L’ANAC fornisce indicazioni operative in relazione alle modalità da seguire per ottemperare agli obblighi di comunicazione previsti dall’art 6 del D.M. 02/12/2016, n. 263 - recante i Requisiti affidamento servizi di architettura e ingegneria - ai fini dell’inserimento nel “Casellario delle società di ingegneria e professionali”.
Nelle more dell’adeguamento dei sistemi informatici, l’ANAC chiarisce che gli obblighi in questione sono assolti tramite l’iscrizione al Casellario di cui sopra, utilizzando il modulo allegato al presente Comunicato, e disponibile anche alla pagina dedicata nell’area “Servizi” del portale ANAC.
Si ricorda inoltre che gli obblighi di cui all’art. 6 del D.M. 263/2016 non riguardano i liberi professionisti, ma solo tutti gli altri operatori economici per l’affidamento dei servizi di Architettura e di Ingegneria (società tra professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei e consorzi stabili).