D. Min. Infrastrutture e Trasp. 23/03/2006, n. 24924
Il provvedimento, attraverso una puntuale interpretazione dei singoli articoli e commi della L. 717/1949 (cosiddetta «Legge del 2%»), ne fornisce una chiave di lettura adeguata alle mutate esigenze tecniche e progettuali, mirando nel contempo ad assicurarne una applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale. Si ricorda che la citata L. 717/1949 dispone che le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Provincie, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2% della spesa totale prevista nel progetto. Il decreto interpretativo precisa che il responsabile del procedimento, nel redigere il quadro economico dell'intervento, dovrà accantonare la quota del 2% dell'importo effettivo dei lavori, al netto dell'Iva e dei costi per la sicurezza, per la realizzazione o l'acquisto di opere d'arte, pena la non collaudabilità dei lavori fino al versamento della quota, maggiorata al 5% alla soprintendenza competente. L'accantonamento del 2% si applica a tutti gli interventi di nuova costruzione, alla modifica di strutture mediante ampliamento di edifici, nonché alle demolizioni e ricostruzioni che rispettino le originarie volumetrie e sagome. In altri termini il prelievo riguarda, oltre che le nuove costruzioni, anche tutti gli interventi di modifica strutturale che possano rientrare nel concetto di «ristrutturazione edilizia» di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001 (TU dell'edilizia). Dal punto di vista soggettivo invece l'applicazione della norma si estende non solo alle procedure di affidamento bandite dalle amministrazioni statali o territoriali, ma anche ai lavori su edifici di proprietà di organismi di diritto pubblico tenuti all'applicazione del D. Leg.vo 163/2006 (Nuovo codice degli appalti pubblici). Trattandosi peraltro di materia sulla quale le Regioni hanno potestà legislativa concorrente è fatta salva l'adozione da parte delle stesse di specifiche normative sull'argomento. Si segnala infine che il provvedimento reca in allegato la seguente modulistica:
decreto di nomina della commissione giudicatrice (allegato 1)
schema di bando con procedura aperta dopo il progetto preliminare (allegato 2)
schema di bando con procedura aperta (allegato 3)
schema di bando con procedura aperta in due fasi (allegato 4)
disciplinare tipo con l'artista (allegato 5)
schema di decreto di pagamento in acconto per opere da realizzare (allegato 6)
schema di decreto per pagamento opere acquistate (allegato 7)
collaudo/nulla osta dellasoprintendenza (allegato 8)
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 23/03/2006, n. 24924
Visti la legge 29 luglio 1949, n. 717, recante «Norme per l'arte negli edifici pubblici», modificata ed integrata dalle leggi 3 marzo 1960, n. 328 e 8 ottobre 1997, n. 352, nonché l'art
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LINEE GUIDA ALL'APPLICAZIONE
DELLA LEGGE «ARTE NEGLI EDIFICI PUBBLICI»Legge 29
luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni ed integrazioni
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Introduzione
L'emanazione della legge 29 luglio 1949, n. 717, recante norme per l'arte negli edifici pubblici, anche nota come «legge del 2%», è stata preceduta dalle circolari del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 febbraio 1935, n. 3790/129 e del 29 aprile 1937, Div. V n. 4182, nonché dalla legge 11 maggio 1942, n. 839.
Ai fini dell'interpretazione della volontà del legislatore che si andava formando, prima a livello di normazione secondaria e poi a livello di normazione primaria, è interessante rilevare che le finalità sottese alle suddette circolari erano quelle di «lenire la disoccupazione nel campo dei professionisti e degli artisti», nonché di prevedere «abbellimenti artistici» per quegli edifici pubblici per i quali detti abbellimenti fossero stati ritenuti «tecnicamente opportuni».
Nel testo della legge del 1949 scompare il riferimento in ordine alla valutazione dell'opportunità tecnica dell'«abbellimento», nel senso che l'adempimento relativo all'accantonamento non inferiore al 2% del costo totale dell'intervento per opere d'arte, diveniva obbligatorio per tutta l'edilizia pubblica di nuova realizzazione.
Tali precisazioni rilevano in reazione a quanto di seguito si rappresenterà in tema dell'attuale potestà legislativa e regolamentare.
