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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2018
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D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2018
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2018
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PremessaIL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il regolamento (CE) n. 377/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e abroga il regolamento (UE) n. 911/2010; Vista la direttiva n. 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, recante: «Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito codice della strada, e, in particolare, l'art. 13, comma 6; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera b), il quale prevede che agli organi di governo spetta la definizione, tra l'altro, di direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «TEN-T», Trans-European Network - Transport; b) «SNIT», Sistema nazionale integrato dei trasporti; c) «PGTL», Piano generale dei trasporti e della logistica; d) «C-ITS», Sistema di trasporto intelligente cooperativo, secondo le definizioni della piattaforma europea C-ITS; e) «BIM», Building Information Modeling, come applicato alle infrastrutture lineari di trasporto: f) «veicolo a guida automatica», un veicolo dotato di tecnologie capaci di adottare e attuare comportamenti di guida senza l'intervento attivo del guidatore, in determinati ambi |
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Art. 2. - Definizione di Smart Road1. Si definiscono Smart Road le infrastrutture stradali per le quali è compiuto, secondo le specifiche funzionali di cui all'art. 6, comma 1, un processo di trasformazione digitale orientato a introdurre piattaforme di osservazione e monitoraggio del traffico, modelli di elaborazione dei dati e delle informazioni, servizi avanzati ai gestori delle infrastrutture, alla pubblica amministrazione e agli utenti della strada, nel quadro della creazione di un ecosistema tecnologico favorevole all'interoperabilità tra infrastrutture e veicoli d |
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Art. 3. - Finalità1. Finalità del presente decreto è promuovere la valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente, la realizzazione di infrastrutture utili, l'adeguamento tecnologico della rete |
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Art. 4. - Ambito di applicazione1. Il processo di trasformazione digitale è applicato alle infrastrutture stradali della TEN-T, core e comprehensiv |
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Art. 5. - Classificazione delle Smart Road1. Le Smart Road sono classificate secondo le tipologie identificate come «I» e «II». |
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Art. 6. - Specifiche funzionali delle Smart Road1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, le specifiche funzionali del processo di trasformazione digitale, da soddisfare da parte delle Smart Road, sono individuate al paragrafo 4, Tabella 1, dell'Allegato A «Specifiche funzionali», parte integrante del presente decreto, |
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Art. 7. - Tempistica e modalità per la implementazione delle specifiche funzionali1. La implementazione delle caratteristiche funzionali, conformemente a quanto disposto dall'art. 6, si applica a tutte le infrastrutture viarie di nuova realizzazione, ovvero oggetto di potenziamento, per le quali non è stato ancora approvato alla data di entrata in vigore del presente decr |
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Art. 8. - Costi per la implementazione delle specifiche funzionali1. I costi relativi alla implementazione delle specifiche funzionali di cui all'art. 6 sono a carico del concessionario della infrastruttura, del concessionario di servizio o, in mancanza delle prec |
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Art. 9. - Autorizzazione alla sperimentazione di veicoli a guida automatica1. La sperimentazione su strade pubbliche di veicoli a guida automatica è autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale - Direzione generale per la motorizzazione. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere chiesta, singolarmente o in maniera congiunta, dal costruttore del veicolo equipaggiato con le tecnologie di guida automatica, nonché dagli istituti universitari e dagli |
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Art. 10. - Supervisore del veicolo a guida automatica durante la sperimentazione1. La conduzione su strada del veicolo automatizzato durante la sperimentazione è effettuata da un supervisore che possiede da almeno cinque anni la patente di guida per la classe |
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Art. 11. - Domanda di autorizzazione alla sperimentazione1. Il costruttore del veicolo equipaggiato con le tecnologie di guida automatica, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli equipaggiati con le tecnologie di automazione della guida presentano la domanda di autorizzazione alla sperimentazione su strada del veicolo a guida automatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale - Direzione generale per la motorizzazione, che contiene: a) l'indicazione del proprietario del veicolo a guida automatica, quale soggetto responsabile ai sensi dell'art. 196 del codice della strada e dell'art. 2054, comma 3, del codice civile, ovvero di altro soggetto obbligato in solido, ai sensi del citato art. 196; b) l'indicazione degli ambiti stradali per cui la domanda è presentata e, per ciascun ambito, delle tratte infrastrutturali sulle quali si intende condurre la sperimentazione; c) il richiedente può proporre, successivamente alla domanda, l'estensione degli ambiti di cui al punto a), indicando le tratte infrastrutturali, per tipolo |
