In attuazione dell’art. 24, commi 2 e 5, del D. Leg.vo 50/2016 (nuovo Codice appalti), il provvedimento definisce i requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di Architettura e di Ingegneria (soggetti di cui all’art. 46 del D. Leg.vo 50/2016) ed individua i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione.
A decorrere dal 28/02/2017 - data di entrata in vigore del provvedimento - sono abrogati gli artt. 254, 255 e 256 del D.P.R. 207/2010.