Dopo varie proposte, formulate anche in sede di Corporazione delle Professioni delle Arti, nell'immediato dopoguerra si pervenne all'emanazione della legge 717/1949 il cui attuale testo è conseguente alle modifiche apportate dalle leggi 3 marzo 1960, n. 237, 5 agosto 1975, n. 412, 8 ottobre 1997, n. 352 (art. 4), e dal D.L. 23 dicembre 1978, n. 817.
Rispetto al testo originario della legge 11 maggio 1942, n. 839 tra le più rilevanti modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 717/49 v'è la specifica estensione alle regioni, province e comuni dell'obbligo di destinare il suddetto accantonamento per la realizzazione di opere d'arte negli edifici pubblici di rispettiva competenza sia di nuova costruzione che derivanti dalla ricostruzione a seguito di eventi bellici.
Inoltre nella legge del 1942 erano esclusi da tale obbligo gli edifici che comportavano una spesa inferiore ad un milione di lire
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LINEE GUIDA ALL'APPLICAZIONE
DELLA LEGGE
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Articolo 1
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COMMA 1
N1 Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici e alla ricostruzione di edifici pubblici, distrutti per cause di guerra, devono destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento della spesa t
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COMMA 2
N2 I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo.
Commento articolo 1 comma 2
Il comma 2 aggiunto dalla legge 3 marzo 1960, n. 237, prevede che i «progetti» debbano contenere l'indicazione «di massima» delle opere d'arte in questione e il computo del relativo importo.
In relazione alle fasi progettuali disciplin
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COMMA 3
N3 Nei casi in cui gli edifici siano eseguiti per lotti separati e anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della legge in oggetto, si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto.
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COMMA 4
N4 Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che import
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COMMA 5
A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.
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COMMA 6
Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verrà devoluto all'acquisto e all'ordinazione di opere d'arte mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni.
Commento articolo 1 comma 6
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Articolo 2
N5 La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'art. 1 è effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta dal rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da due artisti di chiara fama nominati dall'amministrazione medesima.
Commento articolo 2
Il disposto normativo dell'articolo in questione non lascia dubbi sulla necessità che la scelta degli artisti sia effettuata sulla base di una procedura concorsuale.
Non è agevole qualificare sotto il profilo dell'evidenza pubblica, l'affidamento della prestazione consistente nell'esecuzione dell'opera d'arte, posto che, se non sembrano rinvenibili gli elementi che caratterizzano l'ambito degli appalti pubblici di lavori, manca anche un collegamento univoco con
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Articolo 2-bis
N8Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il collaudatore dovrà accertare sotto la sua personale responsabilità l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1. In difetto la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o l'Amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5% alla Soprintendenza competente per territorio, la quale si sostituisce alla Amministrazione interessata per l'adempimento degli obblighi di legg
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Articolo 3
Sugli importi destinati ad opere d'arte figurativa, di cui al primo comma dell'art. 1 e da liquidarsi dopo regolare collaudo e nulla osta, da parte della competente Sovrintendenza, agli artisti esecutori verrà trattenuto il 2 per cento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con la legge 25 maggio 1936, n. 1216.
Tale trattenuta verrà anche applicata sugli importi destinati ad acquisizioni e ordinazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1.
Il versamento a favore della Cassa nazionale assistenza e belle arti verrà fatto direttamente dall'Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione o ricostruzione.
Commento articolo 3
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ALLEGATO 7
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ALLEGATO 8
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PREMESSA - AMBITO DI APPLICAZIONE - ESCLUSIONI - PERCENTUALI DA DESTINARE; QUADRO ECONOMICO; VARIANTI E LOTTI; ALTRI LAVORI DI DECORAZIONE - FASE DI PROGETTAZIONE - PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ARTISTA - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E PAGAMENTI - COLLAUDO.
Analisi sintetica delle disposizioni rilevanti del settore tecnico contenute nel D.L. 20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2017, n. 123), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
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ISBN 9788862193788
La consegna dei lavori - Il subappalto - I termini dell’appalto - La contabilità dei lavori - Le varianti e i lavori supplementari - Controversie e responsabilità - Risoluzione e rescissione contrattuale - Il collaudo delle opere - Raccomandazioni pratiche delle buone regole dell’arte - Quadro sinottico della normativa
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