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D. Min. Infrastrutture e Trasp. 15/05/2017

Aggiornamento delle «Linee guida per l’applicazione della legge n. 717 del 29 luglio 1949, recante norme per l’arte negli edifici pubblici».
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Premessa


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO


Visti la legge 29 luglio 1949, n. 717, recante «Norme per l'arte negli edifici pubblici», modificata ed integrata dalle leggi 3 marzo 1960, n. 237 e 8 ottobre 1997, n. 352, e dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché l'art. 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412 ed il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito nella legge 19 febbraio 1979, n. 54 e il

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Art. 1. - Approvazione linee guida

1. Sono approvate le «linee guida per l'applicazione della

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Art. 2. - Entrata in vigore e abrogazione

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbl

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Allegato - Linee guida per l'applicazione della legge n. 717/1949 recante norme per l'arte negli edifici pubblici


PREMESSA

La legge n. 717 del 1949, nata nell'immediato dopoguerra per dare impulso alla promozione dell'arte e della cultura, ha introdotto l'obbligo di destinare una percentuale dell'importo dei lavori, per la costruzione di nuovi edifici pubblici, «all'esecuzione di opere d'arte figurativa», poi modificato con la legge n. 237 nel ‘60, con il termine «abbellimento».

Attraverso questa legge, che sostituiva la legge n. 839 dell'11 maggio del 1942, si voleva porre in essere un percorso politico e culturale in cui l'arte doveva svolgere un ruolo di primo piano, nell'ottica di affermare «il valore di pubblica utilità del lavoro artistico» ed accrescere, il nostro patrimonio artistico moderno e contemporaneo.

A seguito della riforma del titolo V della Costituzione, la legge n. 717/1949, ai sensi del comma terzo dell'art. 117 della Costituzione, rientra tra le materie di legislazione concorrente, ovvero nella «programmazione e organizzazione di attività culturali» e «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» di competenza regionale; non tutte le regioni, però, hanno predisposto provvedimenti normativi in materia.

Nel corso degli anni la legge ha subito due importanti modifiche normative attraverso la già citata legge n. 237 del 1960 e la legge n. 352 del 1997; in entrambi i casi le variazioni hanno riguardato la composizione della commissione giudicatrice, sia per quanto riguarda il numero dei componenti, sia per quanto concerne i loro profili professionali: infatti, nell'ultima modifica intervenuta nel 1997, la commissione è stata «ridotta» a cinque membri, due dei quali devono essere artisti di «chiara fama», sebbene non vengano specificati nel testo normativo i requisiti ai quali un'amministrazione pubblica deve fare riferimento per procedere a tali nomine.

Un aspetto rilevante delle modifiche introdotte al testo originario della legge n. 717 è quello della esclusione dall'ambito di applicazione della legge degli edifici industriali, di alloggi popolari, scuole e università; da più parti è stata rilevata l'inopportunità di escludere l'inserimento di opere d'arte nella costruzione di nuove scuole e università, luoghi deputati alla formazione culturale, in cui prioritaria dovrebbe essere l'attenzione e l'educazione verso le nuove forme artistiche.

Nel corso degli anni la legge è stata scarsamente applicata anche per la sua limitata diffusione, rendendola, di fatto, quasi inutile sia dal punto di vista sociale che culturale; infatti, spesso l'accantonamento nel quadro economico delle somme destinate alla realizzazione delle opere d'arte è stato destinato agli aumenti dei costi, una inadempienza che se rilevata in fase di conclusione dei lavori, comporta di fatto la non collaudabilità degli stessi.

Al fine di rilanciare l'applicazione della legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'allora Ministero per i beni e le attività culturali, il 23 marzo 2006 sono state emanate le Linee guida per l'applicazione della legge n. 717/1949 recante norme per l'arte negli edifici pubblici, esito del lavoro svolto da un'apposita commissione costituita da esperti di entrambi i dicasteri.

Con la legge 24 marzo 2012, n. 27, poi, è stata variata la quota percentuale dell'importo dei lavori da destinare alla realizzazione di opere d'arte negli edifici pubblici, inizialmente prevista al 2 per cento e dal 2012 variabile tra lo 0,5 per cento (per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro), l'uno per cento (per gli importi pari o superiori a cinque milioni di euro ed inferiori a venti milioni) e il 2 per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro) rendendo quindi tale quota inversamente proporzionale all'importo complessivo del progetto.

Di recente, la circolare 28 maggio 2014, n. 3728 del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha indicato la necessità di aggiornare la norma in materia di contratti pubblici, evidenziando inoltre l'esigenza del puntuale espletamento delle attività di verifica, validazione, espressione di parere tecnico ed approvazione di un progetto e del relativo quadro economico qualora lo stesso ricada nell'ambito di applicazione della legge n. 717/1949.


