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D. Leg.vo 20/08/2002, n. 190

Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sentenza C. Cost. 01/10/2003, n. 303
- D.L. 14/11/2003, n. 315 (L. 16/01/2004, n. 5)
- D. Leg.vo 10/01/2005, n. 9
- L. 18/04/2005, n. 62
- D. Leg.vo 17/08/2005, n. 189
- D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443

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Capo I - Infrastrutture ed insediamenti produttivi
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Art. 1. - Oggetto - Definizioni

1. Il presente decreto legislativo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 13 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 R. Nell'àmbito del programma predetto sono, altresì, individuate, con intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalità indicate nelle stesse intese, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti ed alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.

2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture ed insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'àmbito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 R, e dei successivi articoli del presente decreto legislativo.

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Art. 2. - Attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Il Ministero promuove le attività tecniche ed amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate con oneri a proprio carico, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni possono provvedere alle attività di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge delega. Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dal presente decreto legislativo, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:

a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle regioni o province autonome, formulando la proposta di programma da approvare con le modalità previste dalla legge delega; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;

b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati;

c) promuove ed acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del presente decreto legislativo e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per la approvazione del proge

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Art. 2-bis. - Progettazione

N7

1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui all'allegato tecnico. Le predette norme sono vincolanti per le Amministrazioni dello Stato, per gli enti pubblici nazionali ed i loro concessionari. Per le opere inserite nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 R, per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse dello Stato, le regioni, province autonome, province, città metropolitane, comuni, enti pubblici locali e loro concessionari applicano le predette norme sino alla entrata in vigore di diversa e specifica normativa regionale, da emanarsi nel rispetto dei princìpi della citata legge n. 443 del 2001 R e della normativa comunitaria.

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Art. 3. - Progetto preliminare - Procedura di VIA e localizzazione

1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi dalla approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di competenza; per le opere già previste nel primo programma, il termine decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine è elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non già disponibili, sono assegnate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attività progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme già anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 8, comma 1.

3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto già previsto ai sensi dell'articolo 16 della legge quadro, dovrà evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, dovrà inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale “comunque non superiori al 5 per cento dell'intero costo dell'opera” N9 e dovrà includere le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione “; dalla percentuale predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'àmbito della procedura di VIA”

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Art. 4. - Progetto definitivo - Pubblica utilità dell'opera

1. Il progetto definitivo delle infrastrutture è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera. È corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.

2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241

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Art. 4-bis. - Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti

N7

1. Le procedure di istruttoria ed approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dal presente decreto salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di più sospensioni, il termine complessivo di sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria ed approvazione riprendono il loro corso.

2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le Amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dal presente decreto, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non sia possibile per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico al presente decreto, le Amministrazioni competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e la indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta del Ministero, valuta la rilevanza delle carenze e, ove ne

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Art. 4-ter. - Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo

N7

1. La Conferenza di servizi di cui all'articolo 4 è convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o suo delegato, ovvero dal Capo della struttura tecnica di missione. La segreteria della Conferenza è demandata alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 2, di seguito denominata: «struttura tecnica».

2. L'avviso di convocazione è inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del progetto definitivo, nonché una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie

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Art. 4-quater. - Varianti

N7

1. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui all'articolo 20.

2. Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche ed integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 1.

3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazion

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Art. 5. - Interferenze

1. Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 R, alla programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle infrastrutture si provvede secondo le previsioni del presente articolo.

2. Il progetto preliminare è rimesso, a c

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Art. 5-bis. - Risoluzione delle interferenze

N7

1. Gli enti gestori delle reti ed opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalità previste dall'articolo 5, come precisato dal presente articolo. Le attività di cui ai commi successivi devono essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dal presente decreto legislativo e dal programma a corredo del progetto preliminare definitivo ed esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti preliminari o definit

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Art. 5-ter. - La società pubblica di progetto

N7

1. Ove la proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attività coordinata di più soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno, attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla società pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione del

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Art. 6. - Modalità di realizzazione

1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 19 della legge quadro, la realizzazione delle infrastrutture è ogg

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Art. 7. - Concessione

1. La concessione di costruzione e gestione di infrastrutture è regolata dagli articoli 19, 20, 21 e dal 37-bis al 37-nonies, nonché dalle altre norme dettate in materia dalla legge quadro, modificate ed integrate come previsto dal presente articolo.

2. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera. Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la durata della concessione sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico finanziario e costituiscono, come previsto al successivo articolo 10, comma 4, parametri di aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.

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Art. 8. - Promotore

1. Il Ministero pubblica sul proprio sito informatico e, una volta istituito, sul sito informatico individuato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340 R, nonché nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture per le quali il soggetto aggiudicatore ritiene di sollecitare la p

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Art. 9. - Affidamento a contraente generale

1. Con il contratto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 19 della legge quadro, affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Il contraente generale provvede:

a) allo sviluppo del progetto definitivo ed alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire alla approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;

b) alla acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 R, in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale;

c) alla progettazione esecutiva;

d) alla esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori ed alla loro direzione;

e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;

f) ove richiesto, alla individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;

g) alla indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia.

3. Il soggetto aggiudicatore provvede:

a) alle attività necessarie alla approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;

b) alla approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;

c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;

d) al collaudo delle stesse;

e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano.

4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente decreto. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati,

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Art. 10. - Procedure di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene, a scelta del soggetto aggiudicatore, mediante licitazione privata o appalto concorso; per la scelta della procedura non è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo. In ogni caso, per la procedura di appalto-concorso si pone a base di gara il progetto preliminare.

3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire ed indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minim

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Art. 11. - Collaudo

1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dalla legge quadro.

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Art. 12. - Risoluzione delle controversie

1. Tutte le controversie relative all'esecuzione dei contratti la realizzazione delle infrastrutture possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto. Al giudizio arbitrale si applicano, salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice di procedura civile.

2. Qualora suss

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Art. 13. - Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico

1. Gli insediamenti produttivi e le infrastrutture private strategiche inclusi nel programma sono opere private di preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-regione per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, nonché al conseguimento di ogni altro parere e permesso, comunque denominato, necessario alla realizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche si provvede con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto legislativo; contestualmente all'approvazione del progetto definitivo, ovvero con successiva eguale procedura, il realizzatore dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura privata strategica può richiedere e conseguire tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari all'esercizio dell'insediamento stesso.

2. Per la localizzazione, la VIA, l'approvazione dei progetti e la dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico, incluse nel pro

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Art. 14. - Norme in materia processuale

1. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione ed asservimento:

a) l'udienza di merito del ricorso non richiede la domanda di fissazione ed avviene non pi

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Art. 15. - Regolamento

1. Il Governo provvede a modificare ed integrare, con le modalità previste dalla legge quadro, il regolamento, nonché gli altri regolamenti emessi ai sensi della medesima legge quadro, con l'emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie alla migliore realizzazione delle infrastrutture, assumendo come norme regolatrici il presente decreto legislativo, la legge delega e le normative comunitarie in materia di appalti di lavori, in quanto applicabili. Le predette norme si applicano alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici nazionali ed ai loro concessionari ed appaltatori, nonché alle regioni, province autonome, province, città metropolitane, comuni, e loro concessionari ed appaltatori limitatamente alle procedure di intesa per la approvazione dei progetti e di aggiudicazione delle infrastrutture; per quanto non pertinente a queste procedure si applicano a regioni, province autonome, province, città metropolitane, comuni

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Art. 16. - Norme transitorie e derogatorie

1. Nel caso in cui sia già stato redatto il progetto definitivo, sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera, può procedersi all'attestazione di compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sia stato già redatto il progetto esecutivo o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 9.

