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D. Min. Infrastrutture e Trasp. 01/12/2015, n. 203

Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 31/12/2020, n. 183 (L. 26/02/2021, n. 21)

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TESTO DEL DECRETO
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Premessa

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il

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Art. 1. - Norme tecniche

1. Sono approvate le «Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni peri

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Art. 2. - Ambito di applicazione

1. Il

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Allegato tecnico A (articolo 1) - Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone
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1. Generalità

1.1 Le presenti norme si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante funivie (quali funivie bifune, funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo e a collegamento permanente), o funicolari (quali funicolari su rotaia, sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili) che nel seguito verranno genericamente indicati come «impianti».

1.2 Le presenti norme riguardano: la determinazione della vita tecnica degli impianti e gli adempimenti per accertare che, a particolari e prefissate scadenze temporali, permangono le condizioni di sicurezza richieste dalla normativa tecnica in vigore all’atto della prima apertura al pubblico esercizio degli stessi impianti, operando una distinzione tra gli impianti costruiti prima e dopo l’applicazione della direttiva 2000/9/CE recepita con decreto legislativo del 12 giugno 2003, n. 210; l’individuazione delle modifiche agli impianti da considerare come varianti ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; le disposizioni per la realizzazione di tali varianti, con particolare riguardo a quelle richieste dall’evoluzione della normativa tecnica (adeguamenti).

1.3 Definizioni


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2. Vita tecnica e revisioni degli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003 di recepimento della direttiva 2000/9/CE

2.1 Generalità

2.1.1 La vita tecnica di ogni impianto costruito prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003 di applicazione della direttiva 2000/9/CE, intesa come durata dell’intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarità dell’esercizio possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all’atto della prima autorizzazione all’esercizio, è stabilita come segue per le diverse categorie di impianti:

a) funivie bifune «a va e vieni» e «a va o vieni» e funicolari ed impianti assimilabili: sessanta anni;

b) funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo e funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili: quaranta anni;

c) sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili: trenta anni.

2.1.2 Allo scopo di poter garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio rispettando le medesime condizioni realizzate all’atto della prima autorizzazione all’esercizio, ogni impianto, nel corso della sua vita tecnica, come fissata al comma 2.1.1, deve essere sottoposto, con le modalità stabilite ai successivi paragrafi2.2 e 2.3, alle revisioni periodiche di seguito indicate.

Revisione quinquennale: per tutte le categorie di impianti, ogni cinque anni a decorrere dalla data della prima autorizzazione all’esercizio o dalla data dell’ultima revisione quinquennale o generale.

Revisione generale, secondo le seguenti periodicità decorrenti dalla data della prima autorizzazione all’esercizio:

a) per le funivie bifune con movimento «a va e vieni» e «a va o vieni» e per le funicolari: al ventesimo e al quarantesimo anno;

b) per le funivie bifune con movimento unidirezionale e per le funivie monofune con movimento unidirezionale continuo a collegamento permanente o temporaneo dei veicoli: al ventesimo e al trentesimo anno;

c) per le sciovie, le slittinovie e gli impianti assimilabili: al quindicesimo anno.

2.1.3 Ai sensi dell’articolo 100, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, gli effetti dell’autorizzazione o del nulla osta tecnico di cui all’articolo 4 dello stesso decreto vengono a cessare alla scadenza della vita tecnica definita, per ogni impianto, al comma 2.1.1.

L’autorizzazione o il nulla osta predetti si intendono, inoltre, revocati qualora, alle scadenze temporali fissate ai sensi del precedente comma 2.1.2, il Direttore o il Responsabile dell’esercizio (o l’Assistente Tecnico se previsto) non dimostri di aver provveduto a tutti gli adempimenti stabiliti ai successivi paragrafi2.2. e 2.3.


2.2 Revisione quinquennale

2.2.1 Gli interventi da espletare sull’impianto ogni cinque anni, oltre a quanto previsto dal manuale di uso e manutenzione, comprendono:

a) la sostituzione di elementi costruttivi, di organi meccanici e di componenti elettrici od elettronici per i quali sia prevista una scadenza quinquennale, nonché l’accertamento che siano state tempestivamente effettuate le sostituzioni di quegli elementi, organi o componenti per i quali siano previste scadenze diverse;

b) l’effettuazione con personale qualificato di controlli non distruttivi sugli elementi costruttivi, sugli organi meccanici e sulle giunzioni saldate;

c) il controllo delle condizioni di buona conservazione degli azionamenti principali, di riserva, di soccorso o di recupero, compresi i circuiti elettrici di potenza, comando, sicurezza e telecomunicazione, nonché dei diversi meccanismi ed apparecchiature, in particolare per quanto riguarda quelle di frenatura;

d) l’espletamento delle attività previste nell’ambito dell’ispezione annuale;

e) ogni altro accertamento che il Direttore o il Responsabile dell’esercizio (o l’Assistente tecnico se previsto) ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio nei successivi cinque anni.