AMBITO DI APPLICAZIONE

La legge n. 717/1949 prevede che tutte le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di «nuove costruzioni di edifici pubblici» e alla «ricostruzione di edifici pubblici, distrutti per cause di guerra», debbano destinare una quota variabile tra il 2% e lo 0,5% della spesa totale prevista nel progetto per la realizzazione di opere d'arte da inserire nell'ambito dell'edificio. (art. 1)

Sotto il profilo oggettivo, si ritiene che la norma si applichi anche in presenza di ampliamenti (corpi di fabbrica aggiunti anche in sopraelevazione) aventi una autonoma rilevanza progettuale e che l'espressione «nuove costruzioni», comprenda anche gli «interventi di ristrutturazione edilizia» comportanti demolizione e ricostruzione: sono escluse le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari, scuole ed università.

È evidente che la norma fa riferimento ai soli edifici pubblici, i quali in molti casi hanno rappresentato, e rappresentano tuttora, elementi significativi dei contesti urbani in cui sono inseriti, giocando un ruolo molto importante all'interno della sistemazione urbanistica di qualsiasi insediamento.

La norma non fa un esplicito riferimento ai contesti urbani, ma sarebbe opportuno estendere l'applicazione della legge anche a luoghi quali le piazze, i parchi, le nuove aree urbanizzate, o comunque destinate ad uso pubblico di pertinenza dell'edificio nell'ambito dei programmi di riqualificazione/rigenerazione urbana, dove attraverso questo strumento normativo urbanisti, architetti ed artisti potrebbero interpretare i nuovi luoghi della modernità, attraverso forme e linguaggi contemporanei che possano dare una riconoscibilità e qualità a questi spazi.

Del resto la proposta di estendere la legge anche alle aree urbane era inserita all'interno del disegno di legge n. 1264 intitolato «Legge quadro sulla qualità architettonica» comunicato alla Presidenza del Senato il 5 dicembre 2008, voluto dall'allora Ministro per i beni e le attività culturali on. Sandro Bondi, di concerto con altri cinque ministeri; infatti, all'art. 10, comma 1 era previsto che la norma doveva essere estesa anche ai lavori «di ristrutturazione urbanistica», intervento notoriamente esteso ai luoghi, strade, piazze, aree verdi e infrastrutture, appunto.


PROCEDURE

Sin dal primo livello di progettazione sarà opportuno indicare le modalità di interazione tra l'opera d'arte e lo spazio architettonico o urbano nel quale si dovrà inserire. Nella specifica delle motivazioni riguardo la scelta progettuale, a partire dalla destinazione dell'edificio pubblico e quindi dei possibili utenti, l'attenzione si concentrerà sulle tipologie di opera d'arte con riferimento anche alle possibili collocazioni rispetto alla gerarchia degli spazi previsti e quindi all'accostamento dei materiali. Tali riflessioni risulteranno anche dai grafici illustrativi, dai quali emergeranno i rapporti «di massima» formali/funzionali tra opera d'arte e contesto architettonico. Dalla stima dei costi risulterà la fattibilità amministrativa.

Si sottolinea pertanto l'opportunità che la procedura per l'individuazione dell'artista possa avvenire prima dell'elaborazione del progetto definitivo.

Nella relazione descrittiva e nei disegni del progetto definitivo saranno concretizzate le scelte indicate nel primo livello di progettazione con le specifiche tecniche-funzionali dell'inserimento dell'opera nel manufatto architettonico e i rapporti formali e linguistici. Saranno definiti quindi i principali parametri dimensionali e tipologici dell'opera d'arte e dai grafici risulteranno gli spazi (siano essi esterni o interni) a questa dedicati e le opere necessarie per il suo corretto inserimento. Le scelte effettuate risulteranno anche dal computo metrico estimativo.

L'artista, la cui opera verrà scelta per essere inserita nel contesto di nuova progettazione, oltre a fornire l'opera stessa, dovrà allegare una scheda tecnica del manufatto, con le specifiche inerenti il piano di manutenzione e conservazione, ai fini dell'ordinaria e straordinaria manutenzione.

Il responsabile unico del procedimento dell'amministrazione pubblica adempie tutti i compiti attribuitigli ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, controlla che nel quadro economico siano comprese le spese per opere artistiche, ove previsto. In caso di varianti che comportino l'aumento della spesa complessiva finale, accerterà che la quota prevista ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge n. 717/1949, sia ricalcolata sull'ultimo costo effettivo.

La norma - al comma 6 dell'art. 1 - prevede la possibilità di acquistare «...opere d'arte mobili, di pittura, e di scultura...» in luogo della progettazione, sin dalle fasi preliminari, affinché la stessa sia organicamente inserita nello spazio dell'edificio pubblico. Dalla prassi operativa si è potuto constatare che questa scelta alternativa non sempre ha avuto effetti positivi per l'inserimento di dette opere acquistate s

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