livelli. 2. I criteri di cui al punto 1, lettera a), attinenti alle condizioni preliminari al processo di referenziazione di una qualificazione, sono: a) le qualificazioni devono essere ricomprese in repertori approvati e pubblicati secondo quanto stabilito all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e rispondenti agli standard minimi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo; b) le qualificazioni devono essere espresse in termini di una o più competenze secondo il linguaggio descritt |
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Allegato 3 - Integrazione dei criteri per la referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche1. Con riferimento ai criteri e procedure per la referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del 22 maggio 2017, sono assunte quale riferimento principale per la referenziazione del Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) al Quadro europeo delle qualifiche, le argomentazioni portate a sostegno della referenziazione dei titoli rilasciati nell'ambito del sistema di istruzione e formazione aventi validità nazionale, formalmente adottate nel primo «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF» adottato con accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 e recepito con decreto interministeriale del 13 febbraio 2013. 2. A integrazione di quanto assunto al comma 1, ai fini dei successivi aggiornamenti del «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF» si assumono le argomentazioni di cui ai commi successivi. 3. |
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