2. Nel caso in cui il progetto delle infrastrutture sia già oggett

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Capo II - Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere
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Art. 17. - Campo di applicazione

1. Il presente capo, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 R, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture ed agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di c

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Art. 18. - Procedure

1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all'articolo 17, comma 1, è eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali ed il patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori. Per quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato tecnico trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 379. N13

2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale è red

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58258 3636881
Art. 19. - Contenuto della valutazione di impatto ambientale

1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compres

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58258 3636882
Art. 20. - Compiti della Commissione speciale VIA

1. La Commissione provvede alla istruttoria tecnica di cui all'articolo 19 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale.

2. Ove la Commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il termine indicato al comma 1 è differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.

3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.

4. La Commissione:

a) comunica ai Ministero dell'ambiente e

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Capo II-bis - Qualificazione dei contraenti generali

N4

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58258 3636884
Art. 20-bis. - Istituzione del sistema di qualificazione-classifiche

N4

1. È istituito il sistema di qualificazione dei contraenti generali. La qualificazione può essere richiesta da imprese singole in forma di società c

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Art. 20-ter. - Requisiti per le iscrizioni

N4

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Art. 20-quater. - Requisiti di ordine generale

N4

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Art. 20-quinquies. - Requisiti di ordine speciale

N4

1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

a) adeguata capacità economica e finanziaria;

b) adeguata idoneità tecnica ed organizzativa;

c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.

2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:

a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della lettera a) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa all'attività diretta ed indiretta di cui alla lettera b). Tale rapporto non deve essere inferiore al dieci per cento, il patrimonio netto consolidato può essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale società controllante. Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene convenzionalmente ridotta alla stessa

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Art. 20-sexies. - Consorzi stabili e Consorzi di cooperative

N4

1. I consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese consorziate. Ai fini della qualificazione del contraente generale è richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di non più di cinque consorziati per la Classifica I e non più di quattro consorziati per la Classifica II e III. I consorziati assumono responsabilità solidale per la realizzazione dei lavori affidati al Consorzio in regime di contraente generale.

2. I Consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 R, e successive modificazioni, sono qualificati sulla base dei propri requisiti, determinati con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ge

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Art. 20-septies. - Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia

N4

1. Alle imprese stabilite negli altri Stati

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58258 3636890
Art. 20-octies. - Norme di partecipazione alla gara

N4

1. I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare:

a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di cui all'articolo 20-quater; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali è sempre espletata;

b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati ed idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;

c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacità tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere nel rispetto delle previsioni della citata direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993 del Consiglio, e delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

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Art. 20-nonies. - Gestione del sistema di qualificazione

N4

1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La durata dell'efficacia della attestazione è pari a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione

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58258 3636892
Art. 20-decies. - Obbligo di comunicazione

N4

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58258 3636893
Art. 20-undecies. - Disposizioni finanziarie

N4

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58258 3636894
Modello - Certificato di esecuzione dei lavori

N3

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58258 3636895
Allegato tecnico (previsto dall'art. 2-bis, comma 1)

N6

Sezione I - Progetto preliminare


Art. 1. - Documenti componenti il progetto preliminare

Documenti componenti il progetto preliminare.

1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali delle opere «anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio», il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per l'eventuale esecuzione del monitoraggio ambientale, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalle leggi nazionali e/o regionali applicabili.

2. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative delle opere e degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

c) studio di impatto ambientale ovvero, ove previsto dalle vigenti normative, relazione di compatibilità ambientale;

d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui andrà a inserirsi l'opera, corredati da dati bibliografici e/o indagini in sito ed in laboratorio - quali, indicativamente ma non esaustivamente, quelle topografiche, geologiche, geotecniche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, sismiche, archeologiche e sulle interferenze e relative relazioni e elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio e dell'ambiente;

e) planimetria generale ed elaborati grafici;

f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per concessione o contraente generale tale elaborato dovrà consentire la definizione degli oneri per la sicurezza in fase di realizzazione;

g) calcolo estimativo;

h) quadro economico di progetto;

i) capitolato speciale prestazionale;

l) studio di inserimento urbanistico;

m) per le opere soggette a VIA nazionale e comunque, ove richiesto, elementi preliminari dei sistemi di monitoraggio previsti per le singole componenti ambientali impattate.

3. Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli elementi da inserire nel relativo bando di gara.

4. Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara di un affidamento a contraente generale dovrà altresì essere predisposto quanto previsto al successivo art. 18.


Art. 2. - Relazione illustrativa del progetto preliminare

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, si articola nei seguenti punti:

A) descrizione delle finalità dell'intervento, delle possibili opzioni progettuali e determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione prescelta);

B) descrizione puntuale del progetto della soluzione prescelta e indicazioni delle modalità e della tempistica per la prosecuzione dell'iter progettuale;

C) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.

A) Finalità dell'intervento e scelta delle alternative progettuali:

- descrizione delle motivazioni giustificative della necessità dell'intervento e delle finalità che si prefigge di conseguire;

- descrizione generale delle soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici, strutturali, impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell'inserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.);

- illustrazione delle motivazioni a supporto della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo, funzionale ed economico, nonché delle problematiche connesse all'inserimento ambientale, alle eventuali preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni.

Qualora l'intervento preveda l'adeguamento o l'ampliamento di opere esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche di queste ultime, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e l'esame di possibili alternative (anche parziali).

B) Progetto della soluzione selezionata:

- descrizione dettagliata della soluzione selezionata;

- esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata attraverso i risultati dello studio di impatto ambientale (ove presente), ed in particolare:

- l'esito delle indagini idrologico-idrauliche, geologiche, idrogeologiche e geotecniche, sismiche ed archeologiche;

- l'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree interessate;

- esito delle valutazioni preliminari sullo stato della qualità dell'ambiente interessato dall'intervento, in assenza (ante-operam) ed in presenza dello stesso (post-operam) e in corso di realizzazione (fase di cantiere);

- aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto con la loro illustrazione anche sotto il profilo architettonico, relativamente alle opere puntuali e alle sezioni tipo delle opere lineari;

- accertamento in ordine alla disponibilità delle aree ed immobili e eventualmente da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri;

- accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti lungo il tracciato, la proposta di soluzione ed i prevedibili oneri;

- indirizzi per la redazione del progetto definitivo;

- cronoprogramma delle fasi attuative, con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, realizzazione e collaudo;

indicazioni su accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

C) Aspetti economici e finanziari:

- calcoli estimativi giustificativi della spesa;

- per le opere a rete, l'eventuale articolazione in tratte funzionali;

- quadro economico;

- sintesi delle forme e delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa;

- risultati del piano economico e finanziario (per gare in concessione).

2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.


Art. 3. - Relazione tecnica

1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento. Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto «anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio».

A titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:

- idrologia e idraulica;

- geologia e idrogeologia;

- geotecnica;

- sismica;

- uso del suolo (urbanistica, vincoli);

- interesse archeologico del sito accertato sulla base di indagini condotte d'intesa con l'amministrazione competente ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 R, e della sezione V del presente allegato tecnico;

- censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo);

- piano di gestione dei materiali con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave, siti di recupero e discariche, tenuto conto della vigente normativa relativa alla gestione dei rifiuti;

- espropri (quantificazione preliminare degli importi);

- architettura e funzionalità dell'intervento;

- strutture ed opere d'arte;

- tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);

- modalità della fasi di cantierizzazione;

- per i progetti soggetti ai valutazione d'impatto ambientale nazionale e comunque, ove richiesto, indirizzi preliminari, per il monitoraggio ambientale, con riferimento al progetto di monitoraggio ambientale approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

- impianti e sicurezza.