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Art. 12. - Caratteristiche dei sistemi di guida automatica ai fini dell'ammissione alla sperimentazione su strade pubbliche1. Ai fini dell'autorizzazione alle prove su strade pubbliche, il sistema di guida automatica oggetto di sperimentazione deve: a) garantire, in ogni condizione, il rispetto delle norme di cui al Titolo V del codice della strada e, in generale, operare in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione; b) essere in grado di interagire in sicurezza con tutti i possibili utenti della strada, nell'ambito stradale oggetto dell'autorizzazione, inclusi gli utenti più deboli e vulnerabili quali persone a mobilità ridotta o con disabilit& |
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Art. 13. - Ambiti stradali1. L'autorizzazione alle prove su strada può essere richiesta con riferimento a uno o più dei seguenti ambiti stradali, classificati secondo la tipologia di cui all'art. 2, comma 2, del codice della strada: a) autostrade e strade extraurbane principali, tipo A e B, caratterizzate da: 1) possibilità di frenate e manovre ad alte velocità; 2) possibili lavori in corso; |
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Art. 14. - Adempimenti istruttori da parte del soggetto autorizzante1. Il soggetto autorizzante può richiedere ogni documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione. Se lo considera opportuno, e in ogni caso se il soggetto richiedente non ha documentato percorre |
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Art. 15. - Contenuto e durata dell'autorizzazione1. L'autorizzazione alla sperimentazione su strada, copia della quale deve essere conservata a bordo del veicolo e deve essere esibita a richiesta degli organi di polizia stradale in caso di controllo, indica: a) l'elenco dei veicoli a guida automatica autorizzati alle prove, con l'individuazione del rispettivo proprietario, identificati mediante numero di telaio; nel caso di prove di validazione su strada che non facciano uso di un veicolo omologato e impieghino un nuovo modello precedente l'avvio della produzione in serie, sarà c |
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Art. 16. - Obblighi del titolare della autorizzazione alla sperimentazione1. Il titolare dell'autorizzazione alla sperimentazione su strada ha l'obbligo di: a) assicurare che le sperimentazioni sono effettuate nel rispetto dei vincoli posti dall'autorizzazione; b) assicurare che i dati delle prove, come specificati in seguito e all'art. 12, comma 1, lettera e), sono correttamente rilevati e tenuti a disposizione del soggetto autorizzante, che potrà richiederne la visione o la trasmissione per tutta la durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi; c) assicurare che il sistema sperimentato è nelle |
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Art. 17. - Disponibilità dei gestori stradali e relativi obblighi1. I gestori delle tratte stradali interessate alla sperimentazione, sulla base della richiesta del richiedente l'autorizzazione, rilasciano espresso nulla osta a consentire che in specifiche tratte delle infrastrutture dagli stessi gesti |
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Art. 18. - Sospensione e revoca dell'autorizzazione1. Il soggetto autorizzante può sospendere o revocare l'autorizzazione se ravvisa, anche a seguito di inadempienze |
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Art. 19. - Assicurazione della responsabilità civile1. Il richiedente deve dimostrare di avere concluso il contratto di assicurazione per responsabilità civile specifi |
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Art. 20. - Osservatorio per le Smart Road ed i veicoli connessi e a guida automatica1. Al fine di favorire il processo di trasformazione digitale verso le Smart Road e le attività finalizzate alla sperimentazione ed allo sviluppo dei veicoli connessi e a guida automatica, presso la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l’«Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per il veicolo connesso e a guida automatica», di seguito Osservatorio. 2. L'Osservatorio è presieduto dal direttore della Direzione generale di cui al comma 1 ed è composto dai direttori delle Direzioni generali per la motorizzazione, per la sicurezza stradale, per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, da due rappresentanti della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, nonché da un rappresentante del Mistero dell'interno. 3. L'Osservatorio può avvalersi del supporto della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza e, ai fini della espressione del parere in merito alle domande di sperimentazione trasmesse dalla Direzione generale per la motorizzazione, può avvalersi del supporto di enti o organismi certificati. |
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Allegato A - Specifiche funzionaliParte di provvedimento in formato grafico |
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