Le ditte costruttrici delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, o il Direttore o il Responsabile dell’esercizio (o l’Assistente tecnico se previsto) qualora le predette ditte costruttrici non siano più esistenti, individuano tutte le parti dell’impianto da sottoporre a controlli specifici, indicando la difettosità ammissibile e le modalità delle prove, con l’assistenza di un esperto qualificato di terzo livello ai sensi della norma UNI EN ISO 9712 e successive eventuali modificazioni.

Le indicazioni sui controlli da eseguire sono contenute nel piano dei controlli da allegare come documento specifico al manuale d’uso e manutenzione, di cui è parte integrante.

Il Direttore o il Responsabile dell’esercizio (o l’Assistente tecnico se previsto) provvede a sottoporre a controlli non distruttivi, da parte di personale qualificato, gli elementi costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate, contro la cui rottura non esistono efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale. Deve, inoltre, accertare che il rifacimento delle teste fuse per i dispositivi di attacco delle funi portanti, traenti, zavorra e tenditrici sia stato effettuato entro e non oltre i cinque anni precedenti.

Di tutte le verifiche e sostituzioni di elementi costruttivi, organi meccanici, ecc. sia che abbiano luogo in occasione delle scadenze quinquennali o di altre scadenze, sia che si tratti di materiali di consumo, deve essere tenuta accurata registrazione, a cura del Capo servizio o del Responsabile dell’esercizio, in apposite pagine del Registro di controllo e manutenzione dell’impianto, nelle quali vanno elencati sistematicamente tutti gli elementi di cui ai precedenti punti con l’indicazione per ciascuno elemento od organo meccanico della propria scadenza.


2.3 Revisione generale

2.3.1 Nelle revisioni generali, le verifiche ed i controlli si effettuano tenendo conto delle istruzioni per la manutenzione fornite dalle ditte costruttrici, e comunque almeno sulle seguenti parti dell’impianto:

a) le opere civili in cemento armato ed in carpenteria metallica delle stazioni, della linea e delle eventuali opere accessorie;

b) tutte le apparecchiature meccaniche compresi i veicoli;

c) gli elementi costruttivi, organi meccanici e relative giunzioni saldate;

d) tutti gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, relativi cablaggi e collegamenti elettrici di terra.

Le indicazioni sui controlli da eseguire sono contenute nel piano dei controlli, redatto con l’assistenza di un esperto qualificato di terzo livello ai sensi della norma UNI EN ISO 9712 e successive eventuali modificazioni, da allegare come documento specifico al manuale d’uso e manutenzione, di cui è parte integrante.

Nel caso in cui su questi impianti siano installati componenti o sottosistemi certificati, essi dovranno rispettare, per quanto riguarda la revisione generale, quanto contenuto nella relativa documentazione di certificazione.

Il Direttore o il Responsabile dell’esercizio (o l’Assistente tecnico se previsto) dispone ogni altro accertamento che ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizi

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3. Revisioni degli impianti realizzati dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 210/2003 di recepimento della direttiva 2000/9/CE

3.1 Per gli impianti realizzati dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003 di recepimento della direttiva 2000/9/CE non si applica il concetto di limite di vita tecnica di cui al punto 2.1.1.


3.2 Gli impianti costruiti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003 di recepimento della direttiva 2000/9/CE sono soggetti alle seguenti revisioni periodiche:

Revisione quinquennale: ogni cinque anni a decorrere dalla data di autorizzazione all’esercizio o dalla data dell’ultima revisione quinquennale o generale.

Ispezioni speciali: secondo la periodicità prevista dal M.U.M.

Revisione generale: ogni venti anni, decorrenti dalla data di prima autorizzazione dell’esercizio o dalla data dell’ultima revisione generale.


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4. Varianti costruttive

4.1 Agli effetti dell’articolo 3, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica n. 753/80 si considera variante costruttiva rispetto alle soluzioni previste nel progetto presentato originariamente ed approvato/autorizzato dall’Autorità di sorveglianza, qualsiasi modifica apportata all’impianto non consistente in semplice sostituzione di singoli elementi con altri simili a quelli originali o, se diversi, a questi equivalenti sotto il profilo tecnico-funzionale, ma finalizzate ad ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive dell’impianto stesso o delle sue prestazioni.

Non costituiscono variante le modifiche che riguardano la realizzazione di quanto già previsto nel progetto già approvato, ma che non sono state poste in essere all’atto della realizzazione dell’impianto. Per quanto riguarda le opere civili debbono essere comunque applicate le Norme Tecniche sulle Costruzioni (N.T.C.), di cui al decreto de

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5. Autorizzazioni e nulla osta

5.1 L’autorizzazione o il nulla osta di cui all’

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6. Disposizioni transitorie

6.1 Ai sensi dell’articolo 31 -bis della legge 11 novembre 2014 n. 164 i termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impia

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