Per interventi di adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre:

- dettagliato resoconto delle indagini (geometriche, strutturali, geotecniche, idrauliche, funzionali, ecc.) effettuate sulla struttura da adeguare/ampliare;

- la destinazione finale delle zone dismesse;

- chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire l'esercizio delle parti preesistenti durante la costruzione dell'intervento (se previsto).

Per opere caratterizzate da particolari complessità, a causa di condizioni al contorno critiche o dimensioni e carichi inusuali, la relazione tecnica contiene inoltre calcoli sommari di dimensionamento per le opere civili e/o gli impianti.


Art. 4. - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale

1. Lo SIA, ove previsto dalla normativa vigente, è predisposto contestualmente al progetto preliminare sulla base dei dati e delle informazioni raccolte nell'àmbito del progetto stesso anche con riferimento ai siti di recupero e alle discariche. Sono seguite, le norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 (nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989), e successive modificazioni, nonché, ove applicabili, le norme tecniche regionali in materia.

Per i progetti soggetti a valutazione d'impatto ambientale nazionale, lo studio d'impatto ambientale dovrà uniformarsi ai disposti del D.M. 1° aprile 2004 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2004, recante «Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale», adottando le tecnologie ed i sistemi innovativi ivi previsti.

2. La relazione di compatibilità ambientale, sulla base delle analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, analizza e determina le misure atte a mitigare e compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate.


Art. 5. - Elaborati grafici del progetto preliminare

1. Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, devono includere le misure e gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi sono costituiti:

a) per opere e lavori puntuali:

- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;

- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;

- area di riferimento ai fini urbanistici;

- dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione:

- sezione geologica e geotecnica;

- carta archeologica;

- planimetria delle interferenze;

- planimetrie catastali;

- planimetria ubicativa dei siti di cantiere, di cava, di conferimento a recupero, di deposito temporaneo e di discarica;

- dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;

b) per opere e lavori a rete:

- dalla corografia generale di inquadramento dell'opera in scala 1:100.000 - 1:50.000;

- dalla corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala non inferiore a 1:25.000;

- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo sul quale sono indicati i tracciati esaminati;

- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;

- dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;

- dai profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non inferiore a 1:10.000/1000;

- dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:

- planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000;

- carta geologica, geomorfologica e idrogeologica in scala non inferiore a 1:10.000;

- profilo geologico/idrogeologico con caratterizzazione geotecnica-geomeccanica dei principali litotipi in scala non inferiore a 1:10.000/1000;

- planimetria con macrozonazione sismica in scala non inferiore a 1:25.000;

- carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000;

- planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1:10.000;

- corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'ubicazione dei siti di cava, di conferimento a recupero, di deposito temporaneo e di discarica;

- schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima della localizzazione, di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologie delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere;

- planimetria dei siti di cava, di conferimento a recupero di deposito temporaneo e di discarica in scala non inferiore a 1:10.000;

- dalle planimetria su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;

- sistemazione tipo aree di deposito;

- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala non dovrà essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria dovrà contenere una rappresentazione del corpo delle opere e degli sviluppi di tutti gli assi di progetto, calcolati in base alle caratteristiche geometriche assunte. Il corpo delle opere dovrà essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto e fasce di interesse urbanistico), allo scopo di determinare esattamente l'ingombro dell'infrastruttura. Dovranno inoltre essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte principali;

- dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;

- dai profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovrà essere inferiore a 1:2000/200;

- da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie, e simili in scala non inferiore ad 1:200, nonché analoghe sezioni per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;

- da sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantità da utilizzare nella quantificazione dei costi dell'opera;

- da elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutti i manufatti speciali che l'intervento richiede;

- da elaborati che riassumono i criteri di sicurezza previsti per l'esercizio dell'infrastruttura;

- da elaborati tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le opere correnti e minori che l'intervento richiede;

- da elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto.

- da tutti i suddetti elaborati speciali e tipologici dovrà essere prodotto un computo di det

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